ANNA PAPA*
L’attuazione di quanto previsto dall’art. 122 Cost., in materia di forma di governo regionale, richiede, come è noto, l’interazione di fonti diverse, che si relazionano tra loro secondo in parte la logica gerarchica, in parte il paradigma della competenza. In primis, quindi, gli Statuti e, a seguire, con una diversa interconnessione nelle regioni speciali e ordinarie, la legge statale (per la fissazione dei principi fondamentali della materia) e le singole leggi regionali.
Per la parte di sua competenza, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 165 del 2004 (poi modificata con la l. n. 20/2016.), fissando i principi fondamentali in riferimento al sistema di elezione dei Consigli e dei Presidenti di regione. Dal canto loro, le singole leggi elettorali regionali approvate in seguito alla revisione costituzionale e all’approvazione dei nuovi statuti hanno optato non solo per la contestuale elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, ma hanno anche privilegiato il ricorso ad un sistema elettorale di impostazione proporzionale. Si sono, invece, differenziate sulla previsione del premio di maggioranza, per la presenza o meno del voto disgiunto o della soglia di sbarramento e per la promozione della parità di genere.
Elementi di differenziazione ma anche di coincidenza sono presenti nei sistemi elettorali della Sardegna e dell’Abruzzo, regioni nelle quali si sono svolte, nei mesi di febbraio e marzo 2024, a distanza di tre settimane di distanza, le elezioni per il rinnovo dei Presidenti della Giunta e dei rispettivi Consigli.
In Sardegna, le norme fondamentali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio sono contenute, oltre che nello Statuto, nella l.r.s. 12 novembre 2013, n. 1, modificata dalla l.r.s. 20 marzo 2018, n. 1, in relazione alla composizione delle liste circoscrizionali ed alla parità di genere. Alla l.r. 26 luglio 2013 n. 16 (e successive modifiche) è, invece, affidata la regolamentazione degli aspetti procedurali.
Il sistema elettorale è proporzionale con esito maggioritario, i seggi sono attribuiti a liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali collegate, singolarmente o in coalizione, ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; sono previste inoltre soglie di sbarramento e l’attribuzione di un premio di maggioranza, oltre alla possibilità per l’elettore di esprimere il voto di preferenza. È previsto un unico turno e il voto disgiunto, in base al quale l’elettore può esprimere la preferenza per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro. L’elettore può quindi esprimere due voti (in un’unica scheda): uno per la lista circoscrizionale e un voto per il candidato Presidente, non necessariamente collegato alla lista scelta.
Per essere eletto, al candidato presidente basta la maggioranza, anche relativa, delle preferenze. Oltre al Presidente eletto, diviene componente del Consiglio regionale anche il secondo candidato presidente più votato.
Per quanto riguarda la promozione della parità di genere, la citata legge n. 1 del 2018 ha introdotto la doppia preferenza al momento del voto e regole sulla presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica. In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale, anche nel caso in cui la lista sia composta da due soli candidati (la norma precedente prescriveva che ciascuna lista non potesse contenere più dei due terzi di candidati dello stesso genere).
Nelle elezioni di febbraio 2024, i candidati alla Presidenza della regione erano quattro, con una rappresentanza paritaria di entrambi i generi. È risultata eletta la candidata Alessandra Todde, prima donna eletta Presidente della regione Sardegna, sebbene le liste a lei collegate abbiano ricevuto circa 40000 voti in meno della coalizione avversaria. Le candidate donne elette in Consiglio regionale, compresa la Presidente, sono nove su sessanta (circa il 15% del totale), con un risultato pressoché analogo alla consiliatura precedente (nella quale le consigliere erano state dieci).
In Abruzzo la l.r. 2 aprile 2013, n. 9 prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza. La legge elettorale è stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 15 del 2018, che ha introdotto la doppia preferenza di genere.
La legge elettorale non consente il voto disgiunto. È, invece previsto che più liste possano indicare, con un patto di coalizione, il collegamento ad un medesimo candidato presidente. L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate. Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente. Il voto per più liste collegate a candidati Presidenti diversi è nullo. Diventa presidente della Regione il candidato alla carica di presidente che ottiene il maggior numero di voti validi. Non è previsto il ballottaggio. Il secondo candidato presidente più votato entra di diritto in consiglio regionale.
In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati e l’elettore ha la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere.
Nelle elezioni di marzo 2024 i candidati Presidenti sono stati due ed è risultato eletto il candidato Marco Marsilio, al suo secondo mandato. Le consigliere elette sono tre, su 31 componenti del Consiglio regionale, con una percentuale in calo rispetto alla consiliatura precedente, nella quale le consigliere erano state cinque. Come per la Sardegna, anche in Abruzzo l’espressione del voto di preferenza risulta aver inciso in modo significativo sulla percentuale di donne elette in Consiglio regionale.
*Professoressa ordinaria di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”