LEGGE 24 novembre 2023, n. 168 

Disposizioni per il contrasto della  violenza  sulle  donne  e  della
violenza domestica. (23G00178) 
(GU n.275 del 24-11-2023)
 
 Vigente al: 9-12-2023  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Rafforzamento delle misure in tema 
            di ammonimento e di informazione alle vittime 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a:  «
consumato o tentato » sono sostituite dalle  seguenti:  «  581,  582,
610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614  e  635,  consumati  o
tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: «  non  episodici  »
sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »; 
    b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice  penale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e
635 del codice penale »; 
    c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
      « 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente  articolo
e  dell'articolo  8  del  decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009,  n.  38,
possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano
decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del
soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di  cui  al
comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti. 
      5-quater. Le pene per i reati di cui agli  articoli  581,  582,
610, 612, secondo comma, 612-bis,  612-ter,  614  e  635  del  codice
penale sono  aumentate  se  il  fatto  e'  commesso,  nell'ambito  di
violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi  del  presente
articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la  cui
tutela e' stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal  presente
articolo. 
      5-quinquies. Si procede d'ufficio per i  reati  previsti  dagli
articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi
di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e  secondo  comma,  e
635 del codice penale quando il fatto  e'  commesso,  nell'ambito  di
violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi  del  presente
articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la  cui
tutela e' stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal  presente
articolo ». 
  2. Dopo l'articolo 3 del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
e' inserito il seguente: 
    « Art.  3.1  (Particolari  tutele  per  le  vittime  di  violenza
domestica). - 1.  L'organo  di  polizia  che  procede  a  seguito  di
denuncia  o  querela  per  fatti  riconducibili  ai  delitti  di  cui
all'articolo  362,  comma  1-ter,  del  codice  di  procedura  penale
commessi  in  ambito  di  violenza  domestica,  qualora   dai   primi
accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi  di  pericolo  di
reiterazione della condotta, ne da' comunicazione  al  prefetto  che,
sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio  2002,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,
puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione
trimestrale, a tutela della persona offesa ». 
  3. Al decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le  parole:  «  il  reato  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto  dall'articolo  7  »   sono
sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli  612-bis  e
612-ter del codice penale »; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        « 3. Le pene per i delitti di cui  agli  articoli  612-bis  e
612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e'  commesso  da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo,  anche  se  la
persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e'  stato  gia'
adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        « 4. Si  procede  d'ufficio  per  i  delitti  previsti  dagli
articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e'  commesso  da  soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la  persona  offesa
e' diversa da quella  per  la  cui  tutela  e'  stato  gia'  adottato
l'ammonimento previsto dal presente articolo »; 
    b) all'articolo 11, comma 1,  dopo  la  parola:  «  572,  »  sono
inserite  le  seguenti:  «  575,  nell'ipotesi  di  delitto  tentato,
583-quinquies, » e le parole:  «  609-octies  o  612-bis  del  codice
penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ». 
                               Art. 2 
 
              Potenziamento delle misure di prevenzione 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, lettera  i-ter),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati  o  tentati,  di
cui  agli  articoli  575,  583,  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1,   e   secondo   comma,
583-quinquies e 609-bis del medesimo codice »; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 3-bis, le parole: « la disponibilita' dei  relativi
dispositivi  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   la   relativa
fattibilita' tecnica »; 
      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
        « 3-ter. Quando la  sorveglianza  speciale  e'  applicata  ai
soggetti indiziati dei  delitti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma  3-bis
sono disposti,  con  il  consenso  dell'interessato  e  accertata  la
relativa  fattibilita'  tecnica,  con  le  particolari  modalita'  di
controllo previste dall'articolo  275-bis  del  codice  di  procedura
penale. Qualora l'interessato neghi il  consenso  all'adozione  delle
modalita' di controllo anzidette, la durata  della  misura  non  puo'
essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive  all'interessato
di presentarsi all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  preposta  alla
sorveglianza nei giorni e negli orari indicati,  con  cadenza  almeno
bisettimanale, per tutta la durata  della  sorveglianza  speciale  di
pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o
l'obbligo di soggiorno  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  del  presente
articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri
strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata
con le modalita' di controllo di cui al  secondo  periodo,  non  puo'
essere inferiore  a  quattro  anni.  Qualora  l'organo  delegato  per
l'esecuzione accerti la non  fattibilita'  tecnica  dell'applicazione
delle  predette  modalita'  di  controllo,  il  tribunale   prescrive
all'interessato di presentarsi all'autorita'  di  pubblica  sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni e  negli  orari  indicati,  con
cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa  valutazione,
il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei  commi  2  e  3  del
presente articolo »; 
    c) all'articolo 8, comma 5: 
      1) le parole: « agli articoli 1, comma  1,  lettera  c),  e  4,
comma  1,  lettera  i-ter),  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
all'articolo 1, comma 1, lettera c), »; 
      2)  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «   Con
riferimento ai soggetti di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera
i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi  a  determinati
luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui  occorre  prestare
protezione, e l'obbligo di mantenere una  determinata  distanza,  non
inferiore a cinquecento metri, da tali  luoghi  e  da  tali  persone.
Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente  sia
necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate  esigenze,  il
tribunale prescrive le relative modalita' e  puo'  imporre  ulteriori
limitazioni »; 
    d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: « Se la proposta  della  sorveglianza  speciale  riguarda  i
soggetti indiziati dei  delitti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera i-ter), e  sussistono  motivi  di  particolare  gravita',  il
presidente  del  tribunale,   con   decreto,   nella   pendenza   del
procedimento di cui  all'articolo  7,  puo'  disporre  la  temporanea
applicazione, con le  particolari  modalita'  di  controllo  previste
dall'articolo  275-bis  del  codice  di  procedura   penale,   previo
accertamento della relativa  fattibilita'  tecnica,  del  divieto  di
avvicinarsi  alle  persone  cui  occorre  prestare  protezione  o   a
determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di
mantenere una  determinata  distanza,  non  inferiore  a  cinquecento
metri, da tali luoghi e da  tali  persone,  fino  a  quando  non  sia
divenuta  esecutiva  la  misura  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione  delle
modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione
accerti  la  non  fattibilita'  tecnica  delle  citate  modalita'  di
controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via
provvisoria,  di  presentarsi  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni e  negli  orari  indicati,  con
cadenza  almeno  bisettimanale,  fino  a  quando  non  sia   divenuta
esecutiva la misura di  prevenzione.  Quando  la  frequentazione  dei
luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di  lavoro
o  per  altre  comprovate  esigenze,  il  presidente  del   tribunale
prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori  limitazioni
»; 
    e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      « 1-bis. Il contravventore ai divieti,  agli  obblighi  e  alle
prescrizioni  conseguenti  all'applicazione  delle  misure   di   cui
all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a  cinque
anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza ». 
  2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.
119, dopo le  parole:  «  violenza  di  genere  »  sono  inserite  le
seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilita'  tecnica
dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di
controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,
». 
                               Art. 3 
 
              Misure in materia di formazione dei ruoli 
                di udienza e trattazione dei processi 
 
  1. Al fine di assicurare priorita' nella trattazione dei  processi,
all'articolo  132-bis,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  la  lettera  a-bis)  e'
sostituita dalla seguente: 
    « a-bis) ai delitti previsti  dagli  articoli  387-bis,  558-bis,
572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,  primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma,  numero  1,  e  secondo
comma, 583-quinquies, 593-ter,  da  609-bis  a  609-octies,  612-bis,
612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ». 
                               Art. 4 
 
                  Trattazione spedita degli affari 
                        nella fase cautelare 
 
  1. Nei  casi  indicati  dall'articolo  132-bis,  comma  1,  lettera
a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della  presente  legge,
e' assicurata priorita' anche  alla  richiesta  di  misura  cautelare
personale e alla decisione sulla stessa. 
  2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti  organizzativi
necessari per assicurare la rapida definizione  degli  affari  per  i
quali e' prevista la trattazione prioritaria. 
                               Art. 5 
 
               Disposizioni in materia di attribuzioni 
                  del Procuratore della Repubblica 
 
  1. Al fine di favorire la specializzazione  nella  trattazione  dei
processi in materia  di  violenza  contro  le  donne  e  di  violenza
domestica, all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto  legislativo  20
febbraio 2006, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
In caso di delega, uno o piu'  procuratori  aggiunti  o  uno  o  piu'
magistrati sono sempre specificamente individuati per la  cura  degli
affari in materia di violenza contro le donne e domestica ». 
                               Art. 6 
 
         Iniziative formative in materia di contrasto della 
           violenza sulle donne e della violenza domestica 
 
  1. In conformita' agli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013,  n.  77,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',  anche
con il supporto del  Comitato  tecnico-scientifico  dell'Osservatorio
sul fenomeno  della  violenza  nei  confronti  delle  donne  e  sulla
violenza domestica,  sentita  l'assemblea  dell'Osservatorio  stesso,
fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  formazione  degli
operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio  2019,  n.
69, predispone apposite linee guida nazionali al  fine  di  orientare
una formazione adeguata e omogenea  degli  operatori  che  a  diverso
titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. 
  2. Nella definizione delle linee  programmatiche  sulla  formazione
proposte  annualmente  dal  Ministro  della  giustizia  alla   Scuola
superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite  iniziative
formative specifiche in materia di  contrasto  della  violenza  sulle
donne e della violenza domestica. 
                               Art. 7 
 
                     Termini per la valutazione 
                      delle esigenze cautelari 
 
  1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
    « Art.  362-bis  (Misure  urgenti  di  protezione  della  persona
offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di  cui  all'articolo
575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i  delitti  di  cui  agli
articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1,  e  secondo  comma,  583-bis,  583-quinquies,  593-ter,  da
609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo  comma,  612-bis,  612-ter  e
613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in
danno  del  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,   della   parte
dell'unione civile o del convivente o di persona che e' legata  o  e'
stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti,  il
pubblico  ministero,  effettuate  le  indagini  ritenute  necessarie,
valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni  dall'iscrizione
del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato,  la
sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. 
    2. In ogni caso, qualora il  pubblico  ministero  non  ravvisi  i
presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari  nel
termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari. 
    3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1
con ordinanza da adottare  entro  il  termine  di  venti  giorni  dal
deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ». 
                               Art. 8 
 
                       Rilevazione dei termini 
 
  1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
    « 1-bis. Il procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello
acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto
i dati sul rispetto dei  termini  relativi  ai  procedimenti  di  cui
all'articolo 362-bis del  codice  di  procedura  penale  e  invia  al
procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione  una  relazione
almeno semestrale ». 
                               Art. 9 
 
       Modifiche relative agli effetti della violazione degli 
           ordini di protezione contro gli abusi familiari 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 387-bis: 
      1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: «  e
sei mesi »; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «  La  stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di
protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo  comma,  del  codice
civile, ovvero un  provvedimento  di  eguale  contenuto  assunto  nel
procedimento di separazione personale dei coniugi o nel  procedimento
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio
»; 
    b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «  l'ordine  di
protezione » fino a: « ancora » sono soppresse. 
                               Art. 10 
 
                   Arresto in flagranza differita 
 
  1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
    « Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di
cui agli articoli 387-bis,  572  e  612-bis  del  codice  penale,  si
considera comunque in stato di flagranza colui il quale,  sulla  base
di  documentazione  videofotografica  o   di   altra   documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica,  dalla  quale  emerga  inequivocabilmente  il  fatto,  ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il  tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto ». 
                               Art. 11 
 
              Disposizioni in materia di allontanamento 
                   d'urgenza dalla casa familiare 
 
  1. All'articolo 384-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    « 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384,  anche
fuori dei casi di  flagranza,  il  pubblico  ministero  dispone,  con
decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare,  con
il divieto di avvicinarsi ai luoghi  abitualmente  frequentati  dalla
persona offesa, nei confronti della persona gravemente  indiziata  di
taluno  dei  delitti  di  cui  agli  articoli  387-bis,   572,   582,
limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate
ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o
di altro delitto,  consumato  o  tentato,  commesso  con  minaccia  o
violenza alla persona per  il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a  tre  anni,
ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte  criminose
possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la  vita
o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia  possibile,  per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. 
    2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto  di  cui
al comma 2-bis,  il  pubblico  ministero  richiede  la  convalida  al
giudice per le indagini preliminari competente in relazione al  luogo
nel quale il  provvedimento  di  allontanamento  d'urgenza  e'  stato
eseguito. 
    2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu'  presto
e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso  senza
ritardo al pubblico ministero e al difensore. 
    2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene
inefficace se il pubblico ministero non osserva le  prescrizioni  del
comma 2-ter. 
    2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ». 
                               Art. 12 
 
                Rafforzamento delle misure cautelari 
               e dell'uso del braccialetto elettronico 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole:  «  ,
quando ne abbia accertato la disponibilita' da  parte  della  polizia
giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti:« , previo  accertamento
della  relativa  fattibilita'  tecnica   da   parte   della   polizia
giudiziaria »; 
    b) all'articolo 276, comma  1-ter,  dopo  le  parole:  «  privata
dimora » sono inserite  le  seguenti:  «  e,  comunque,  in  caso  di
manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di
controllo di cui all'articolo  275-bis,  anche  quando  applicati  ai
sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »; 
    c) all'articolo 282-bis, comma 6: 
      1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti:  «  575,
nell'ipotesi di delitto tentato, »; 
      2)  dopo  le  parole:  «  582,   limitatamente   alle   ipotesi
procedibili di  ufficio  o  comunque  aggravate,  »  e'  inserita  la
seguente: « 583-quinquies, »; 
      3) le parole: « anche con le modalita'  di  controllo  previste
dall'articolo 275-bis » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  con  le
modalita' di  controllo  previste  dall'articolo  275-bis  e  con  la
prescrizione di mantenere  una  determinata  distanza,  comunque  non
inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo  che
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale  caso,
il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni
»; 
      4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo  stesso
provvedimento  che  dispone  l'allontanamento,  il  giudice   prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una  misura  piu'  grave  qualora
l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  delle   modalita'   di
controllo  anzidette.  Qualora  l'organo  delegato  per  l'esecuzione
accerti la non  fattibilita'  tecnica  delle  predette  modalita'  di
controllo, il giudice  impone  l'applicazione,  anche  congiunta,  di
ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »; 
    d) all'articolo 282-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  il  divieto   di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi  a
luoghi determinati  abitualmente  frequentati  dalla  persona  offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non  inferiore
a  cinquecento  metri,  da  tali  luoghi  o  dalla  persona   offesa,
disponendo l'applicazione delle particolari  modalita'  di  controllo
previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis,
comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei  limiti
di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso  provvedimento  che
dispone   il   divieto   di   avvicinamento   il   giudice    prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una  misura  piu'  grave  qualora
l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  delle   modalita'   di
controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora  l'organo  delegato
per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica  delle  predette
modalita' di  controllo,  il  giudice  impone  l'applicazione,  anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »; 
      2) al comma 2, le parole: « una determinata  distanza  da  tali
luoghi o da tali persone » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  una
determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri,  da
tali luoghi  o  da  tali  persone,  disponendo  l'applicazione  delle
particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis ». 
                               Art. 13 
 
                  Ulteriori disposizioni in materia 
                   di misure cautelari coercitive 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 275,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non  si
applica, altresi',  nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
articoli 387-bis e  582,  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1, e secondo comma, del codice penale »; 
    b) all'articolo 280 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      « 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli  387-bis  e  582,
nelle ipotesi aggravate ai sensi degli  articoli  576,  primo  comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del
codice penale »; 
    c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:  «
per  uno  dei  delitti  indicati  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
nell'articolo 387-bis del codice penale o  »  e  dopo  le  parole:  «
nell'articolo 381, comma 2,  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  del
presente codice ». 
                               Art. 14 
 
        Disposizioni in materia di informazioni alla persona 
           offesa dal reato e di obblighi di comunicazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  90-ter,  comma  1,  dopo   le   parole:   «   i
provvedimenti di  scarcerazione  e  di  cessazione  della  misura  di
sicurezza detentiva  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  emessi  nei
confronti  dell'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare  o   del
condannato o dell'internato »; 
    b)  all'articolo  299,  dopo  il  comma  2-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
      « 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera i-ter), del codice delle  leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata  per  qualsiasi
ragione o la revoca delle misure coercitive previste  dagli  articoli
282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286  o  la  loro  sostituzione  con
altra misura meno grave sono comunicati, a  cura  della  cancelleria,
anche  per  via  telematica,  all'autorita'  di  pubblica   sicurezza
competente per le  misure  di  prevenzione,  ai  fini  dell'eventuale
adozione dei relativi provvedimenti. 
      2-quater. Nei procedimenti per i delitti  di  cui  all'articolo
362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di
cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra
misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla  base  delle
valutazioni  espresse  nelle  riunioni  di   coordinamento   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  6  maggio  2002,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2002,  n.  133,
puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione
trimestrale, a tutela della persona offesa »; 
    c) all'articolo 659, il comma 1-bis e' abrogato. 
                               Art. 15 
 
               Disposizioni in materia di sospensione 
                       condizionale della pena 
 
  1.  All'articolo  165  del  codice  penale,  il  quinto  comma   e'
sostituito dal seguente: 
    « Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575,
nella forma tentata, o per i delitti, consumati  o  tentati,  di  cui
agli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,
609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e  5.1,  e  577,  primo  comma,  numero  1,  e  secondo  comma,  la
sospensione  condizionale  della  pena  e'  sempre  subordinata  alla
partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale,  e  al  superamento
con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti  o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i  medesimi  reati,  accertati  e
valutati dal giudice, anche in relazione  alle  circostanze  poste  a
fondamento del giudizio formulato ai  sensi  dell'articolo  164.  Del
provvedimento che dichiara  la  perdita  di  efficacia  delle  misure
cautelari  ai  sensi  dell'articolo  300,  comma  3,  del  codice  di
procedura penale  e'  data  immediata  comunicazione,  a  cura  della
cancelleria, anche per  via  telematica,  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza competente per le misure  di  prevenzione,  ai  fini  delle
tempestive   valutazioni   concernenti   l'eventuale   proposta    di
applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro
I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma,
del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle  misure  di
prevenzione personali ai sensi del periodo precedente,  il  tribunale
competente provvede con decreto entro dieci giorni  dalla  richiesta.
La durata della misura  di  prevenzione  personale  non  puo'  essere
inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo  periodo.
Qualsiasi violazione  della  misura  di  prevenzione  personale  deve
essere comunicata senza  ritardo  al  pubblico  ministero  presso  il
giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini  della  revoca
della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168,
primo comma, numero 1) ». 
  2.  All'articolo  18-bis  delle  disposizioni  di  coordinamento  e
transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto  28  maggio
1931, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    « Nei casi di cui all'articolo  165,  quinto  comma,  del  codice
penale, la cancelleria del giudice  che  ha  emesso  la  sentenza  la
trasmette, al  passaggio  in  giudicato,  all'ufficio  di  esecuzione
penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato
al percorso di recupero e ne comunica l'esito al  pubblico  ministero
presso  il  giudice  che  ha  emesso  la  sentenza.  Gli  enti  o  le
associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di  recupero
danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione  ingiustificata
degli obblighi connessi allo svolgimento  del  percorso  di  recupero
all'ufficio di esecuzione penale esterna, che  ne  da'  a  sua  volta
immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini  della  revoca
della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1),
del codice penale ». 
                               Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 13 della legge  7  luglio  2016,  n.  122,  in
  materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
  violenti 
 
  1. All'articolo  13  della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b)  del  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il  delitto
di omicidio nei confronti del coniuge, anche  legalmente  separato  o
divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche  se  l'unione
e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da  relazione  affettiva  e
stabile convivenza »; 
    b) al comma 2, la  parola:  «  sessanta  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « centoventi ». 
                               Art. 17 
 
            Provvisionale a titolo di ristoro anticipato 
            a favore delle vittime o degli aventi diritto 
 
  1. Dopo l'articolo 13  della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  e'
inserito il seguente: 
    « Art. 13-bis (Provvisionale). - 1. La  vittima  o,  in  caso  di
morte, gli aventi diritto  che,  in  conseguenza  dei  reati  di  cui
all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in  stato
di bisogno possono  chiedere  una  provvisionale,  da  imputare  alla
liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando e' stata  pronunciata
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale,
anche non irrevocabile, o emesso decreto penale  di  condanna,  anche
non esecutivo. 
    2.  La  provvisionale  e'  corrisposta  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e  nei
limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione  vigente,
nel Fondo di cui all'articolo 14. E' comunque escluso il soggetto che
abbia commesso o concorso alla commissione del reato. 
    3.  L'istanza  e'  presentata  al  prefetto  della  provincia  di
residenza o nella quale e' stato commesso  il  reato  e  deve  essere
corredata, a pena di inammissibilita', dei seguenti documenti: 
      a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto  di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12,  comma
1, lettere d) ed e), nonche' sulla  qualita'  di  avente  diritto  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge; 
      c)   certificato   ovvero    dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli  46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  la  situazione
economica dell'istante e delle persone di cui  all'articolo  433  del
codice civile. 
    4.  Il  prefetto,   entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento
dell'istanza, verifica  la  sussistenza  dei  requisiti,  avvalendosi
anche degli organi di polizia. 
    5. Il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati  di  tipo
mafioso e dei reati intenzionali  violenti,  di  cui  all'articolo  3
della  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,   acquisiti   gli   esiti
dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla
presentazione dell'istanza. La provvisionale puo' essere assegnata in
misura  non  superiore  a  un  terzo   dell'importo   dell'indennizzo
determinato secondo quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo
11, comma 3. 
    6. Il Comitato di cui  al  comma  5  dichiara  la  decadenza  dal
beneficio della provvisionale e  dispone  la  ripetizione  di  quanto
erogato nei seguenti casi: 
      a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine
di cui all'articolo  13,  comma  2,  ovvero  questa  sia  respinta  o
dichiarata inammissibile; 
      b) qualora, decorso il termine di due  anni  dalla  concessione
della provvisionale e con cadenza biennale per gli  anni  successivi,
in assenza delle condizioni per la  presentazione  della  domanda  di
indennizzo,   non   sia   prodotta   autocertificazione   sulla   non
definitivita' della sentenza penale o  della  procedura  esecutiva  o
sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ». 
                               Art. 18 
 
Riconoscimento  e  attivita'  degli   enti   e   delle   associazioni
  organizzatori di percorsi di  recupero  destinati  agli  autori  di
  reato 
 
  1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma,  del
codice penale e 282-quater, comma 1, terzo  periodo,  del  codice  di
procedura penale, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  il  Ministro  della  giustizia  e  l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' stabiliscono, con  proprio
decreto,  i  criteri  e  le  modalita'  per   il   riconoscimento   e
l'accreditamento  degli  enti  e  delle  associazioni   abilitati   a
organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei  reati  di
violenza contro le donne e di violenza  domestica  e  adottano  linee
guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  dei  medesimi   enti   e
associazioni. 
                               Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dalla
presente legge  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 novembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Roccella, Ministro per la famiglia,
                                  la natalita' e le pari opportunita' 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio