Lara Trucco*
Eccomi finalmente al seggio elettorale!
Ho con me la tessera, il documento d’identità e, soprattutto, le mie convinzioni politiche: sono pronta a compiere un gesto indubbiamente fondamentale per la democrazia: scegliere chi vorrei che mi rappresentasse in Parlamento.
Consegnatami la scheda della nuova legge elettorale – chissà poi perché si chiama “Stabilicum” –, mi accorgo subito, però, che l’operazione potrebbe rivelarsi assai meno semplice del previsto.
Prima ancora di aprirla, infatti, mi ritrovo davanti al consueto riquadro con le istruzioni di voto. Questa volta, però, la spiegazione è ben più lunga e articolata, stampata in caratteri minuti, per giunta tutti in maiuscolo: un vero e proprio “bugiardino elettorale”, ormai simile a quelli che accompagnano i medicinali e che, per essere decifrati, richiedono una certa familiarità con la materia… oltre che un’ottima vista!

1. Comincio, dunque, a leggere.
«IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA».
Per fortuna so cos’è un “contrassegno” e cos’è una “lista”.
Attenzione, però, la frase prosegue spiegandomi che il voto è espresso anche per i candidati delle «LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ» collegate alla lista prescelta.
Mi fermo. Le liste che cosa? E poi, perché al plurale? Quante croci devo mettere, dunque?
Rileggo meglio: mi avvedo così del fatto che votando la mia lista di partito preferita, voto anche per un’altra lista, quella dei candidati destinati all’eventuale attribuzione del premio di governabilità.
Ma che cos’è questo premio? In passato avevo sentito parlare di “premio di maggioranza”. Sarà la stessa cosa? E perché, poi, hanno cambiato nome?
Forse è meglio pensarci dopo: ora devo ancora capire come votare.
Dunque, da quanto ho ricostruito – e ho capito – ho un solo voto e la mia croce può valere per due insiemi di candidati: in realtà mi piacerebbe votare per qualche Persona, ma per il momento devo proseguire…
Le istruzioni precisano che, se traccio un segno sul rettangolo contenente i candidati premiali, il voto viene attribuito anche alla lista collegata e, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente fra le liste che ne fanno parte, secondo i voti ottenuti nel collegio.
Qui comincio a preoccuparmi. Se ben comprendo, metto una croce e il mio voto può essere suddiviso fra più liste di partito attraverso un calcolo che dipende anche dalle scelte degli altri elettori: ma se voglio sostenere una lista ben precisa, come faccio a sapere quanta parte del mio voto andrà proprio a quella?
Non posso saperlo.
Pazienza.
2. Proseguo quindi nella lettura e mi imbatto in una disposizione promettente: potrò esprimere fino a tre preferenze! Chissà poi perché proprio tre ma…dai, non mi devo porre ulteriori problemi, finalmente potrò contribuire alla scelta delle persone che desidero mandare in Parlamento!
Il mio entusiasmo, però, si spegne sul nascere: scopro, infatti, che le preferenze possono essere espresse per i candidati del collegio plurinominale, «AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA».
Ma come sarebbe? Cerco allora di tradurre mentalmente, ricavandone che, se non mi sbaglio, il primo candidato della lista è già collocato in una posizione “intoccabile”, mentre io posso scegliere soltanto fra quelli che lo seguono. Sì, direi che è così: peccato, però, che non è finita. Ed infatti, le istruzioni proseguono: nel caso di più preferenze, queste devono riguardare «CANDIDATI DI SESSO DIVERSO», pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza «NELL’ORDINE DI LISTA».
E qui il problema diventa un esercizio di logica: se esprimo due preferenze, capisco che devo scegliere un uomo e una donna. Ma se ne voglio esprimere tre? Posso scegliere due donne e un uomo? Oppure due uomini e una donna? Devo alternare i sessi? E come faccio a scegliere tre persone tutte di sesso diverso, come sembrerebbe richiedere una lettura letterale delle istruzioni? E poi, soprattutto, che cosa significa “nell’ordine di lista”? L’ordine nel quale ho espresso le preferenze oppure quello nel quale i candidati compaiono sulla scheda?
Nel dubbio, quasi quasi esprimo una sola preferenza… Ma no! Perché dovrei rinunciare alle altre? Non sarà mica la paura di sbagliare a limitare la mia libertà di voto!
Per fortuna, però, mi sovviene che un sistema di preferenze analogo è già previsto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia! Ah, ecco, sì, ora forse ricordo: posso esprimere tre preferenze, purché riguardino candidati di entrambi i sessi: dunque, due donne e un uomo, oppure due uomini e una donna; ma anche, in alternativa, una donna e un uomo o un uomo e una donna.
Certo, per capire come votare alle elezioni politiche ho dovuto ricordarmi come si vota alle europee… E meno male che me lo ricordavo!
3. Ad ogni modo, sinora ho visto solo la parte esterna della scheda: magari dentro è tutto più chiaro!
Credo che siano già passati almeno dieci minuti, finalmente la apro:

…ed ecco apparirmi davanti agli occhi un vero e proprio “puzzle elettorale”: rettangoli di ogni dimensione, contrassegni, colonne di nomi, quadratini da barrare e, più sotto, altri nomi ancora, stipati in ulteriori riquadri.
Ma dove devo guardare? Per fortuna che mi sono portata gli occhiali!
Dunque, vedo che ogni simbolo è accompagnato da una lista di sette candidati – e già mi domando se sia così anche altrove… – ma sotto alcuni gruppi di simboli compare un ulteriore elenco di nomi.
Cerco di orientarmi e mi accorgo che, accanto al nome dei capilista – nomen omen, verrebbe da dire –, non compare il quadratino per esprimere la preferenza. Avevo intuito bene: è bloccato! Se dunque la mia lista preferita ottiene un solo seggio nel collegio, si aggiudicherà il seggio, indipendentemente dalle preferenze espresse per le altre candidature; detto altrimenti, posso scegliere il secondo, il terzo o uno degli altri nomi, ma non posso scavalcare il capolista, neppure se tutti gli elettori preferissero un’altra persona.
4. Ma allora, quale sarà l’effettiva capacità della mia preferenza di incidere sull’individuazione degli eletti? Ma che razza di domande mi pongo! Ancora grazie se capisco dove devo mettere la croce! Oh, ecco: sotto i candidati “ordinari” (ma posso chiamarli così?), trovo un’altra lista. Chi sono costoro? Ah sì, i candidati della c.d. “lista circoscrizionale premiale”.
Il termine continua a incuriosirmi: che cosa hanno fatto per meritare un premio? Ma che domande, non è un premio alle persone, bensì alla formazione politica. Eppure continuo a non capire: guardo meglio – evviva gli occhiali! – e scopro che accanto ai loro nomi non ci sono quadratini, deducendone che non posso esprimere preferenze a loro favore, né tantomeno modificare di essi l’ordine di presentazione; insomma, se voto la lista “ordinaria”, concorro anche all’eventuale elezione di questi candidati, nell’ordine predisposto da altri.
Ma perché, allora, nella parte superiore della scheda posso scegliere alcune persone, mentre nella parte inferiore questa possibilità scompare?
Aspetta però perché mi pare che alcuni nomi compaiano due volte: sarò diventata astigmatica? Ah sì, ora ricordo: chi è candidato nella lista premiale deve figurare anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, e quindi la stessa persona può ed anzi deve comparire sia nella lista ordinaria sia in quella premiale. E se esprimo una preferenza per lei, a quale titolo contribuirò alla sua elezione? Mi pare di ricordare che, se risulta eletta attraverso entrambi i circuiti, prevale l’elezione premiale; pertanto, la mia preferenza potrebbe non essere decisiva nemmeno per stabilire attraverso quale meccanismo quella persona entrerà in Parlamento… almeno per ora, la memoria non mi tradisce… o così spero!
E non è finita: se sulla scheda compaiono più partiti coalizzati, sotto i loro simboli trovo un’unica lista premiale comune; il che significa che se volessi votare un partito della coalizione senza condividere le scelte degli alleati – specie sui candidati – non potrei, essendo la lista premiale comune e dunque “unanimemente condivisa”.
5. Ecco, però, che mi viene in mente un’altra cosa: mi sono dimenticata di passare in rassegna tutti i candidati che potrebbero essere eletti grazie al premio!
Già, perché quelli stampati sulla mia scheda sono soltanto i candidati premiali della mia circoscrizione, mentre il premio riguarda ben 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, distribuiti attraverso apposite liste nelle diverse circoscrizioni. Il che significa che, votando la mia lista di partito, contribuisco all’eventuale elezione di un intero contingente di candidati premiali, molti dei quali non compaiono neppure sulla scheda che ho davanti!
Eh, lo so, avrei dovuto consultare i manifesti elettorali, cercare gli elenchi di tutte le circoscrizioni, controllare i settanta possibili deputati e, già che c’ero, anche i trentacinque senatori… niente, ormai è troppo tardi.
Eppure, proprio a proposito di candidature bloccate, mi torna in mente qualcosa: la Corte costituzionale non aveva già censurato le cosiddette “liste lenzuola”?
Mi pare proprio di sì: ricordo la sentenza n. 1 del 2014, che aveva dichiarato illegittimo un sistema di lunghe liste bloccate, nel quale gli elettori non potevano scegliere nessuno dei candidati; in seguito, la sentenza n. 35 del 2017 aveva ammesso i capilista bloccati, considerando anche la brevità delle liste e la possibilità di esprimere preferenze per gli altri candidati…epperò – e questo mi sembra il punto – se accanto alle liste “ordinarie”, relativamente brevi e almeno parzialmente aperte alle preferenze, viene introdotto un secondo circuito di candidature interamente bloccate, distribuite fra le diverse circoscrizioni ma destinate, nel loro insieme, all’attribuzione di un premio nazionale, non sarà mica il ritorno, sia pure in forme diverse, proprio di quella sostanziale sottrazione agli elettori della scelta dei candidati che la Corte aveva già censurato?
Qui la memoria mi funziona ancora, ma forse sto pretendendo troppo dalla mia capacità di ragionamento.
Fuori dalla cabina, intanto, cominciano a borbottare: è quasi un quarto d’ora che cerco di capire. Dovranno pazientare.
6. Dunque, riprendendo il filo del mio ragionamento, mi pare di ricordare che il premio scatti soltanto se la medesima lista o coalizione risulta la più votata e raggiunge almeno il 42 per cento dei voti validi sia alla Camera sia al Senato.
Pertanto, non basta che la mia lista preferita ottenga un ottimo risultato nel collegio, né che la coalizione vinca alla Camera, essendo necessario che ricorrano le condizioni previste anche al Senato. E se nessuna lista o coalizione soddisfa queste condizioni? In tal caso, niente premio: i seggi vengono ripartiti proporzionalmente: però chissà quanto questa eventualità avrà pesato anche sulla campagna elettorale e quindi sul mio voto: un conto, infatti, credo, è chiedermi di votare per una determinata lista, un altro è cercare di convincermi a votare una lista o una coalizione affinché raggiunga quel fatidico 42 per cento e possa conquistare il premio; per non parlare, poi, di chi potrebbe aver puntato proprio a impedire il conseguimento di tale soglia…
7. A proposito del Senato, mi assale un altro dubbio: ricordo bene, infatti, che l’art. 57 della Costituzione stabilisce che “il Senato della Repubblica è eletto a base regionale”: ma allora mi domando perché l’attribuzione del premio dipende da un risultato nazionale e, per giunta, anche da quello dell’altra Camera; forse basta far coincidere le circoscrizioni elettorali con le Regioni per rispettare il precetto costituzionale?
Mi sovviene che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, aveva censurato proprio un sistema di premi attribuiti regione per regione, anche perché poteva produrre maggioranze diverse nelle due Camere: ma questo significa forse che la Corte abbia imposto di calcolare il premio su base nazionale? Per evitare un problema se ne sarà mica creato un altro?
Ma c’è ancora di più. Ed infatti, se il premio scatta, una parte dei seggi viene riservata alle liste premiali e diminuiscono quelli disponibili per la distribuzione proporzionale ordinaria; se, invece, non scatta, anche quei seggi vengono distribuiti proporzionalmente: ebbene, mi pare che da ciò consegua la circostanza piuttosto singolare per cui il candidato al quale attribuirò la mia preferenza potrebbe non essere eletto proprio perché la coalizione che ho votato ha conquistato il premio! Al suo posto, invece potrebbe essere proclamato un candidato della lista premiale bloccata, magari appartenente a un altro partito della coalizione.
8. Peraltro, devo considerare che la legge stabilisce anche un tetto massimo di seggi attribuibili alla formazione premiata: 220 alla Camera e 113 al Senato, comprensivi, rispettivamente, dei 70 e dei 35 seggi premiali; e se, sommando i seggi proporzionali e quelli del premio, tali limiti vengono superati si procede a ulteriori operazioni correttive, sottraendo alla formazione vincente una parte dei seggi proporzionali e redistribuendoli fra le altre liste.
Ad ogni modo, non sarà un po’ troppo generoso questo premio?
Una lista o coalizione che abbia ottenuto appena il 42 per cento dei voti potrebbe ritrovarsi con una maggioranza di seggi ben più consistente! E quei seggi, mi pare, non servono soltanto a sostenere il Governo: il Parlamento, infatti, concorre anche all’elezione degli organi di garanzia, in particolare, per eleggere il Presidente della Repubblica, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente ora la maggioranza assoluta dell’assemblea.
Certo, non significa che il premio consenta automaticamente di decidere tutte queste elezioni… ma non è che per favorire la “governabilità”, si sta rischiando di incidere anche sugli equilibri delle garanzie costituzionali?
9. Per diverso profilo, devo tenere presente anche che l’attribuzione dei seggi richiede una serie di operazioni di riparto a livello nazionale, circoscrizionale e regionale, prima della loro distribuzione nei singoli collegi plurinominali: ciò implica che, come del resto poteva accadere anche con il Rosatellum-bis, un collegio potrebbe perdere seggi a vantaggio di un altro, per effetto dei meccanismi di compensazione noti come “slittamenti”.
No, però, adesso non posso anche mettermi a cercare di capire in quale territorio finiranno i seggi, altrimenti da questa cabina non esco più!
Già… ma come faccio, poi a non pensare anche alla spinosa questione delle pluricandidature?
Mi ricordo, infatti, che uno stesso candidato può presentarsi in ben cinque collegi plurinominali. Il che significa che potrei esprimere una preferenza per una persona che, risultando eletta in più collegi, venga poi proclamata in un altro, lasciando il proprio posto, nel mio, a un candidato diverso.
Ma allora, mi domando, che fine fa quel legame di responsabilità politica tra rappresentanti e rappresentati?
A questo punto mi gira la testa.
10. Ecco, però, che per associazione di idee mi viene in mente quell’ulteriore problema costituito dal riequilibrio di genere: nello specifico, mi pare di ricordare che la precedente legge elettorale prevedesse un limite del 60 per cento per i capilista dello stesso genere.
Nello Stabilicum quel limite è stato eliminato.
Certo, rimane l’alternanza fra uomini e donne nelle liste di sette candidati, tuttavia, se il capolista è bloccato e ha maggiori possibilità di essere eletto, non sarebbe importante verificare quanti capilista sono donne e quanti uomini?
Inoltre, va considerato che nelle liste premiali interamente bloccate non è prevista nemmeno l’alternanza di genere: è stabilito, infatti, soltanto che nessuno dei due generi possa superare il 60 per cento delle candidature premiali complessivamente presentate a livello nazionale: il che, però, non impedisce che, nel rettangolo che ho davanti agli occhi, compaiano anche soltanto candidati uomini! O mi si è offuscata la vista?
Dunque, riprendendo il ragionamento, per le liste ordinarie è stata eliminata la precedente garanzia del 60-40 per i capilista, mentre per quelle premiali è previsto soltanto un limite complessivo nazionale, senza alcun obbligo di alternanza nella singola lista circoscrizionale: da ciò credo di poter ricavare che non conti soltanto quante donne vengono candidate, ma anche dove vengono candidate e quali possibilità abbiano effettivamente di essere elette. Potrebbero, infatti, esserci liste perfettamente alternate e, nello stesso tempo, molti capilista dello stesso genere; inoltre, nei collegi in cui ciascuna lista conquista un solo seggio, l’alternanza degli altri candidati potrebbe incidere ben poco; per non parlare poi delle liste premiali – che, torno a dirmi – sono interamente bloccate.
La matita copiativa, intanto, è ancora lì, desolatamente inutilizzata: e pensare che ormai è trascorsa quasi mezz’ora!
11. C’è, però, un’altra questione: mi pare di ricordare che la legge imponga ai partiti di dichiarare anche il nome e il cognome della persona “da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri”.
Ma dove sta scritto? Guardo e riguardo la scheda elettorale e non ne trovo traccia… Mah, mi sarò sbagliata! Eppure no, ne sono sicura: quella dichiarazione è obbligatoria, anche se il nome non compare sulla scheda. Dunque, votando la mia lista di partito, finisco per sostenere indirettamente anche una proposta per la guida del Governo, senza che la scheda mi dica neppure di chi si tratti? A ben pensarci, però, è stato meglio così: nella nostra forma di governo, dopotutto, il Presidente del Consiglio non lo eleggo io.Ah, però, ora ricordo – la mia memoria mi sorprende sempre di più! – che la legge precisa espressamente: “Sono fatti salvi [sic] le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione”. Ne deduco, quindi, che il Presidente della Repubblica conserva le proprie prerogative e che i parlamentari continuano a rappresentare la Nazione senza vincolo di mandato. Tuttavia, qualcosa continua a non tornarmi: se quelle prerogative rimangono costituzionalmente intatte e l’indicazione del futuro Presidente del Consiglio non è giuridicamente vincolante, perché mai dovrebbe essere obbligatoria? E soprattutto, perché la mancata indicazione della persona proposta per quell’incarico dovrebbe comportare addirittura l’inammissibilità della lista, impedendole di partecipare alle elezioni?
Insomma, il Presidente della Repubblica rimane libero di scegliere, i parlamentari rimangono liberi di decidere… ma allora un partito non dovrebbe restare libero di non indicare preventivamente il proprio candidato alla guida del Governo? E io, che magari avrei voluto votare proprio quel partito, mi ritrovo qui, con la scheda in mano, a constatare che, a ben vedere, non è in gioco soltanto il diritto di elettorato passivo di chi avrebbe voluto candidarsi, ma anche il diritto di elettorato attivo di chi, come me, avrebbe voluto votarlo!
12. Il mio pensiero corre ancora al diritto di elettorato passivo e, di riflesso, a quello attivo, perché, a ben vedere, non sono affatto sicura che tutte le formazioni politiche che avrei voluto trovare sulla scheda siano riuscite a presentarsi alle elezioni; mi pare, infatti, di aver letto qualcosa sulle sottoscrizioni necessarie per presentare le liste: se non ricordo male, per le formazioni prive di determinati requisiti parlamentari, il numero minimo delle firme è passato da 1.500 a ben 6.000 per collegio plurinominale; e possono arrivare addirittura a 7.000!
Per altre formazioni, invece, ne bastano da 1.500 a 2.000, mentre altre ancora sono addirittura esentate dall’obbligo di raccoglierne.
Ma perché? E soprattutto, chi appartiene all’una o all’altra categoria?
Vediamo se riesco a ricordare…
Ah sì, non devono raccogliere alcuna firma i partiti o gruppi politici già costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all’inizio della legislatura: per loro, insomma, basta aver conquistato per tempo un posto nel Parlamento; poi ci sono quelli che, pur non potendo beneficiare dell’esenzione totale, si sono comunque costituiti in gruppo parlamentare oppure in una componente politica di un gruppo, sempre in almeno una delle due Camere: a costoro bastano le 1.500 firme, purché abbiano acquisito tale qualificazione entro la data prevista dalla legge; e, infine, ci sono le formazioni “senza agevolazioni”, ossia quelle nuove, quelle rimaste fuori dal Parlamento, nonché quelle che, pur avendo qualche parlamentare, non possono vantare la richiesta organizzazione in gruppo o componente politica. E non basta: salvo alcune eccezioni previste per le minoranze linguistiche, ciascuna lista deve infatti presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni e, in ciascuna di esse, in almeno due terzi dei collegi plurinominali. Non è dunque sufficiente riuscire a raccogliere migliaia di firme: bisogna anche organizzare la propria presenza elettorale su una parte considerevole del territorio nazionale…Insomma, per poter essere votati bisogna prima riuscire a presentarsi, e per riuscire a presentarsi bisogna superare una vera e propria corsa a ostacoli! Certo, capisco l’esigenza di evitare un’eccessiva proliferazione di liste prive di una minima consistenza politica: ma è davvero ragionevole imporre condizioni di accesso tanto diverse, facendo dipendere il numero delle firme non soltanto dalla presenza in Parlamento, ma persino dal modo in cui questa si è organizzata?
C’è poi un’altra particolarità: per beneficiare dell’esenzione totale alle prime elezioni, i requisiti dovevano sussistere addirittura al 31 dicembre 2025; mentre per ottenere il trattamento agevolato delle 1.500 firme occorreva possederli già il 24 ottobre 2026, data di entrata in vigore della legge. Il che significa che per usufruire di un beneficio previsto dalla nuova disciplina bisognava trovarsi in una determinata situazione già molti mesi prima, quando non era neppure possibile conoscere le conseguenze che il legislatore avrebbe successivamente attribuito a quella situazione.
Io faccio già fatica a ricordarmi il passato, e qui si pretendeva che i partiti si ricordassero addirittura del… futuro: altro che memoria, ci sarebbe voluta la sfera di cristallo!
13. All’inizio ero convinta di scegliere i miei rappresentanti; ora, invece, mi ritrovo alle prese con liste ordinarie e premiali, capilista bloccati, preferenze di genere e garanzie di riequilibrio ridimensionate, candidature duplicate e pluricandidature, voti ripartiti fra più partiti e un premio fisso nazionale di tutta consistenza; e poi tetti massimi, complicati meccanismi di riparto, slittamenti territoriali, indicazioni obbligatorie per la Presidenza del Consiglio e perfino una corsa a ostacoli fra firme, esenzioni e requisiti temporali per poter partecipare alle elezioni.
E pensare che tutto era cominciato con quel «bugiardino» stampato sulla parte esterna della scheda… Ma, mentre continuo a rigirarla fra le mani, ecco che mi torna in mente un’altra cosa.
L’ultima, spero!
Mi pare, infatti, di aver letto che sono stati presentati numerosi ricorsi davanti ai giudici, proprio per chiedere che vengano sottoposte alla Corte costituzionale diverse questioni di legittimità; e ricordo anche di procedimenti relativi alla precedente legge elettorale, il Rosatellum-bis, pendenti in Cassazione, nonché, addirittura, di un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Per non parlare poi dei possibili conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, di cui avevo sentito discutere a proposito delle modalità di approvazione e di alcune previsioni della nuova legge.
E qui, però, la mia memoria mi abbandona: non ricordo proprio come siano andati a finire; del resto, non posso pretendere troppo da me stessa!
E poi sono stanca.
Guardo ancora una volta la scheda: ripercorro mentalmente i nomi dei candidati che vorrei eleggere, di quelli che non posso scegliere e di quanti potrei contribuire a mandare in Parlamento senza averli neppure visti; per non parlare poi delle forze politiche che avrei voluto trovare sulla scheda e che, invece, non vi compaiono affatto…E mi rendo conto che, dopo tanto ragionare, non sono più nemmeno sicura di sapere quale scelta possa davvero rispecchiare le mie convinzioni.
E pensare che devo ancora ricordarmi di votare per il Senato!
Fuori dalla cabina, chissà che cosa immagineranno che stia facendo…
Ripiego tutto ed esco finalmente.
Ora i miei voti sono nell’urna.
Ma… ho votato?
*Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Università di Genova


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