Emilia Mazzara*
1. Introduzione
Nel febbraio 2015, Shamima Begum, quindicenne londinese, fuggì con altre due coetanee alla volta della Siria per raggiungere i territori controllati dall’ISIS. Quattro anni dopo, un giornalista britannico la ritrovò in un campo profughi, al nono mese di gravidanza. Durante l’intervista, la ragazza chiese di tornare nel Regno Unito per partorire, ma pochi giorni dopo la diffusione della notizia del suo ritrovamento l’Home Secretary1 annunciò la revoca della sua cittadinanza e l’emissione di un divieto di reingresso nel Regno Unito2.
Ne seguì un lungo contenzioso, in cui a prevalere furono le ragioni di sicurezza nazionale. Il ricorso alla Corte EDU per violazione dell’articolo 4, ancora pendente, porta però alla luce alcuni profili che sembrano sfuggiti al bilanciamento degli interessi operato dai giudici britannici.
2. Una vittima di tratta non riconosciuta
La Special Immigration Appeals Commission (SIAC), organo competente per i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Home Secretary in materia di immigrazione e cittadinanza, nel corso del procedimento di impugnazione proposto da Begum, riconobbe che la giovane fosse stata adescata online e convinta a partire alla volta dei territori controllati dall’ISIS a fini di sfruttamento sessuale, circostanza ritenuta comunque non sufficiente a censurare la decisione dell’esecutivo britannico.
La Corte EDU riconduce all’alveo dell’articolo 4 CEDU, che sancisce il divieto di trattenimento in condizioni di schiavitù, anche la fattispecie della tratta.
In S.M. c. Croazia3, i giudici di Strasburgo hanno individuato tre elementi costitutivi della fattispecie, ovvero: un’azione volta al reclutamento, al trasferimento e all’«accoglienza» della vittima; un mezzo, caratterizzato da coercizione fisica e morale o dall’abuso di una condizione di vulnerabilità; lo scopo di sfruttamento della vittima. Quando la persona offesa è minorenne, l’art. 3, lett. c), del Protocollo di Palermo4 e l’art. 4, lett. c), della Convenzione di Varsavia5 prevedono la sussistenza del reato anche in assenza di mezzi coercitivi.
Nel caso Begum, l’elemento dell’azione volta al reclutamento e lo scopo di sfruttamento sembrano sussistere. L’allontanamento della giovane non fu, infatti, un caso isolato, ma l’esito di un processo di adescamento online che coinvolse diverse ragazze della stessa scuola, allo stesso tempo vittime e strumenti di una strategia precisa: da un lato, veniva loro promesso un ruolo da protagoniste nelle vesti di mogli e madri del nascente Stato islamico; dall’altro, il loro arrivo in Siria costituiva un incentivo per i combattenti dello Stato islamico6.
Dall’articolo 4 discendono inoltre degli obblighi positivi: lo Stato è tenuto ad adottare misure operative di protezione a partire dal momento in cui le autorità vengono (o dovrebbero venire) a conoscenza di una persona esposta al rischio reale e immediato di tratta7.
Si ritiene che le autorità britanniche fossero già a conoscenza del rischio a cui era esposta la giovane: pochi mesi prima del suo allontanamento, un’altra ragazza della sua stessa scuola aveva raggiunto la Siria. La polizia aveva effettuato indagini e raccolto informazioni tra le compagne, tra cui la stessa Begum, tralasciando però di contattare le famiglie per avvertirle dei rischi cui le studentesse erano esposte8.
Infine, l’articolo 26 della Convenzione di Varsavia invita gli Stati a prevedere la possibilità di non punire le vittime per gli illeciti commessi in relazione allo sfruttamento.
Il principio ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte EDU. In V.C.L. e A.N. c. Regno Unito9, i giudici di Strasburgo, pur negando un divieto assoluto di punibilità delle vittime, hanno affermato che, in presenza di «credible suspicion»10 di tratta, la persona debba essere segnalata ad organi qualificati11 a riconoscere ed assistere le vittime e che un eventuale procedimento a carico delle vittime possa proseguire solo dopo tale valutazione e solo per ragioni valide e dimostrabili12, procedura mai effettuata nell’ambito del ricorso proposto da Begum.
3. Matrimonio forzato e questioni di genere
Dopo circa dieci giorni dal suo arrivo in Siria, Begum fu data in sposa ad un miliziano, a seguito di un incontro durato solo pochi minuti13. Al momento del matrimonio, la ragazza non aveva ancora compiuto sedici anni.
Sul piano internazionale, l’articolo 37 della Convenzione di Istanbul14 impone agli Stati di punire chi, intenzionalmente, costringe un adulto o un minore a contrarre matrimonio, nonché chi attira con l’inganno una persona nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerla al matrimonio. Nel diritto inglese tali condotte erano già punite nella sezione 121 dell’Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, applicabile anche a fatti commessi al di fuori dei confini dello Stato contro cittadini e residenti del Regno Unito15.
La narrazione istituzionale e mediatica del caso Begum ha prodotto un vero paradosso: nonostante l’ordinamento britannico neghi la capacità di contrarre matrimonio ai minori di sedici anni e punisca ogni forma di coercizione al matrimonio, l’unione della ragazza con il miliziano è stata percepita come una sua libera scelta, rappresentativa della sua volontà di abbracciare i valori dell’ISIS, attribuendole la titolarità di un’autonomia che la legge stessa non le riconosceva. Si tratta di un meccanismo spesso utilizzato nei confronti di ragazze razzializzate, presentate come più mature, con più esperienza e più pericolose delle ragazze bianche16. Allo stesso modo, la sua permanenza a Raqqa fino alla caduta del Califfato è stata interpretata come prova di lealtà verso lo Stato islamico, sull’assunto che, così come la ragazza era stata in grado di raggiungere la Siria, allo stesso modo avrebbe potuto lasciarla17. Al contempo, sono stati evidentemente ignorati tutti i vincoli imposti alla mobilità delle donne all’interno dei territori controllati dall’ISIS, a partire dal sequestro dei passaporti delle donne e dall’obbligo di spostarsi solo in compagnia di un tutore maschio18.
Nessuna tutela è stata riconosciuta neppure ai suoi tre figli, morti in tenera età: l’ultimo, Jarrah, cittadino britannico, morì nel campo di al-Hol a tre settimane di vita, senza che fosse mai stata svolta alcuna valutazione del suo interesse superiore, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo19.
4. Conclusioni
Il caso di Begum dimostra come le esigenze di sicurezza nazionale possano neutralizzare anche le garanzie per le categorie più vulnerabili. In questo caso, il genere della persona coinvolta ha inciso profondamente sui provvedimenti di cui è stata destinataria: lo stereotipo della «jihadi bride» rende giustificabile la punizione di una vittima di tratta per quello stesso legame che l’ha resa tale.
Il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Strasburgo determinerà se gli obblighi positivi in materia di tratta possano essere sospesi quando la vittima è percepita come una minaccia per la sicurezza dello Stato. Una risposta negativa riaffermerebbe un principio elementare: lo status di vittima non può dipendere dall’empatia che la vittima suscita.
* Dottoranda di Ricerca in Disuguaglianze, Differenze, Partecipazione presso l’Università degli Studi di Palermo.
1 Ministro dell’interno britannico.
2 Per un resoconto dei fatti, si veda https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/16/shamima-begum-how-the-case-developed.
3 Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 25 giugno 2020, S.M. c. Croazia, ricorso n. 60561/14, ECLI:CE:ECHR:2020:0625JUD006056114.
4 Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottato dall’Assemblea generale con risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000, entrato in vigore il 25 dicembre 2003 (c.d. Protocollo di Palermo), art. 3, lett. c).
5 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008 (c.d. Convenzione di Varsavia), art. 4, lett. c).
6 E.M. Saltman, M. Smith, ‘Till Martyrdom Do Us Apart’. Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for Strategic Dialogue, 2015, disponibile al seguente link: https://www.isdglobal.org/publication/till-martyrdom-do-us-part-gender-and-the-isis-phenomenon/.
7 Corte EDU, sez. I, sentenza del 7 gennaio 2010, Rantsev c. Cipro e Russia, ricorso n. 25965/04, par. 286, ECLI:CE:ECHR:2010:0107JUD002596504.
8 Per la notizia, si veda https://www.bbc.com/news/uk-31820783.
9 Corte EDU, sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2021, V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, ricc. nn. 77587/12 e 74603/12, ECLI:CE:ECHR:2021:0216JUD007758712.
10 Ibidem, par. 152.
11 Nel Regno Unito, il National Referral Mechanism.
12 V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, cit., parr. 157-162.
13 A. McMorrow, “The Consequences of Your Actions”: Political Apology and the “Mommy Myth” as Discursive Punishment in the Shamima Begum Case, in International Feminist Journal of Politics, vol. 28, n. 3, 2026, p. 564.
14 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l’11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 (c.d. Convenzione di Istanbul), art. 37.
15 Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, sections 121(7) e (8).
16 A. McMorrow, “The Consequences of Your Actions”, cit., pp. 568-569.
17 SIAC, Begum v Secretary of State for the Home Department, 22 febbraio 2023, par. 134.
18 G. Baldi, Gendering the Shamima Begum case: “Jihadi brides” and the victim/perpetrator dichotomy, in ADiM Blog, Analyses & Opinions, maggio 2023, p. 3.
19 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990.


Lascia un commento