Disuguaglianza di genere e cittadinanza: una questione ancora aperta

Emilia Mazzara*

1. Introduzione

L’entrata in vigore della Costituzione ha costretto il legislatore ad un notevole lavoro di adeguamento delle norme previgenti ai principi costituzionali. Tuttavia, tale sforzo non è sempre stato sufficiente a garantire la piena applicazione delle disposizioni della Carta fondamentale.

Questa circostanza risulta particolarmente evidente in certi ambiti del diritto, tra cui rientra senza dubbio la disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza italiana, ambito giuridico poco modificato in termini legislativi e talvolta impermeabile ai principi costituzionali.

La legge, tradizionalmente improntata sul principio dello ius sanguinis in linea maschile, nonostante i correttivi introdotti con il D.L. 28 marzo 2025, convertito in L. 23maggio 2025 n.74, continua ancora oggi a produrre effetti discriminatori nei confronti delle donne e dei loro discendenti, evidenziando quanto a lungo le discriminazioni possano perdurare nel tempo.

2. La disciplina della trasmissione della cittadinanza dallo Statuto Albertino a oggi

2.1 Lo Statuto Albertino

Lo Statuto Albertino[1], concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1948 ed esteso a tutti i territori del neonato Regno d’Italia nel 1861, impose la trasmissibilità della cittadinanza principalmente sulla base del principio dello ius sanguinis.

Il legislatore del 1865 aveva infatti ritenuto funzionale alla creazione di un popolo unito sotto il segno della Corona Savoia la trasmissione dello status civitatis per via familiare, ricreando tra cittadino e Stato lo stesso regime di obbedienza di un figlio nei confronti del padre[2].

L’art. 4 del Codice disponeva il principio generale della trasmissione della cittadinanza (“è cittadino il figlio di padre cittadino”). La norma prevedeva la trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, escludendo il riconoscimento per via materna, ipotesi considerata solo in via residuale all’art. 7, in cui si prevedeva la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre soltanto nel caso in cui il padre fosse ignoto.

Oltre a non poter trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, lo status civitatis delle donne italiane sottostava alla regola prevista dall’art. 14, la quale disponeva che la donna sposata con uno straniero perdesse la cittadinanza italiana al momento del matrimonio, norma rimasta in vigore nel nostro ordinamento fino al 1983[3].

Le disposizioni in esame rappresentavano soltanto alcune delle tante eccezioni al principio di uguaglianza giuridica dei cittadini previste dallo Statuto Albertino per le donne sposate. Di fatto, dopo il matrimonio, lo Stato rinunciava ad intrattenere qualsiasi rapporto con la cittadina, la cui unica funzione socialmente rilevante diventava la generazione dei figli, così da compiere quella che veniva considerata la massima espressione della “natura femminile”[4].

2.2 La Legge 555/1912

La riforma strutturale delle norme in materia di cittadinanza arrivò nel 1912, sotto l’egida del quarto governo Giolitti, con la legge n. 555.

L’inizio del nuovo secolo portò con sé nuove esigenze legate ai processi migratori dei cittadini italiani verso l’estero, circostanza che costrinse lo Stato italiano a rimaneggiare la normativa vigente in materia di cittadinanza e immigrazione[5].

L’impostazione scelta dal legislatore perseguiva l’obiettivo del governo italiano di facilitare il riacquisto della cittadinanza degli italiani emigrati che avevano mantenuto legami con il Paese ed evitare situazioni di doppia cittadinanza in coloro che non avevano intenzione di far ritorno in patria[6], sebbene l’art. 7 della legge prevedesse la possibilità per i figli di padre italiano di conservare la cittadinanza italiana nel caso in cui fossero nati in un Paese in cui vigesse lo ius soli

Nel nuovo testo legislativo veniva prevista la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per nascita, per beneficio di legge, per naturalizzazione e, a titolo derivato, per adozione o matrimonio[7]. A quest’ultimo punto, in particolare, il testo normativo dedicava un intero articolo, il numero 10.

Il primo comma riprendeva l’art. 14 del Codice Civile del 1865, sancendo che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi”.

La nuova legge, dunque, non si limitava, come nel Codice del 1865, a disciplinare la cittadinanza della donna coniugata, ma imponeva un principio generale valido per tutte le donne sposate.

Ne discendevano due commi, corollari del paradigma espresso nel primo: “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” e “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”.

La disposizione prevedeva la possibilità di riacquisto della cittadinanza in caso di scioglimento del matrimonio, ma solo nel caso in cui non fossero stati generati figli[8].

La posizione della donna cittadina veniva peraltro svilita ulteriormente dall’art.11, che imponeva la perdita della cittadinanza alla moglie laddove il marito avesse rinunciato alla cittadinanza italiana acquisendo uno status civitatis straniero.

Nonostante il riconoscimento della piena capacità giuridica fosse un argomento già dibattuto nella società civile dell’epoca[9], il legislatore del 1912 non aveva fatto alcun passo avanti rispetto al 1865. Al contrario, la specificità della legge in esame compresse ancora di più la sfera giuridica della donna coniugata, alla quale lo Stato negava qualsiasi margine di autodeterminazione, affidando completamente le sue sorti di cittadina al marito.

A rimettere in discussione il principio dell’art.11 della Legge 555/1912 non fu alcun intervento parlamentare, ma l’entrata in vigore della Costituzione, seppur – come vedremo – in via non risolutiva.

2.3 L’entrata in vigore della Costituzione e gli interventi della Corte Costituzionale

 I padri costituenti scelsero di non cristallizzare la definizione di cittadinanza italiana, preferendo lasciare la materia nelle mani del legislatore per meglio rispondere al mutare delle esigenze della nazione[10]. Ed infatti, i riferimenti alla cittadinanza nella Carta costituzionale sono soltanto due: nell’art. 22, in cui viene sancito il divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici, e nell’art. 117, comma 2, che pone la cittadinanza tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.

L’affermazione del principio di uguaglianza sostanziale riconosciuta dall’art. 3 comma 1 della Costituzione e il conseguente divieto di disparità di trattamento tra uomo e donna[11] resero virtualmente inapplicabile le disposizioni della Legge 555/1912 in materia di trasmissione della cittadinanza per via materna. Ciononostante, nessuna delle norme in esame fu abrogata prima degli anni Settanta.

Sulla scia della riforma del Diritto di Famiglia del 1975, la Corte Costituzionale operò una prima importante modifica alla disposizione sulla perdita automatica della cittadinanza della donna sposata con uno straniero. La Corte riconobbe che l’art.10, comma 3 della legge del 1912 mortificava la condizione giuridica della donna, rendendola subalterna a quella del marito, concezione discordante con quanto asserito dai principi costituzionali che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, a prescindere dal sesso. La norma in esame rappresentava perciò “una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi”, anche alla luce del principio di eguaglianza morale e giuridica sancito dall’art. 29 della Costituzione[12].

Ne conseguì la dichiarazione di incostituzionalità dell’art.10, comma 3 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva l’involontaria perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero.

Il legislatore rimase però inerte fino al 1983, anno in cui la Corte Costituzionale fu nuovamente investita di un caso relativo all’applicazione della legge del 1912, questa volta in materia di trasmissione della cittadinanza ai figli per via materna. Citando più volte la pronuncia del 1975, la Consulta censurò la subalternità della madre nei rapporti con lo Stato e con la famiglia, statuendo l’incostituzionalità degli articoli 1, n.1 della legge 555/1912 nella parte in cui non veniva prevista la trasmissione della cittadinanza ai figli di madre cittadina. Nella stessa pronuncia, la Corte invitò il legislatore a rimediare alle incompatibilità tra la legge del 1912 e i principi costituzionali, esortazione che fu colta con la legge 123/1983, in cui fu riconosciuta per la prima volta la trasmissione dello status civitatis anche per via materna e fu rimosso qualsiasi riferimento alla perdita della cittadinanza conseguente al matrimonio di una donna con un cittadino straniero, agevolando l’acquisto della cittadinanza del coniuge a prescindere dal sesso[13].

2.4 La legge 91/1992

Negli anni Novanta, la decisione di rinnovare la disciplina della cittadinanza fu adottata soprattutto per motivi politici: il legislatore riteneva necessario risvegliare un certo orgoglio nazionale a fronte di una crisi identitaria in cui sembrava versare l’Italia, dovuta soprattutto alla delegittimazione della classe politica e ai primi flussi migratori in entrata.

Il testo della L.91/1992 rispecchia dunque una necessità di fondo: celebrare il legame di sangue con la Nazione, tutelando coloro che erano stati cittadini e coloro i quali avrebbero potuto esserlo per diritto di sangue, mantenendo invece una certa cautela nell’assimilare rapidamente i cittadini stranieri[14].

Il testo normativo in esame, formalmente, non pone alcun dubbio circa la trasmissibilità della cittadinanza per via materna: i discendenti di cittadini italiani di ambo i sessi possono reclamare il riconoscimento della cittadinanza italiana senza alcuna discriminazione di genere.

2.5 La Riforma del 2025

Nel 2025, il D.L 28 maggio 2025, poi convertito in L. 23 maggio 2025, n.74 ha segnato un punto di svolta nella disciplina della materia, limitando notevolmente la trasmissione dello status civitatis per diritto di sangue e favorendo la concessione per benefici di legge.

A partire dal 27 marzo 2025, infatti, il riconoscimento automatico della cittadinanza può avvenire solo per lo straniero discendente da genitori o nonni italiani di ambo i sessi[15], limitando però la trasmissibilità ai nipoti dell’ascendente in linea retta di secondo grado.

La riforma segna inoltre un ulteriore passo avanti: prima dello scorso anno, il percorso di riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti in via matrilineare risultava essere decisamente più tortuoso di quello dei discendenti dei cittadini maschi, nonostante l’applicazione del principio di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione.

3. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i discendenti dei cittadini italiani

 Secondo le disposizioni della legge n. 91/1992, prima dell’intervenuta riforma, i discendenti dei cittadini italiani acquistano automaticamente la cittadinanza alla nascita. 

Laddove la trascrizione dell’atto di nascita non fosse avvenuto prima del compimento della maggiore età, il cittadino straniero discendente dal cittadino italiano poteva avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età presso il Consolato competente o tramite il Comune di residenza nel caso in cui avesse deciso di trasferirsi in Italia[16].

La procedura, disciplinata dalla Circolare n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991, era, ed è tuttora, di carattere documentale e prevedeva pochi requisiti. 

Il primo era che l’avo dante causa fosse nato in Italia dopo il 17 marzo 1961[17] o dopo l’annessione del territorio di origine al Regno d’Italia[18].

Sulla scorta del divieto di doppia cittadinanza imposto dalle leggi italiane per diverso tempo, il discendente del cittadino italiano nato prima dell’entrata in vigore della legge 91/1992 doveva dimostrare il mantenimento della cittadinanza italiana da parte dell’avo dante causa. Infatti, laddove l’antenato italiano avesse volontariamente acquistato una cittadinanza straniera, la catena di trasmissione della cittadinanza veniva considerata interrotta dal momento della naturalizzazione[19].

Come anticipato nel paragrafo precedente, non rilevava alcuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza nel caso in cui i discendenti da padre cittadino italiano avessero acquistato la cittadinanza straniera iure soli.

Le domande di riconoscimento venivano trattate, ai sensi della legge 132/2018, in ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei per esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione.

Una volta proceduto all’esame della documentazione, il Console o l’Ufficiale dello Stato civile provvedeva ad emettere un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, con il quale venivano ordinati la trascrizione degli atti dello stato civile e iscrizione all’AIRE in caso di residenti all’estero[20].

La L. 75/2025 non ha apportato alcuna modifica sostanziale a tale procedimento per gli stranieri maggiorenni, se non un cambio nell’autorità competente (nel caso dei cittadini residenti all’estero, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e non più i Consolati) e un aumento dei tempi di elaborazione della domanda, oggi indicato in quarantacinque mesi.

4. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i discendenti delle cittadine italiane

La Legge 123/1983 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità per i discendenti delle cittadine italiane di reclamare il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa, con procedure del tutto uguali a quelle dei discendenti per linea maschile. Ciononostante, non tutti i discendenti per ramo femminile hanno goduto dello stesso trattamento.

Prima della riforma del 2025, i discendenti di una cittadina italiana nata e coniugata prima del 1948 erano automaticamente esclusi dal procedimento di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa. In questi casi, per la Pubblica Amministrazione, la legge di riferimento rimaneva la L. 555/1912, che – come si ha avuto modo di osservare – escludeva la trasmissione della cittadinanza per via materna e disponeva la perdita della cittadinanza italiana con conseguente acquisto di quella straniera per la donna coniugata con un cittadino straniero.

Come si ha avuto modo di osservare, nel 1975 la Corte di Costituzionale fu chiamata a decidere sulla legittimità della disposizione, alla luce dei principi costituzionali[21].

Il giudice delle leggi riconobbe la violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione, evidenziando come “la differenza di trattamento dell’uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest’ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell’interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall’esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.”.

La Corte dispose quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 10,3 della L. 555/1912, impedendo quindi la perpetuazione degli effetti lesivi della norma nel contesto costituzionale attuale.

Con la sentenza costituzionale del 28 gennaio 1983, n. 30 venne sottoposta al vaglio della giudice costituzionale la legittimità del divieto di trasmissione della cittadinanza per linea materna, così come previsto dall’art.1 della legge del 1912.

Anche in questa sede, come si già avuto modo di appurare, il giudice riconobbe una lesione della posizione giuridica della madre e una disparità di trattamento non solo tra i coniugi, ma anche tra i figli di padre cittadino e madre cittadina.

Nonostante l’attività censoria della Corte Costituzionale e l’intervento del legislatore, le situazioni dei discendenti delle cittadine italiane non erano ancora del tutto parificate.

La Pubblica Amministrazione, infatti, riconosceva la retroattività degli effetti delle sentenze 87/1975 e 30/1983 solo per le situazioni giuridiche sorte dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Ne consegue che, fino al 2025, i discendenti delle cittadine italiane coniugate prima del 1948 non potevano accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza e non potevano fare altro se non ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Sul tema, la giurisprudenza è stata numerosa e diverse sono state le soluzioni fornite a tutela dei discendenti delle donne italiane svantaggiate dalla legislazione sulla cittadinanza del 1912.

Nel 1987, ad esempio, il TAR del Lazio riconobbe per la prima volta il diritto alla cittadinanza al discendente di una donna italiana nata prima del 1948, riconoscendo alla sentenza della Corte Costituzionale 30/1983 forza dispositiva tale da estenderne gli effetti a tutti i fatti giuridici ancora in essere e non esauriti prima dell’entrata in vigore della Costituzione.

Negli anni, si sono succeduti diversi orientamenti giurisprudenziali[22], fino a giungere alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, con la quale la cittadinanza venne riconosciuta quale status giuridico permanente e imprescrittibile, sindacabile in ogni tempo, soprattutto laddove fosse negato per un’ingiusta discriminazione. Secondo la Suprema Corte, le disparità di trattamento non possono più trovare alcuno spazio nel nostro ordinamento, anche nel caso di rapporti e situazioni esauriti alla data del 1° gennaio 1948[23].

Dalla pronuncia del 2009, la giurisprudenza maggioritaria ha valorizzato la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna italiana[24], permettendo ai discendenti delle italiane di affermare il proprio status civitatis per discendenza in via giudiziale, sebbene il loro caso rientri nell’ambito di applicazione della L.555/1912.

Occorre tuttavia sottolineare come il riconoscimento della cittadinanza davanti all’autorità giudiziaria rappresentasse un procedimento certamente più gravoso in termini di tempo e costi rispetto al procedimento amministrativo garantito ai discendenti per linea maschile.

L’iter prevedeva infatti la presentazione di un ricorso presso la Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale competente[25], individuato sulla base dell’ultimo luogo di residenza dell’antenata italiana. Il rito seguiva le procedure previste dall’art. 281 decies e seguenti del c.p.c.

e i tempi di elaborazione della richiesta, decisa con ordinanza dal giudice, non erano prevedibili. Inoltre, le spese giudiziarie tendevano ad essere compensate tra le parti[26].

Peraltro, è opportuno dare atto di una pronuncia in cui, pur essendo il petitum diverso da quello in esame, la Corte di Cassazione preferì un’interpretazione letterale e conforme alla ratio legis della legge 555/1912 rispetto a quella costituzionalmente orientata prediletta dalla giurisprudenza maggioritaria[27].

La riforma del 2025 ha posto fine all’incertezza che aveva caratterizzato i cosiddetti “casi ‘48”.

La nuova legge ha introdotto per la prima volta la possibilità di accedere alla procedura amministrativa, evitando il ricorso giudiziale e rimuovendo ogni differenza di trattamento tra i discendenti di cittadini e cittadine.

D’altro canto, il legislatore ha deciso di chiarire definitivamente il limite temporale entro cui far retroagire gli effetti dell’applicazione dei principi costituzionali, chiarendo i contrasti giurisprudenziali di cui abbiamo appena dato atto.

Secondo la nuova disciplina, la trasmissione della cittadinanza verrà riconosciuta soltanto ai nati dopo il 1° gennaio 1927, cioè a chi era ancora minorenne il 1° gennaio 1948[28].

La riforma ha prediletto l’applicazione di un principio di comune applicazione in materia di cittadinanza, cioè quello dell’estensione dello status giuridico dei genitori ai soli figli minori.

Pur riconoscendo la necessità di imporre un limite temporale, l’estensione dei benefici concessi ai genitori ai soli figli minori ha creato spesso situazioni paradossali, in cui, all’interno dello stesso nucleo familiare, solo parte della prole poteva vantare la cittadinanza dei genitori, con l’esclusione dei figli già maggiorenni.

Nonostante uno degli obbiettivi della riforma del 2025 fosse proprio quello di dare maggiore risalto al legame affettivo con l’Italia e la cultura italiana dei discendenti degli emigrati italiani, nel caso in esame il legislatore ha comunque scelto di valorizzare un criterio meramente formale, creando però, ancora una volta, una nuova forma di disparità tra i discendenti per linea maschile e quelli per linea femminile. I discendenti delle donne italiane con nonni o genitori nati prima del 1927 sono ormai del tutto esclusi dalla possibilità di riconoscimento della cittadinanza italiana, al contrario degli omologhi discendenti per linea maschile.

Percorso ancora più difficile da intraprendere, paradossalmente, è quello della prole delle cittadine italiane coniugate con uno straniero dopo l’entrata in vigore della Costituzione.  

Nella maggioranza dei casi, la donna italiana, che spesso abbandonava il luogo di origine e si trasferiva all’estero, procedeva alla registrazione come cittadina del Paese [29], acquisendone il passaporto e tutti i relativi benefici più per necessità che per reale interesse.

Ebbene, poiché ai sensi dell’art.8, comma 1 della Legge 555/1912, perdeva la cittadinanza italiana chi spontaneamente acquisiva una cittadinanza straniera o stabiliva all’estero la propria residenza, la Pubblica Amministrazione italiana considera tale registrazione come espressa rinuncia alla cittadinanza italiana, negando il riconoscimento ai discendenti di queste cittadine.

L’eventualità che la registrazione fosse avvenuta per esigenze legate all’integrazione della donna nel Paese di origine del marito è una circostanza che la Pubblica Amministrazione non può tenere in considerazione ai fini della valutazione della domanda dei discendenti. Tuttavia, tale circostanza risulta spesso irrilevante anche ai fini del riconoscimento in via giudiziaria, dal momento che non solo ricade nella fattispecie di rinunzia volontaria alla cittadinanza espressamente prevista dalla L. 555/1912, ma rientra anche nel principio di volontarietà dell’acquisizione e del mantenimento dello status civitatis cui si ispirava la L. 91/1992.

Ed infatti, la legge ha cercato di riparare a tale discriminazione prevedendo, all’art. 17, la possibilità per le donne divenute straniere a seguito di matrimonio di riacquistare la cittadinanza italiana con espressa dichiarazione presso il Consolato competente o il sindaco del comune di residenza entro il 31 dicembre 1997[30].

Anche in questo caso, il riacquisto della cittadinanza italiana entro il termine previsto dalla legge ha permesso la trasmissione dello status civitatis per via materna solo ai figli minori, non sortendo alcun effetto per i discendenti già divenuti maggiorenni.

Nel silenzio della legge, il periodo intercorso tra la perdita della cittadinanza per matrimonio e l’eventuale dichiarazione di volontà al riacquisto della cittadinanza viene considerato un gap insanabile nella linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, perpetrando le situazioni paradossali in cui i figli maggiorenni di una (ritrovata) cittadina italiana non potevano accedere alla procedura di riconoscimento della cittadinanza, al contrario dei figli minorenni della stessa, circostanza a cui abbiamo giù  accennato.

Il silenzio del legislatore del 1992 ha lasciato i discendenti delle cittadine italiane, già sfavorite, in una sorta di limbo giuridico che non è stato sanato in alcun modo dal legislatore del 2025.

Un’interpretazione strettamente letterale del nuovo articolo 3-bis, c) ( è cittadino italiano chi ha “un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana”) parrebbe perpetrare l’impossibilità per i figli maggiorenni delle italiane che abbiano riacquistato la cittadinanza di rivendicare la propria ascendenza al pari dei fratelli e delle sorelle minori.

La perdita della cittadinanza di queste donne a seguito del matrimonio e l’acquisto formale tramite registrazione dello status civitatis del coniuge straniero (circostanza del tutto inevitabile per ottenere documenti quali passaporti e documenti di identità) continua ad essere considerata una situazione del tutto parificata a quella della dell’acquisto della cittadinanza straniera tramite naturalizzazione frutto di una libera scelta del cittadino maschio.

Resta quindi in vigore una condizione sfavorevole per i discendenti per linea femminile, svantaggiati a loro volta per le condizioni subite dalle loro madri, ingiustamente abbandonate dal loro Paese di origine e forzatamente adottate da un Paese straniero.

5. Conclusioni

Alla luce dell’analisi effettuata, risulta evidente la differenza di trattamento tuttora esistente tra i discendenti dei cittadini italiani per linea maschile e quelli per linea femminile.

Da un lato, fino al 2025, la legge prevedeva la possibilità di riconoscere la cittadinanza italiana praticamente all’infinito soltanto ai discendenti dei cittadini italiani maschi [31] con una semplice procedura amministrativa documentale.

Dall’altro, il silenzio del legislatore ha condannato per decenni i discendenti delle cittadine italiane, già svantaggiate dall’iniquità delle leggi, ad un percorso per il riconoscimento della cittadinanza molto più tortuoso, se non talvolta addirittura impossibile, e molto più dispendioso in termini economici e personali.

La recente riforma ha certamente ridotto le disparità tra discendenti per via maschile e femminile ma  restano in essere situazioni di disuguaglianza tra i discendenti difficilmente accettabili in un ordinamento in cui vige il principio di uguaglianza.


*Dottoranda di ricerca in Disuguaglianze, Differenze, Partecipazione presso l’Università degli Studi di Palermo.

[1] Lo Statuto Albertino fu ottriato dal Re Carlo Alberto al fine di riformare la monarchia assoluta del Regno di Sardegna in senso liberale, sulla scia degli avvenimenti storici e politici che coinvolsero gli Stati Europei nei primi decenni dell’Ottocento. Per approfondire, GRIMALDI A., Costituzione Genetica dello Statuto Albertino, Revista Estudios Juridicos, Segunda Epoca, 2023.

[2] Nello stesso Statuto Albertino, il Re dichiara di concedere la Carta “con lealtà di Re e con affetto di Padre”.

[3] Tale disposizione non trovava applicazione nel caso in cui le leggi del Paese del marito straniero non prevedessero l’ipotesi di estensione automatica della cittadinanza alla moglie.

[4] Sul punto, SOLDANI S., Il Genere della Cittadinanza nell’Italia Prefascista: Solo Un Problema di Diritti delle Donne?, in “Studi in onore di Sergio Gensini”, Polistampa, Firenze, 2013.

[5] Nel 1901, ad esempio, il governo di Giuseppe Saracco istituì il Commissariato dell’immigrazione, ente finalizzato a garantire gli interessi dei cittadini italiani emigrati “in paese posto di là del canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d’Europa, viaggiando in terza classe” (Art.6 della legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n.29, 4 febbraio 1901, 482).

[6] Il fenomeno della doppia cittadinanza fu definito “un mostro giuridico” da limitare a tutti i costi da Giuseppe Di Stefano Napolitani, senatore del Regno d’Italia, durante le discussioni parlamentari che precedettero l’approvazione della legge. Per approfondire: Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legislatura XXIII, prima tornata del 7 giugno 1912, 20527.

[7] Si aggiungeva a queste modalità una residuale ipotesi di acquisizione iure soli nel caso di bambini nati nel Regno da genitori ignoti o apolidi.

[8]In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto

[9] Tra i sostenitori del riconoscimento dei diritti delle donne fu Lodovico Mortara, che estese una sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva acclarato la possibilità di concedere alcuni diritti civili, tra cui il diritto di voto, alle donne maggiorenni e scolarizzate. Per approfondire, SEVERINI M., Ex Cathedra: Lodovico Mortara, l’emancipazione femminile e la legge sulla capacità giuridica della donna, EUM – Edizioni Università di Macerata, 2019.

[10] APOSTOLI A., Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della legalità costituzionale: il “non cittadino” nell’ordinamento italiano, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 4 del 2011, p. 1.

[11] Per una disamina sulla “cittadinanza di genere”, cfr SIMONATI A., La “Cittadinanza di Genere”: le Nuove Frontiere dell’Uguaglianza fra Uomini e Donne, in Nuove Autonomie, Rivista Quadrimestrale di Diritto Pubblico, 9 ottobre 2022.

[12] Corte Costituzionale, sentenza n 87 del 1975.

[13] Legge 21 aprile 1983, n. 123.

[14] Sul punto, diffusamente, CLERICI R., La Cittadinanza nell’Ordinamento Giuridico Italiano, CEDAM, 1993.

[15] Art. 3-bis D.L. 28 marzo 2025 convertito in L. 23 maggio 2025, n. 74

[16] In questi casi, il richiedente straniero può chiedere ed ottenere dalla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, secondo quanto previsto dal D.P.R. 394/99, valido fino al termine della procedura di riconoscimento.

[17] Data di proclamazione del Regno d’Italia

[18] Ad esempio, se l’avo del richiedente è nato nel Lazio, la data da prendere in considerazione è il 2 ottobre 1870, giorno del Plebiscito di Roma e contestuale annessione della Capitale e dei territori dello Stato Pontificio al Regno d’Italia. A tal proposito, bisogna dare atto delle diverse prassi amministrative in voga presso i diversi Consolati. Alcuni Uffici, infatti, tendevano ad accettare richieste di cittadinanza per discendenza da avi nati ben prima del 1861, ma ancora residenti in Italia al momento della costituzione del Regno d’Italia.

[19] Va segnalato, sul punto, che una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022) ha affermato la possibilità per i discendenti di cittadini italiani emigrati in Brasile di poter proporre richiesta di riconoscimento di cittadinanza per discendenza nonostante la “grande naturalizzazione brasiliana”, avvenuta nel 1889.

Controverso è il valore da attribuire alle tempistiche inerenti alla naturalizzazione: in alcuni casi, infatti, se l’acquisto della cittadinanza straniera è avvenuto in un momento successivo alla nascita del primo avo nato all’estero, il fatto non viene considerato rilevante ai fini della trasmissione e la domanda di riconoscimento della cittadinanza può essere accolta.

[20] Per un approfondimento sulle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via amministrativa, cfr. CALVIGIONI R., PIOLA T., Il Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis. Il Rimpatrio degli Stranieri di Origine Italiana, Maggioli Editore, II Edizione, 2020.

[21] Sentenza n. 87 del 16 aprile 1975.

[22] Nel tempo, la giurisprudenza ha preferito ora tenere un atteggiamento più favorevole nei confronti dei richiedenti e nel riconoscimento dei diritti delle donne italiane, ora più cauto per limitare la trasmissione della cittadinanza ad infinitum. Per approfondire, CLERICI R., op. cit.

[23] Per una disamina sul tema della nullità originaria, tra gli altri, ZAGREBELSKY G., La Giustizia Costituzionale, II edizione, Bologna, 1998.

[24] Inter alios: Tribunale di Roma – Sezione diritti della persona e immigrazione 17.07.2023, ordinanza R.G.

48888/2022; Trib. di Roma, Sez. 1, 19.01.2017, n. 922.

[25] Secondo quanto previsto dall’art. 9,2 c.p.c.

[26] Per approfondire sulle procedure di accertamento della cittadinanza in via giudiziaria, cfr. MELLONE M., L’Accertamento Giudiziario della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis. Un Viaggio Interdisciplinare alla Ricerca delle Origini Italiane, Giappichelli Editore, Torino, 2022.

[27] Corte di Cassazione, sez. I civile, 08/01/2024, n. 454. Nel caso in esame, la Corte ha confermato il rigetto della richiesta di riconoscimento di cittadinanza di un cittadino statunitense discendente da cittadini italiani emigrati sul finire dell’800. L’avo del richiedente si era infatti naturalizzato nel 1910, travolgendo – secondo il parere della Corte – le sorti della moglie e dei figli, ritendendo questa “l’unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l’unità di cittadinanza all’interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l’unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.

[28] La maggiore età veniva raggiunta al compimento del ventunesimo anno di età.

[29] Termine da preferirsi in questi casi rispetto alla naturalizzazione, in quanto più conforme alle disposizioni di legge dei Paesi che prevedevano la concessione automatica per matrimonio della cittadinanza. Si veda, tra gli altri, il British Nationality Act 1948.

[30] L’iniziale termine del 15 agosto 1995 fu prorogato al 31 dicembre 1997 dall’art.2, 195 L.23 dicembre 1996, n.662.

[31] Al contrario di altri ordinamenti, quello italiano ha scelto di non porre alcun limite alla trasmissibilità della cittadinanza, privilegiando il legame “di sangue” trasmesso dagli avi ai discenti, sebbene talvolta sia ragionevole presumere l’interruzione di qualsiasi legame con l’Italia. Il ricorso a questo principio ha avuto come conseguenza una popolazione di circa 70 milioni di cittadini “virtuali”, ufficialmente italiani ma stranieri nei fatti, spesso più interessati ai benefici derivanti dall’ottenimento di un passaporto che per reale volontà di tornare alle origini. Sul punto, SAVINO M., Oltre lo Ius Soli. La Cittadinanza Italiana in Prospettiva Comparata, Editoriale Scientifica, 2014.

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