Il difensore civico tra presente e futuro

Il 18 marzo del 2019, il Consiglio d’Europa ha pubblicato un insieme di principi per la protezione e la promozione dell’istituto del Difensore civico, ribadendone il ruolo a tutela dei diritti dei cittadini: “I difensori civici sono importanti per la democrazia, perché agiscono in maniera indipendente contro casi di mala amministrazione e contro presunte violazioni dei diritti umani e svolgono un ruolo cruciale di fronte ai governi e ai Parlamenti, che devono accettare le critiche. In quanto interfaccia tra l’amministrazione e i cittadini, i difensori civici sono a volte il primo e ultimo ricorso per porre rimedio alle violazioni dei diritti umani”.

Punto fermo è la sua configurazione quale Autorità amministrativa indipendente sui generis, con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che lo diversifica dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni “paragiurisdizionali” a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini: la primaria funzione del difensore civico consiste infatti nel potere di ricevere i reclami dei cittadini respinti in pima istanza dagli uffici reclami degli enti erogatori di servizi pubblici, svolgendo una funzione di conciliazione tra i cittadini e l’ente al fine di prevenire eventuali contenziosi.  Più in dettaglio, ha poteri di ispezione e assicura il regolare svolgimento delle pratiche dei cittadini presso l’Amministrazione in cui opera: uno dei campi principali di intervento è la tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi. Si tratta di istituto di garanzia nevralgico per la tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti con le PP.AA. svolgendo una funzione di tutela autonoma e imparziale ma non concorrente con la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.

In Italia questo istituto ha trovato concreta attuazione dapprima a livello locale (l. 142 del 1990) e regionale (l. 127 del 1997), mentre a livello nazionale opera il difensore civico digitale, che si occupa di raccogliere le segnalazioni di violazione del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e decide sull’accessibilità agli strumenti informatici e su eventuali misure correttive.

Il ruolo strategico dei difensori civici regionali, insieme alle altre figure di garanzia che si occupano a livello territoriale di diritti dell’infanzia e diritti dei detenuti, è funzionale all’impegno dell’Italia per costruire istituzioni solide per la pace la giustizia e i diritti umani, come previsto dagli Obiettivi 10 (Ridurre le diseguaglianze) e 16 (Pace, giustizia e Istituzioni solide) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali. Attualmente sono 18 le Regioni (tranne Puglia e Calabria) che hanno istituito il difensore civico, sebbene, a differenza di molti paesi europei (Svezia, dove per la prima volta l’Ombudsman compare nel 1809, Spagna, Francia, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Austria, ecc.), in Italia non si sia mai giunti ad approvare una legge istitutiva del difensore civico nazionale, che invece trova spazio a livello regionale, sebbene con rilevanti differenze di regolazione, che necessitano tra l’altro di armonizzazione normativa.

In linea con la tendenza a rafforzare il ruolo del difensore civico, grazie all’approvazione del c.d. F.O.I.A. italiano (d. lgs. n. 97/2016) in materia di accesso civico generalizzato e della Legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) il cui art. 2 attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale, ci si chiede quali siano le ragioni che hanno da sempre impedito il decollo nel nostro ordinamento di un istituto pensato per rafforzare la posizione del cittadino nei confronti della P.A., considerata anche la potenziale riduzione dei contenziosi amministrativi connessa alla funzione paragiurisdizionale svolta dal difensore civico.

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