Il diritto internazionale è in crisi?

Deborah Russo*

In un saggio del 1917, intitolato “La crisi del diritto internazionale”, Fedozzi scriveva che tra le cause che più sconvolgevano le coscienze degli esseri umani in quegli anni vi era il “disprezzo verso le norme regolatrici dei rapporti internazionali”[1]. Non si è trattato, purtroppo, né del primo, né dell’ultimo caso in cui al sentimento di orrore verso le atrocità commesse dagli Stati nel corso della storia ha fatto seguito il dibattito sulla crisi del diritto del diritto internazionale[2].

La narrativa della crisi del diritto internazionale ha coinvolto anche i tragici eventi che negli ultimi anni hanno sconvolto l’ordine internazionale, a cominciare dai due conflitti armati, quello russo-ucraino e quello israelo-palestinese, e dalla diversa risposta che essi hanno ricevuto da parte degli Stati occidentali[3]. Com’è noto, l’invasione russa è stata subito dichiarata una grave violazione del divieto dell’uso della forza di cui all’art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite[4] e ha suscitato l’adozione di un ampio piano di sanzioni contro la Russia, senza che ciò abbia ancora condotto ad un accordo di pace. Il conflitto israelo-palestinese, che è, invece, scaturito nel contesto di una lunga occupazione militare mantenuta da Israele in violazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese[5], ha tratto occasione da un tragico attentato terroristico condotto da Hamas che ha provocato la morte di circa 1200 israeliani e la cattura di 252 ostaggi. La risposta israeliana, durissima ed esercitata in violazione di molte norme basilari del diritto internazionale umanitario, ha cagionato finora a Gaza circa 70000 vittime palestinesi, oltre il 90% dei quali civili e in grande maggioranza donne e bambini, oltre 170000 palestinesi feriti, circa 2 milioni di persone sfollate e la gran parte delle città e delle infrastrutture per i servizi sociali essenziali (come scuole e ospedali) distrutti[6]. A latere del conflitto a Gaza, Israele ha anche condotto interventi armati in violazione del divieto dell’uso della forza nel territorio di Stati terzi, in particolare in Libano, Iran, Qatar e Siria[7]. In questo caso la risposta internazionale dei governi è stata lenta e inefficace. In particolare, non sono state adottate sanzioni o misure preventive adeguate a disinnescare l’escalation di violenza in medio-oriente, nonostante la Corte internazionale di giustizia abbia dichiarato, nella sua ordinanza sulle misure cautelari relativa alla causa proposta dal Sudafrica contro Israele, che fosse prima face plausibile la commissione di un genocidio[8]. Al contrario, un’autorevole istituzione internazionale come la Corte penale internazionale è stata posta sotto attacco per l’esercizio delle sue funzioni di indagine sulla commissione di crimini internazionali da entrambe le parti[9].

La cronicizzazione dei fronti del conflitto, sia in Ucraina, sia a Gaza, e la riluttanza degli Stati ad intervenire efficacemente con gli strumenti della diplomazia e del diritto internazionale hanno ingenerato un sentimento di angoscia e frustrazione in una società internazionale già scossa da altre emergenze globali, come quella ambientale, migratoria e umanitaria.

Ma è possibile riferire le cause dell’attuale congiuntura globale alla crisi del diritto internazionale?

Va, innanzitutto, precisato che il dibattito sulla crisi del diritto internazionale non riguarda tutto il sistema di regole internazionali, che rimane un imprescindibile e ben funzionante presupposto della vita di relazione internazionale, ma solo alcune regole fondanti l’ordine mondiale costituito dopo la seconda guerra mondiale, ossia quelle che traggono forza dalle dottrine dei diritti umani e del diritto all’autodeterminazione dei popoli, che sfidano il più antico e consolidato principio della sovranità nazionale.

Nel suo saggio “International Law: A Discipline of Crisis”, Hilary Charlesworth, una delle più autorevoli voci del pensiero giuridico femminista e giudice della Corte internazionale di giustizia, ha affermato che le crisi dominano l’immaginario degli studiosi del diritto internazionale e che il modello delle crisi è spesso utilizzato dalla dottrina internazionalista per semplificare la narrativa degli eventi, adottando un approccio selettivo e specifico, che impedisce di contestualizzarli in una prospettiva più generale[10]. Si tratta di un metodo che si concentra sugli accadimenti spettacolari, come guerre, violenze su vasta scala, disastri e conflitti che attraggono l’attenzione dei mezzi di comunicazione di massa e generano clamore nell’opinione pubblica, ignorando le sottostanti e silenziose cause strutturali, la diseguaglianza sistemica tra Stati, popoli e individui che genera asimmetrie, squilibri di potere, ingiustizia e oppressione. Secondo Hilary Charlesworth, concepire il diritto internazionale come strumento di intervento per le crisi finisce per trascurarne i principi e le potenzialità per gestire le relazioni ordinarie della società internazionale, lasciando sepolte e irrisolte le cause strutturali che generano conflitti, degrado ambientale ed emergenze umanitarie.

Il ricorso al paradigma delle crisi genera un altro effetto distorsivo, quello di veicolare l’idea che il diritto internazionale sia sempre inefficace e di delegittimarlo come diritto. Se, infatti, il diritto internazionale è osservato solo in relazione alle crisi come strumento di pronto intervento per prevenirle e arginarle, esso finisce per apparire sistematicamente fallace. Ma concepire il diritto internazionale come il diritto delle crisi ne mistifica la funzione che è invece quella di offrire agli Stati uno strumento per gestire in modo più ordinato, pacifico e giusto diversi aspetti della vita di relazione internazionale. Come è stato osservato, perseguire la pace è una responsabilità che grava sugli Stati, non sul diritto internazionale[11].

Questo naturalmente non esclude l’esigenza di valutare in chiave critica anche il diritto internazionale, per riflettere sulle sue debolezze, insufficienze e lacune. Nel dibattito corrente sulla crisi del diritto internazionale, in particolare, si enfatizza tra le criticità del diritto internazionale l’assenza di funzioni e meccanismi che garantiscano l’effettività dell’apparato normativo. Questo, tuttavia, è vero fino a un certo punto. In effetti, i meccanismi di garanzia previsti nel diritto internazionale non sono paragonabili a quelli che operano negli ordinamenti nazionali. Il processo di progressiva espansione, settorializzazione e istituzionalizzazione ha condotto il diritto internazionale dal dopoguerra in poi a svilupparsi in una serie di sistemi normativi autonomi, dotati di specifici meccanismi per il controllo e l’attuazione, la cui effettività è assicurata attraverso procedimenti e dinamiche che esulano dall’esercizio del potere coercitivo e che si basano su logiche reputazionali e di persuasione e sulla condivisione di necessità e interessi collettivi. Non è negabile, dunque, che gli Stati mantengano la responsabilità principale di garantire l’osservanza del diritto internazionale nelle relazioni con gli altri Stati. Quando essi, come spesso è accaduto nel corso degli ultimi tempi, rinunziano ad adoperarsi per risolvere le crisi, sacrificano le ragioni del diritto sull’altare di altri interessi politici. Ciò, tuttavia, non significa che le garanzie del diritto internazionale siano sistematicamente inadeguate ad assicurare l’osservanza delle norme internazionali. Se nel diritto interno l’effettività delle norme è sorretta dal principio di autorità, nel diritto internazionale essa è sostenuta dal principio della necessità sociale, ossia dalla convinzione degli Stati circa la necessità di rispettare e far rispettare determinate norme, oltre che dalle dinamiche persuasive legate alla pressione politica e reputazionale. L’assenza di un sistema accentrato di attuazione coercitiva delle regole fondate sul principio di autorità non ha sempre comportato l’ineffettività delle regole. E, d’altro canto, sarebbe riduttivo far dipendere il livello di effettività di un ordinamento giuridico dalla conformazione dei suoi meccanismi di attuazione. Il fenomeno giuridico non trae fondamento esclusivamente dalla funzione coercitiva. Riprova ne sono le violazioni ricorrenti anche in vari settori normativi dell’ordinamento italiano, come quello relativo alla prevenzione della violenza di genere, dove ad un apparato normativo avanzato e a sistemi di attuazione coercitiva accentrati non corrisponde un’attuazione soddisfacente[12].

L’effettività del diritto dipende anche e soprattutto dalla considerazione e condivisione sociale dei valori sostanziali che esso veicola.

Certo, se si tratta di esaminare l’effettività della norma che vieta la minaccia e l’uso della forza internazionale, prevista dall’art. 2, par. 4, della Carta dell’ONU e rispondente al diritto consuetudinario internazionale, vi sono delle specificità, come il potere di veto riservato ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che indeboliscono il meccanismo di garanzia fino a poterlo paralizzare. Il potere di veto è naturalmente un punto controverso e critico che, tuttavia, negli anni, nonostante i molti negoziati, gli Stati privilegiati hanno rifiutato di cambiare. Questo non significa che non si debba continuare a cercare alleanze tra gli Stati, le organizzazioni internazionali e le associazioni della società civile per una modifica della Carta dell’ONU. Il malfunzionamento causato dalla ineguale composizione e dalla procedura deliberativa del Consiglio di Sicurezza non ha impedito, tuttavia, all’organizzazione di raggiungere obiettivi importanti prefissati dalla Carta dell’ONU, a partire dalla cooperazione in ambito economico e sociale, fino alla decolonizzazione e alla lotta al terrorismo internazionale.

Nonostante i molti progressi determinati nel corso degli anni dall’attività dell’ONU o da altre forme di cooperazione internazionale sarebbe errato riporre nel diritto internazionale aspettative eccessive e illusorie. Il diritto internazionale resta uno strumento che per funzionare richiede l’intervento degli Stati, unilateralmente o attraverso le istituzioni internazionali, e che dunque non funziona quando gli Stati fanno prevalere altri interessi politici.

Questo è risultato evidente nel corso del conflitto israelo-palestinese, allorché gli Stati non hanno adottato misure di prevenzione dei crimini internazionali o sanzioni per arrestare la condotta illecita di Israele, o, ancora, rispetto al cambiamento climatico, nel momento in cui gli Stati non hanno elaborato le misure adeguate all’attuazione degli impegni internazionali assunti. Sarebbe errato però affermare che le violazioni in questi ambiti equivalgono sic et simpliciter ad un rinnegamento delle regole internazionali. Al contrario, gli Stati coinvolti nei conflitti armati non hanno mai messo in discussione il vigore del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali in generale, ed hanno fatto appello a definizioni speciali (come quella di “operazione militare speciale” adottata dal presidente russo Putin) ed eccezioni (sia pure pretestuose), come la legittima difesa, per giustificarsi. Anche gli Stati terzi non hanno risparmiato dichiarazioni di condanna dei conflitti armati, appellandosi alle regole internazionali. Pressioni per il rispetto del diritto internazionale sono derivate anche dall’azione delle organizzazioni della società civile, ad esempio dalle proteste della (e intorno alla) “Global Sumud Flotilla” o, per quanto riguarda la tutela ambientale, dal contenzioso climatico nazionale e sovranazionale. L’attenzione che una certa opinione pubblica dedica al rispetto delle regole è un fattore che restituisce ad esse vitalità dalla base. Anche la fiducia nella cooperazione internazionale non sembra tramontata ma piuttosto in via di trasformazione nei vari casi in cui alle dinamiche del multilateralismo universale si vanno sostituendo forme di multilateralismo a dimensione differenziata, attraverso alleanze tra gruppi di Stati affini per interessi e visioni strategiche in materie specifiche.

Appare, dunque, evidente che la crisi non concerne il diritto internazionale nel suo complesso ma la volontà politica di rispettare alcune delle sue regole e di valorizzare le istituzioni internazionali per farle rispettare.

La retorica della crisi del diritto va, allora, trattata con cautela per evitare che essa distragga da un’analisi  profonda e complessa delle cause dei problemi che affliggono l’umanità, come quelle relative alla persistenza di un modello di sviluppo, produzione e consumo insostenibile, che trae origine e ancora aggrava le diseguaglianze di ricchezza, diritti e dignità tra Stati, popoli e collettività a livello globale, generando una spirale crescente di degrado ambientale, diseguaglianze, conflitti, emergenze umanitarie e crisi migratorie[13]. La retorica della crisi del diritto internazionale rischia, inoltre, di perpetuare un circolo vizioso di deresponsabilizzazione della classe politica, delegittimazione del diritto internazionale e rafforzamento delle ideologie nazionaliste, sovraniste e scettiche verso l’esistenza di principi di rule of law internazionale.

Rammentare che le cause dei problemi globali trascendono le criticità del diritto internazionale, tuttavia, non equivale a voler restringere gli orizzonti di un ragionamento critico sul diritto internazionale. Al contrario, si assiste ad un promettente fiorire di studi sulle prospettive di un rinnovamento del fenomeno giuridico per adeguarlo alle sfide globali, che considera ineludibile continuare a pensare il diritto oltre la dimensione nazionale. L’evoluzione tecnologica, unita alla globalizzazione dei mercati, ha generato una tale interconnessione dei rapporti sociali che una regressione alla dimensione nazionale del potere politico, secondo quanto proclamato da alcune parti politiche[14], appare oggi irrealistica[15], mentre ancora non si intravedono le condizioni per la realizzazione di un progetto di sovranità “oltre lo Stato”[16] e di un “costituzionalismo globale”[17]. E, allora, se la regressione neo-nazionalista è anacronistica e la progressione verso un diritto globale è ancora lontana dalla realtà, diventa indispensabile concentrarsi sul diritto internazionale, per rafforzarlo e rinnovarlo.

In quest’ottica, la domanda da porsi è una: i principi e valori fondativi dell’ordine mondiale proclamati all’indomani della seconda guerra mondiale – in particolare la rinuncia alla guerra come strumento per condurre le relazioni internazionali, il diritto all’autodeterminazione dei popoli e il divieto di commettere genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità – sono ancora attuali? Ebbene, a fronte di fragranti violazioni, gli Stati non hanno finora messo apertamente in discussione l’adesione ai valori fondativi del dopoguerra. Recentemente, invece, una sfida alla tenuta universale di alcuni di quei valori e principi proviene dagli Stati Uniti la cui supremazia politica, consolidata dopo la fine della guerra fredda in una egemonia universale, è oggi minacciata dall’emersione dell’asse politico ed economico risultante dalla nuova alleanza strategica tra Russia e Cina. Dai discorsi del presidente Trump, dalle sue proposte per arrestare i conflitti internazionali e dalla recente dottrina strategica della Casa Bianca emerge il tentativo di derogare ad alcune di queste regole fondamentali al fine di ricostruire l’egemonia nazionale in declino[18]. Un esempio è quello relativo alla subordinazione del diritto all’autodeterminazione dei popoli, finora concepito come principio di carattere cogente e dunque assoluto e inderogabile, al rispetto di generiche condizioni per futuri accordi di pace[19]. In un frangente politico dominato dalla crescente instabilità generata dalla competizione degli Stati per il potere, gli Stati europei esitano, invece, ad elaborare una propria dottrina strategica, mantenendo per il momento un approccio prono alla visione statunitense e stentando a rivendicare la propria supremazia ideologico-culturale proprio attraverso il diritto, la diplomazia e la cooperazione internazionale. Le proteste delle organizzazioni della società civile a livello europeo spingono l’Europa a rinnovare la propria unità alla luce di quei valori, che trovano per l’appunto consacrazione nelle costituzioni degli Stati europei e rappresentano il nucleo di una rinnovata coscienza giuridica europea dalla fine della seconda guerra mondiale. Proprio questi erano il sentimento e la convinzione che hanno ispirato l’art. 10, comma 1, Cost., secondo cui “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” e l’art. 11 Cost., in forza del quale “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Eppure, il diritto internazionale che codifica quei valori fatica ad affermarsi all’interno degli ordinamenti di molti Stati europei, come quello italiano. Nel dibattito politico, così come nella prassi dei giuristi e in molte sentenze dei giudici nazionali, il diritto internazionale è ancora concepito e trattato come un diritto “extra-statale”[20], un fattore estraneo, esogeno, da tenere distinto dal diritto interno.

Invece, il rafforzamento del diritto internazionale richiederebbe, anzitutto, il superamento della logica separatista e dualista tra ordinamento interno e diritto internazionale. Tale logica ancora permea di sé la dogmatica e la prassi politica e giudiziaria prevalente, nonostante sia ormai anacronistica e indebolisca i valori fondativi dell’ordine mondiale. In quest’ottica, segnali positivi si ricavano dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 192 del 2023, nella quale la Corte ha fatto leva sulla Convenzione contro la tortura per estendere la disciplina del processo in assenza dell’imputato nel caso Regeni[21]; oppure alla sentenza n. 33 del 2025, sull’adozione da parte della persona non coniugata, nella quale la Corte ha operato un’interpretazione integrata delle garanzie della Convenzione europea dei diritti umani e delle corrispondenti tutele costituzionali, contribuendo alla definizione di standard comuni di protezione a livello europeo[22]. Vari sono i vantaggi di una concezione integrata del diritto. Innanzitutto, essa implica l’estensione al diritto internazionale di meccanismi di garanzia medesimi o equivalenti a quelli che operano per il diritto interno. Gli organi, le procedure, gli strumenti del diritto interno sono posti al servizio dei valori alti e delle finalità del diritto internazionale e della leale cooperazione con le istituzioni internazionali, rafforzando il sistema di garanzia delle norme internazionali.

L’attuazione di una concezione integrata del diritto svolgerebbe, inoltre, una funzione pedagogica, politica e culturale preziosa in una prospettiva di educazione ad una comunità globale, giusta e inclusiva.

Si promuoverebbe, in altre parole, un principio di legalità espanso anche in chiave internazionale, che concepisce, considera e interpreta il fenomeno giuridico in rapporto ad una più ampia comunità di persone, di bisogni e interessi collettivi e globali. In questa prospettiva, un maggiore contributo del pensiero femminile sarebbe indispensabile per avanzare il diritto internazionale. Infatti, come la storia ci ha insegnato, la discriminazione tra donne e uomini si è radicata in un modello di distribuzione del potere oppressivo, diseguale e orientato al perseguimento di valori stereotipici della mascolinità, come la competizione, il conflitto, la guerra[23]. I tempi sono ormai maturi per una ridefinizione dei contenuti e dell’approccio al diritto internazionale e ai suoi modelli interpretativi oltre il paradigma della crisi, alla luce di valori, bisogni e sensibilità di quelle parti della società che per molto tempo sono rimaste escluse dai circuiti del potere e dell’elaborazione del diritto.


[1] P. Fedozzi, La crisi del diritto internazionale, in Scientia, 1917, p. 304 ss., p. 304.

[2] A.B. Becker Lorca, Five Reasons to Stay Away from the ‘Crisis and Renewal’ Narrative in International Law, in EJIL:Talk!, 28 novembre 2025, disponibile al link: https://www.ejiltalk.org/five-reasons-to-stay-away-from-the-crisis-and-renewal-narrative-in-international-law/

[3] N. Tzouvala, International law as a discipline in crisis, in Australian Journal of International Affairs, 2025, p. 71 ss.

[4] Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 2 Marzo 2022, A/RES/ES-11/1, 18 marzo 2022, disponibile al link: https://docs.un.org/en/A/RES/ES-11/1.

[5] Come precisato nel parere della Corte internazionale di giustizia relativo al caso Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, 19 luglio 2024, disponbile al link: https://www.icj-cij.org/case/186.

[6] A. Imseis, On Palestine and the Death of the West’s International Legal Order, in EJIL:Talk!, 26 novembre 2025, https://www.ejiltalk.org/on-palestine-and-the-death-of-the-wests-international-legal-order/

[7] Al riguardo sia permesso di rinviare a quanto discusso nel seminario di SIDIBlog sul conflitto a Gaza e in Medio Oriente “Erosione del ius contra bellum dopo gli interventi israeliani in Iran, Libano, Siria e Qatar?”, 21 ottobre 2015, disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=1TmzVlYYTfk&t=5850s

[8] Corte internazionale di giustizia Ordinanza del 26 gennaio 2024 nel caso Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), disponibile al link: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf

[9] UN News, International Criminal Court: Sanctions threaten global fight against impunity, 11 novembre 2025, disponibile al link: https://news.un.org/en/story/2025/11/1166331.

[10] H. Charlesworth, International Law: A Discipline of Crisis, in Modern Law Review, 2002, p. 317 ss.

[11] F. Rinke, P. Bremer, Crisis of International Law?, in International Reports, Konrad-Adenauer-Stiftung, 16 dicembre 2024, disponibile al link: https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/crisis-of-international-law.

[12] P. Mazzei, Violenza di genere: spunti di riflessione su profili giuridici, criticità applicative e prospettive di riforma, in De Iustitia e Iure, 2025, p. 39 ss.

[13] Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 27 (2025) on economic, social and cultural rights and the environmental dimension of sustainable development, UN Doc. E/C.12/GC/27, 26 settembre 2025, disponibile al link: https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc27-general-comment-no-27-2025-economic-social

[14] Un approccio che emerge anche dal documento contenente la Strategia per la sicurezza nazionale, recentemente pubblicato dagli USA: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf#:~:text=We%20want%20the%20world’s%20most%20robust%2C%20credible%2C,people%2C%20American%20assets%20overseas%2C%20and%20American%20allies.

[15] A. Schiavone, P. De Sena, C. Salvi, L’ordine del mondo. Regole giuridiche e società planetaria, Einaudi, 2025.

[16] E. Cannizzaro, La sovranità oltre lo Stato, Il Mulino, 2020.

[17] J. Klabbers, Constitutionalism Lite, in International Organizations Law Review, 2004, p. 31 ss.; L. Ferrajoli, Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale, Feltrinelli, 2025.

[18] T. Gift, Killing Machines: Trump, the Law of War, and the Future of Military Impunity, Cambridge University Press, 2025.

[19] Il piano Trump per la pace a Gaza è stato recepito dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2803 del 2025. Per un commento critico sulla risoluzione v. M. Burgis-Kasthala, UNSC Resolution 2803, https://www.ejiltalk.org/unsc-resolution-2803/; M. Frulli, T. Mariniello, Palestina, il Consiglio di Sicurezza Onu legittima un’occupazione illegale, https://ilmanifesto.it/palestina-il-consiglio-di-sicurezza-onu-legittima-unoccupazione-illegale.

[20] L’espressione è tratta da L. Ferrajoli, Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale, cit., p. 185.

[21] Corte Costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2023/192.

[22] Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 2025, https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2025/33.

[23] L. Arimatsu, C.M. Chinkin, Gendered Peace Through International Law, Hart Publishing, 2024.

*Professoressa associata di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze

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