Il dovere costituzionale e i suoi rischi: da oggetto rimosso a situazione soggettiva per i tempi incerti. Recensione al volume L’età dei doveri. Costituzione e solidarietà, Roma, 2026

Marta Ferrara*

In un celebre passaggio di Inibizione, sintomo ed angoscia risalente al 1925, Freud definisce la rimozione psichica un metodo di difesa dell’Io. Con un salto di sapere scientifico, questa definizione ben si adatta a descrivere l’evoluzione del concetto di dovere nella giuspubblicistica. Il dovere ha rappresentato, infatti, un tema rimosso dal diritto formale almeno fino alla fine del secondo millennio e, ancora oggi, poco approfondito nel dibattito pubblico. Le ragioni di questa sostanziale dimenticanza sono diverse eppure collegate: storiche, in primo luogo, giacché le esperienze totalitarie del ‘900 hanno prodotto di riflesso, a livello nazionale e internazionale, l’oscuramento dei doveri e, viceversa, l’accentazione dei diritti fondamentali; quindi formali, poiché l’impianto filosofico sui doveri, primo tra tutti quello eretto da Simone Weil quasi a metà del ‘900 come obbligo primario (o prima radice) degli uomini verso gli altri uomini, non si è tradotto in Carte dei doveri. Al contrario delle dichiarazioni sui diritti, che si sono invece da subito moltiplicate, dovrà attendersi il 1998 per la risoluzione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani (n. 53/144), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a integrazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo di 50 anni prima. 

Eppure, per quanto impopolari – l’aggettivazione è di G. Lombardi – nel discorso collettivo, i doveri hanno una precisa caratura costituzionale. L’intitolazione della prima parte della Carta ai Diritti e doveri dei cittadini – invero mutuata dal previgente Statuto albertino – lo dimostra in modo plastico e relazionale. La scelta delle Madri e dei Padri costituenti è chiara: i doveri e i diritti sono il collante dei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici che animano la Repubblica; i doveri sono il completamento necessario dei diritti; la responsabilità individuale e collettiva, infine, è la pre-condizione per l’esercizio delle libertà. 

Pochi dubbi, poi, che i doveri perimetrino quella continuità dell’ordinamento che non è passibile di revisione costituzionale peggiorativa, dal momento che essi figurano tra i principi fondamentali della Costituzione come inderogabili (art. 2) e gravano sulla Repubblica, in un’ottica di giustizia sociale (art. 3, comma II), e sul cittadino come dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società. (art. 4, comma II). La presenza di disposizioni costituzionali ulteriori, che specificano i doveri, tra gli altri, in diritto-dovere di voto (art. 48, comma II, cost.), dovere di difesa della patria (art. 52 cost.) e di concorso alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva di ciascuno (art. 53), rinforza l’idea che il dovere richieda al cittadino un atteggiamento di cura attiva e consapevole.

Sul piano teorico, il dovere è un vincolo dalla matrice solidaristica (art. 2 cost.), come detto trasversale ai diritti sociali, politici ed economici, e privo di sanzione giuridica. Ma vi è di più. Il dovere lega le istituzioni – tutte, comprese quelle territoriali –  e i cittadini in un rapporto orizzontale, incentrato sulla partecipazione bilaterale e non sulla soggezione della persona, sulla collaborazione e non sulla mera rivendicazione. Si pensi agli ETS (enti del terzo settore), che collaborano con gli enti territoriali in amministrazione condivisa.

Come si traduce questo impianto nella concretezza della costituzione materiale, in cui i diritti sembrano moltiplicarsi e i doveri, invece, oscurarsi? In una lettura integrata, secondo la quale ogni diritto non solo riflette una selezione di priorità collettive, ma implica sempre e in modo contestuale un riconoscimento di un dovere solidale verso l’altro. Un caso classico è rappresentato dal diritto di proprietà, in cui il titolare ha il pieno godimento sulla res, mentre il terzo estraneo ha il dovere di astenersi da possibili interferenze. 

In continuità ideale e “linguistica” con la sfida lanciata da Norberto Bobbio sulla necessità di avviare una riflessione sull’età dei doveri, il volume monografico L’età dei doveri. Costituzione e solidarietà (Roma, 2026) scritto da Chiara Tripodina offre al dibattito scientifico una lettura evolutiva e critica sui doveri costituzionali, indirettamente delegati dalla riflessione giuspubblicistica più recente alla giurisprudenza. Solo a voler restare alle pronunce costituzionali del 2026, infatti, la Corte ha richiamato i doveri inderogabili di solidarietà nella decisione n. 7, in materia di sospensione della prescrizione tra conviventi stabili, e nella successiva n. 89, a proposito della base imponibile per la rendita vitalizia da legato testamentario.

Dei doveri costituzionali la monografia di Tripodina ha il pregio di tenere insieme la lettura classica e la visione più attuale e problematica che il dialogo tra le Corti concorre a costruire, stimolando il legislatore nazionale e non solo. Come l’Autrice evidenzia in più passaggi, la dimensione contemporanea dei doveri, infatti, pone almeno tre questioni primarie. La prima si misura con la necessità di integrare la visione verticale del dovere solidale dello Stato di assicurare i diritti sociali, con una orizzontale, di responsabilità tra pari cittadini e tra cittadino e Stato, richiedendo il raggiungimento di una certa maturazione di coscienza civile. Le ulteriori criticità intorno ai doveri hanno una doppia consistenza, quantitativa e qualitativa a un tempo. 

Dal punto di vista quantitativo, i nuovi doveri rappresentano il corredo dei nuovi diritti che tecnica, scienza e mutamenti della sensibilità sociale creano in modo costante. Come crescono gli uni, crescono in modo proporzionale anche gli altri, con tutti i problemi di coesistenza che ne possono derivare, giacché i doveri, così come i diritti, possono essere oggetto di bilanciamento. 

Sul versante qualitativo, invece, i doveri si atteggiano a situazioni soggettive per i tempi incerti, come quelli attuali. Quando la dimensione costituzionale dei diritti crea equilibri instabili e a risorse economiche limitate, infatti, la questione legata ai doveri e alle responsabilità ex art. 2 cost., soprattutto nella giurisprudenza, diviene centrale ma non sempre anche chiaramente definita. Se, infatti, l’intervento statale di ricostruzione post-calamità (l. n. 40 del 2025) può essere classificato alla stregua di un dovere costituzionale, lo stesso non può dirsi di quelle situazioni in cui il dovere rischia di essere la via “comoda” per problematiche interpretative relative ai nuovi diritti potenziali. La tutela ambientale in chiave intergenerazionale (art. 9, comma III, cost.) e l’imputabilità o meno delle istituzioni per violazione di diritti futuri costituisce, in questo senso, un caso emblematico. 

Il lettore che segue il costrutto problematico che L’età dei doveri. Costituzione e solidarietà propone non può non “sbarcare” a un quesito finale, che potrebbe forse rappresentare già il prosieguo dell’opera: è possibile configurare la fattispecie di abuso del dovere, parallela a quella di abuso dei diritto? Non per aumentare le sacche sistemiche di irresponsabilità, ma per ripristinare un equilibrio solidale nei casi in cui i diritti rischiano di creare doveri irrazionali.

*Professoressa Associata in Diritto Costituzionale e pubblico, Università degli studi di Teramo

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