Il superiore interesse del minore come guida nella ridefinizione costituzionale della genitorialità: la sentenza n. 68/2025

di *VIRGINIA LEMME

La sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, depositata il 22 maggio, segna un passaggio cruciale nell’evoluzione della nozione giuridica di genitorialità. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 19 febbraio 20041, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, nella parte in cui impedisce al bambino o alla bambina nato/a in Italia da PMA eterologa praticata all’estero di acquisire lo status di figlio/a anche nei confronti della madre intenzionale.

La questione sottoposta al vaglio della Corte ha avuto origine da un procedimento dinanzi al Tribunale ordinario di Lucca, relativo alla rettificazione dell’atto di nascita del minore G.G.P., nato a seguito di una PMA eterologa praticata all’estero da due cittadine italiane: G.G. (madre biologica in quanto partoriente) e I.P. (madre intenzionale). L’atto di nascita del minore riportava il doppio riconoscimento genitoriale, ma la Procura della Repubblica ne ha contestato la validità, ritenendo contrario alla normativa vigente il riconoscimento da parte della madre intenzionale, e fondando il proprio intervento, tra l’altro, sulla circolare del Ministero dell’interno n. 3 del 19 gennaio 2023.

Le due madri si sono opposte all’impugnazione, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ricevendo anche il sostegno del Sindaco del Comune. Il Tribunale, rilevando che la risoluzione della controversia richiedeva l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, nonché dell’art. 250 c.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni.

Nel motivare l’ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha posto l’accento sulla situazione “drammatica” che si era determinata all’interno del nucleo familiare: la primogenita, nata anch’essa mediante PMA effettuata all’estero, era stata riconosciuta come figlia di entrambe le donne, in assenza di contestazioni da parte della Procura; il secondogenito, invece, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, avrebbe visto riconosciuto lo status di figlio della sola madre biologica. Tale disparità avrebbe compromesso la coerenza giuridica dello status familiare dei due minori e negato formalmente il loro legame fraterno, facendo risultare, secondo le risultanze anagrafiche, ciascuno come figlio di una diversa coppia genitoriale.

Accogliendo la questione sollevata dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui esclude il riconoscimento del rapporto genitoriale tra il/la minore nato in Italia da PMA eterologa praticata all’estero e la madre intenzionale, per violazione degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. La motivazione della pronuncia si fonda su una lettura integrata e coerente dei diritti fondamentali del minore. Al centro del ragionamento della Corte vi è la tutela dell’identità personale del minore, intesa come dimensione essenziale della dignità umana e della libertà individuale garantita dall’art. 2 Cost. Il mancato riconoscimento del legame con la madre intenzionale, figura genitoriale di fatto
presente e partecipe del progetto procreativo, colloca il minore in una condizione di precarietà giuridica e affettiva, lesiva della sua integrità relazionale. Il diritto a essere riconosciuto come figlio/a di entrambe le madri si configura, in questa prospettiva, come espressione necessaria del diritto alla propria identità, che include il pieno riconoscimento delle relazioni familiari che costituiscono il vissuto del minore.

Questa lesione dell’identità personale si intreccia con una evidente violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. La Corte rileva infatti che i/le figli/e nati da coppie di donne mediante PMA subiscono una discriminazione irragionevole e ingiustificata, in quanto ilriconoscimento del legame con la madre intenzionale è loro precluso unicamente in ragione della composizione omogenitoriale del nucleo familiare. Tale disparità di trattamento si aggrava ulteriormente se confrontata con la prassi in materia di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, in cui è stata ammessa l’indicazione di due madri: si genera così una differenza di trattamento tra minori nati in Italia e minori nati all’estero, sebbene in condizioni sostanzialmente analoghe. Una simile situazione compromette anche il principio dell’unicità dello status filiationis, affermato dalla legge n. 219 del 20122, secondo cui tutti i figli devono godere della medesima tutela giuridica, indipendentemente dalle circostanze della nascita.

Infine, la Corte richiama l’art. 30 Cost., sottolineando che la negazione del riconoscimento della madre intenzionale incide direttamente sul diritto del/della minore a essere assistito e cresciuto da entrambe le figure genitoriali fin dalla nascita. In tale prospettiva, la genitorialità che si fonda su un progetto procreativo condiviso implica una piena assunzione di responsabilità, che deve trovare un corrispettivo giuridico adeguato. Escludere la madre intenzionale dall’ambito giuridico della responsabilità genitoriale significa privare il/la minore del contributo affettivo, educativo ed economico di una figura che, di fatto, esercita tali funzioni, con grave compromissione del suo diritto a una crescita equilibrata e alla continuità dei legami familiari.

La Corte costituzionale giunge a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma censurata anche alla luce dell’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184 del 19833, strumento che in passato era stato indicato come mezzo idoneo a tutelare il legame affettivo tra il minore e la madre intenzionale. Pur riconoscendo che l’istituto ha conosciuto una significativa evoluzione interpretativa, la Corte ne evidenzia l’insufficienza strutturale a garantire una tutela piena, effettiva e tempestiva degli interessi del minore. Tale strumento, infatti, presuppone l’iniziativa unilaterale dell’adottante e il consenso del genitore biologico, e si traduce in un procedimento giurisdizionale con tempistiche incerte, esiti non garantiti e una protezione giuridica differita nel tempo. Il diritto del minore a essere riconosciuto come figlio di entrambe le madri risulta dunque subordinato a decisioni altrui (comprese quelle della stessa madre intenzionale, che potrebbe scegliere di non attivare il procedimento) e si realizza solo a valle di un percorso giudiziario potenzialmente lungo e incerto, nel corso del quale il minore si trova esposto a una vulnerabilità che contrasta con l’esigenza di stabilità e continuità affettiva.

Nella propria motivazione, la Consulta ha inoltre escluso la presenza di un controinteresse pubblico o costituzionale di pari rango che possa giustificare la compressione dei diritti del minore. Nel fare ciò le/i giudici hanno chiarito che la fattispecie oggetto di scrutinio è del tutto distinta da quella della maternità surrogata, la quale resta vietata e penalmente sanzionata nell’ordinamento italiano in quanto considerata lesiva della dignità della donna. Nel caso della PMA, la Corte non ravvisa alcuna offesa a valori costituzionali tali da ostacolare il riconoscimento dello status filiale nei confronti della madre intenzionale. In assenza di un bilanciamento con interessi contrapposti di pari livello, risulta pertanto irragionevole e costituzionalmente illegittima la negazione del legame genitoriale, che compromette diritti fondamentali del minore senza alcuna giustificazione.

Il giudice rimettente aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale anche con riferimento agli artt. 31 e 117 Cost., quest’ultimo in connessione con numerosi parametri sovranazionali: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. Sebbene le censure fondate su tali articoli siano state dichiarate assorbite, la sentenza si colloca chiaramente all’interno di un orizzonte dialogico con il diritto internazionale e sovranazionale, in particolare con riferimento al principio del superiore interesse del minore. Questo principio, sancito a livello ONU (art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia) e costantemente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte EDU, costituisce il fulcro argomentativo della decisione: è proprio in nome dell’interesse del minore che la Corte ritiene doveroso intervenire, rimuovendo una norma che impedisce la piena attuazione dei suoi diritti fondamentali.

Nella sentenza, la Corte sviluppa una motivazione unitaria e coerente, in cui la lesione dei diritti del minore è individuata all’intersezione di tre profili costituzionali fondamentali: la tutela dell’identità personale (art. 2 Cost.), la garanzia di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.) e il diritto a una relazione genitoriale pienamente riconosciuta (art. 30 Cost.). Il principio del superiore interesse del minore permea l’intero impianto motivazionale, rafforzando la necessità di un intervento che assicuri stabilità giuridica e certezza dei rapporti familiari sin dalla nascita.

La sentenza n. 68 del 2025 si configura inoltre come una risposta all’inerzia legislativa. Già con la sentenza n. 32 del 20214, la Corte aveva evidenziato l’urgenza di un intervento normativo volto a disciplinare i rapporti genitoriali nei confronti dei figli nati da PMA tra persone dello stesso sesso. In quella occasione, pur riconoscendo la gravità della lacuna, la Corte aveva ritenuto di non poter adottare una soluzione immediata, richiamando il rispetto della riserva di legge. Quattro anni dopo, in assenza di un’iniziativa parlamentare, la Corte interviene per eliminare un ostacolo normativo che incide direttamente sulla posizione giuridica dei minori, giustificando l’intervento con la necessità di prevenire un pregiudizio immediato e irreparabile.

Infine, la pronuncia rafforza l’affermazione di un modello relazionale e inclusivo di genitorialità, fondato non soltanto sul dato biologico, ma anche sulla volontà consapevole e condivisa di assumere responsabilità genitoriale nell’ambito di un progetto procreativo comune5. La Corte attribuisce al consenso informato prestato da entrambi i partner nell’accesso alla PMA un valore costitutivo, considerandolo elemento sufficiente a fondare una responsabilità giuridica piena. In tal modo, viene superato il paradigma tradizionale della genitorialità biologica: l’identità giuridica del genitore può derivare non solo dalla trasmissione del patrimonio genetico, ma anche dalla relazione affettiva e progettuale instaurata con il minore. Si tratta di un passaggio decisivo verso un diritto della filiazione aderente alla realtà concreta delle relazioni familiari e coerente con gli standard internazionali.

Scarica il contributo

*Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico Comparato presso l’Università di Siena.

  1. Per il testo di legge si veda: https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2004;40~art12!vig=. ↩︎
  2. Per il testo di legge si veda: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10; 219. ↩︎
  3. Per il testo di legge si veda: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04; 184. ↩︎
  4. Per la sentenza si veda: https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021;32. ↩︎
  5. Il dato biologico, soprattutto alla luce dei progressi nelle tecniche di fecondazione assistita, non sempre si allinea con l’interesse del minore né riflette pienamente la realtà delle sue relazioni familiari. A riguardo si suggerisce la lettura di A. SCHILLACI, Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale, in Questione Giustizia, disponibile presso: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/famiglie-e-dignita-delle relazioni-una-lettura-costituzionale_648.php ↩︎

Condividi questo post

guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments