La Corte costituzionale e le leggi “oscure”

La sentenza n. 110/2023 della Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una parte della legge molisana di stabilità perché «irrimediabilmente oscura».

Secondo la Corte, se la formulazione linguistica delle disposizioni legislative è afflitta da una inintelligibilità assoluta, allora il testo normativo contraddice la sua stessa ragion d’essere. In tal caso, la legge viola il canone di ragionevolezza espresso dall’art. 3 Cost., risultando inoltre foriera di intollerabile incertezza nella sua applicazione concreta. Disposizioni legislative radicalmente incomprensibili, infatti, vincolano in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e quello giudiziario e creano le condizioni per un’applicazione del tutto discrezionale, e perciò diseguale, del proprio (ambiguo) contenuto prescrittivo. La Corte, inoltre, richiama la giurisprudenza del Conseil Constitutionel sull’«accessibilità» e sull’ «intellegibilità» della legge, ripercorrendo in parallelo anche gli orientamenti del Tribunale costituzionale tedesco relativi all’esistenza di un mandato costituzionale di «precisione» e «chiarezza normativa» gravante sul legislatore.

L’esperienza tedesca e francese possono fungere da modello per accertare la sussistenza di standard di “sufficiente intellegibilità” delle leggi, anche al di là del caso estremo dell’“oscurità radicale” tratteggiato nella sentenza?

L’intelligenza artificiale è utilizzabile per offrire strumenti che agevolino il rispetto, da parte del legislatore, delle regole di “buona scrittura” dei testi normativi, così da promuovere i requisiti minimi di “qualità” dei testi normativi e di razionalità dell’azione legislativa evocati dalla Corte in funzione della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini?

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Simone Scagliarini
Simone Scagliarini
4 mesi fa

Simone Scagliarini

La sentenza n. 110/2023 segna indiscutibilmente un punto di svolta nella giurisprudenza costituzionale, laddove afferma che la “legge oscura” è irragionevole e, pertanto, incostituzionale. Credo tuttavia che al riguardo la Consulta si atterrà – optimo jure, a mio avviso – ad un deciso self-restraint, applicando tale massima ai soli casi di totale oscurità dai quali discenda una assoluta incomprensibilità del testo. Lo fanno presagire i passaggi della decisione in cui si fa esclusivo ed insistente riferimento a «disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza» (corsivi miei), per precisare che è assolutamente fisiologico il dato per cui una norma presenti «margini più o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che ciò comporti la sua illegittimità costituzionale», salvo che «il significato delle espressioni utilizzate in una disposizione – nonostante ogni sforzo ermeneutico, compiuto sulla base di tutti i comuni canoni ermeneutici – rimanga del tutto oscuro, con il risultato di rendere impossibile all’interprete identificare anche solo un nucleo centrale di ipotesi riconducibili con ragionevole certezza alla fattispecie normativa astratta».
In questa direzione, peraltro, la Corte evidenzia anche tre tecniche legislative specifiche che, pur foriere di inevitabili difficoltà interpretative, non conducono, di norma, ad un vulnus tale da determinarne come conseguenza l’illegittimità.
È il caso, ad esempio, delle clausole generali, di cui viene garantita, in astratto, la possibilità di utilizzo quali strumenti «programmaticamente apert[i] a “processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale”», sebbene – credo si debba aggiungere – resti poi sul tappeto il problema di individuare, in concreto, quando la generalità sia tale da rendere di fatto arbitraria ogni decisione fondata su di essa.
Un secondo esempio che la Consulta offre è quello del linguaggio tecnico-specialistico, che certo può rendere ardua la comprensione del testo al comune cittadino, ma il cui uso è reso inevitabile proprio da ragioni di certezza, affinché il contenuto del precetto stesso possa essere preciso e univoco.
Da ultimo, la Corte ammette anche l’uso di acronimi a fini di semplificazione, obiettivo sicuramente desiderabile seppure a condizione di una preventiva definizione degli stessi.
Il campionario dei vizi nella formulazione delle leggi, che potrebbero inficiarne la chiarezza, è tuttavia ben più articolato, andando oltre questi pochi esempi che la Consulta indica: titoli enigmatici o non corrispondenti al contenuto, uso di termini stranieri, abuso di rinvii ad altri atti normativi (e non solo) o loro erroneità, “doppioni” legislativi, errori di punteggiatura, tautologie, polisemie, neologismi, ecc.
Insomma, come in un bestiario medievale, l’esperienza del nostro ordinamento offre un ventaglio di possibili difetti di formulazione che appare sterminato. In questo contesto, viene naturale chiedersi se non potrebbe la tecnologia – e segnatamente l’intelligenza artificiale, già ampiamente in grado di formulare testi, anche normativi – essere di aiuto al legislatore per il rispetto delle regole di drafting ed evitare la creazione di “mostri” legislativi come la disposizione molisana scrutinata nella decisione de qua.
L’ipotesi è indubbiamente suggestiva, ma, a mio avviso, non del tutto appagante e certamente non risolutiva.
Infatti, che uno strumento di questo tipo possa essere d’aiuto al redattore del testo non vi è dubbio e in questo senso sarebbe anche pensabile che gli uffici legislativi dei Ministeri o le strutture parlamentari preposte facessero ricorso ad esso per l’elaborazione di una prima bozza o, viceversa, per un controllo sul testo elaborato dal funzionario umano, una volta che il sistema fosse stato adeguatamente istruito.
Sennonché, è ben noto che, nel funzionamento della “macchina delle leggi”, molte volte la cattiva formulazione degli atti normativi non nasce da un errore in sede di redazione tecnica, ma dall’intervento del legislatore in sede politica. Di modo che, certo, l’intelligenza artificiale potrebbe garantire (o almeno rendere assai rigoroso) il rispetto del linguaggio tecnico o il controllo sulla correttezza e la previa definizione di un acronimo (per stare a due dei casi sopra citati su cui la Corte ha avuto modo di pronunciarsi), ma che rimedio si potrebbe trovare di fronte alla decisione volontaria (dolosa, verrebbe da dire) degli organi parlamentari di utilizzare una formula volutamente ambigua come frutto di un compromesso politico o di fare ricorso ad eufemismi in grado di mascherare provvedimenti impopolari?
Insomma, mi pare si debba prendere atto che l’intelligenza artificiale non potrà mai essere risolutiva dei problemi della buona redazione dei testi normativi, in quanto essi sono il frutto di un’attività politica, che non può trovare soluzioni che non siano a loro volta di carattere politico (o politico-culturale) e non certo giuridico o tecnologico. A meno di voler spalancare ad essa le porte del procedimento legislativo, utilizzandola non solo nella predisposizione dei testi iniziali ma anche direttamente nella fase istruttoria dei provvedimenti, come peraltro in via sperimentale è anche stato fatto in alcuni Paesi, ma con il fondato pericolo di sacrificare il valore ed il significato della rappresentanza parlamentare e della responsabilità ad essa connaturata (condivido in toto, al riguardo, i rilievi critici di A. Cardone, «Decisione algoritmica» vs decisione politica? A.I. legge democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, cui rinvio anche per la descrizione delle principali esperienze offerte dal panorama comparato).
Ciò detto, mi pare comunque che, sebbene, per quanto appena visto, l’intelligenza artificiale non possa garantire il rispetto della tecnica legislativa, il ricorso ad essa potrebbe però avere una qualche utilità nella misura in cui si limitasse ad agevolare, semmai, il lavoro delle strutture preposte alla elaborazione dei testi, fornendo loro un potente strumento al contempo di semplificazione e controllo del proprio operato, ma anche e soprattutto volto a permettere con maggiore facilità lo svolgimento di quella funzione fondamentale che consiste nella predisposizione di documenti, la cui pubblica reperibilità deve essere assicurata, che facciano emergere, in un’ottica di trasparenza, la responsabilità politica delle scelte del legislatore, palesando eventuali scostamenti rispetto alla formulazione tecnicamente corretta di un testo (alla cui elaborazione, appunto, potrebbe avere contribuito anche l’intelligenza artificiale).
In questo contesto, allora, permarrebbe immutata l’utilità dell’affermazione del ruolo della Corte costituzionale quale garante della certezza del diritto e della ragionevolezza delle leggi di fronte a provvedimenti normativi che presentassero i caratteri dell’oscurità assoluta, in modo da colpire con la dichiarazione di illegittimità tutti e solo quei casi estremi per i quali può essere escluso uno sconfinamento della Consulta vuoi in valutazioni politiche di esclusiva spettanza del Parlamento, vuoi in questioni di ordinaria tecnica ermeneutica intestate ai giudici