Aldo Navarra Silverii*
Con la sentenza n. 204 del 2025, sull’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 16 del 2025 sul cd. fine vita, la Corte costituzionale ha definitivamente sciolto, in senso favorevole, i dubbi circa la possibilità per le Regioni di legiferare in materia di suicidio medicalmente assistito. Richiamando la sua precedente giurisprudenza, la Consulta ha infatti ribadito che è concesso alle Regioni di esercitare la propria competenza legislativa concorrente in materia di “tutela della salute” anche nelle more di un intevento del legislatore nazionale[1] (ex art. 117, comma terzo, ultimo periodo), potendosi rinvenire i necessari “principi fondamentali”, entro i quali la potestà legislativa delle Regioni deve pur sempre contenersi, nella legislazione statale vigente e nelle sentenze della stessa Corte costituzionale[2].
Chiarita dunque la possibilità per le Regioni di legiferare in materia di suicidio medicalmente assistito, e fissati i limiti entro i quali tale potestà legislativa deve necessariamente contenersi[3], la sentenza n. 204 del 2025 rappresenta una preziosa occasione per fare un breve excursus sulla “geografia” del fine vita in Italia, ovvero sulla natura e sull’esito delle diverse iniziative legislative che negli ultimi anni sono state intraprese in questa materia nelle Regioni italiane.
Com’è noto, ad oggi solamente due Regioni hanno approvato una legge in materia di suicidio medicalmente assistito: oltre alla già citata legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, nello stesso anno la Regione Sardegna ha approvato una legge n. 26, recante “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019”. Molto simile nei contenuti alla legge toscana, anche la legge sarda è stata oggetto di ricorso in via principale da parte del Governo, nel cui testo sono contenute argomentazioni in larga parte corrispondenti, anche queste, a quelle cui la Corte ha già fornito risposta con la sentenza n. 204 del 2025. L’udienza pubblica è fissata per il prossimo 23 giugno 2026.
A fronte delle due Regioni in cui il procedimento legislativo si è concluso positivamente, negli ultimi anni numerose iniziative legislative regionali hanno invece conosciuto esito negativo, arenandosi nel corso della fase istruttoria presso le commissioni consiliari (più spesso) o venendo respinte una volta approdate in consiglio regionale (più raramente).
Tali iniziative condividono tutte la medesima vicenda genetica. Preso atto della annosa e perdurante inerzia del legislatore statale[4], a dispetto dei reiterati moniti del giudice costituzionale, non poteva che essere la società civile a prendere sulle proprie spalle il peso della responsabilità di un’iniziativa legislativa nella materia. In particolare, si deve all’Associazione Luca Coscioni la promozione della campagna “Liberi Subito”, mediante la quale è stato presentato in tutte le Regioni un medesimo testo-base. É proprio la presentazione di questo testo ad aver dato inizio anche ai procedimenti legislativi in Toscana e in Sardegna.
Un profilo di eterogeneità nei diversi contesti regionali sussiste invece in relazione al soggetto promotore dell’iniziativa legislativa. In alcune Regioni la presentazione della proposta di legge “Liberi Subito” si deve ad alcuni consiglieri regionali (è il caso delle Regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta), quasi sempre appartenenti alla minoranza di “centrosinistra”, seppure si registri qualche virtuosa eccezione bipartisan; in altri casi, l’iniziativa legislativa è stata intrapresa da altri enti territoriali, come i consigli comunali o, se del caso, i consigli metropolitani[5]; in altri casi ancora si è trattato invece di proposte di legge di iniziativa popolare (come avvenuto in Abruzzo[6], Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Veneto).
Comuni, invece, risultano le ragioni del respingimento delle proposte, tacendo in questa sede delle diverse sensibilità individuali pure emerse talvolta nel corso delle discussioni consiliari. Invero, nella maggior parte dei casi in cui i testi sono passati indenni attraverso la fase istruttoria nelle commissioni e sono infine approdati in Assemblea, l’iter legis si è successivamente arrestato in consiglio regionale sulla base di una asserita incompetenza a legiferare in materia. Prendendo in questa sede a modello il testo della pregiudiziale di legittimità costituzionale approvata dal Consiglio regionale lombardo in data 19 novembre 2024 in relazione al progetto di legge n. 56, si è in più contesti paventata la possibile sussistenza, in relazione all’intero testo, di “questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 della Costituzione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera 1), e terzo comma della Costituzione”.
Peraltro, sempre con riferimeno al caso lombardo, l’approvazione della questione si poneva già allora in aperto contrasto con il contenuto di audizioni svolte durante l’esame in commissione, nel cui contesto si era autorevolmente affermato come la Regione “non può sottrarsi al suo doveroso compito di contribuire all’applicazione di una declaratoria di incostituzionalità, vieppiù se si considera che i diritti e le libertà coinvolte sono di primaria quotazione costituzionale”[7]. Ad ogni modo, è forse appena il caso di sottolineare come le argomentazioni sopra richiamate, letta la sentenza n. 204 del 2025 e pur preso atto dello stretto perimetro disegnato dalla Corte, appaiano oggi superate dalla giurisprudenza costituzionale nella misura in cui attraverso le stesse si intenda escludere in toto la possibilità di un intervento del legislatore regionale nella materia.
Un’ulteriore argomentazione, ricorrente nei lavori dei consigli e delle commissioni consiliari, è risieduta nel paventato timore che una legislazione regionale in materia potesse introdurre una disparità di trattamento tra i cittadini residenti nelle diverse aree del Paese. L’opposizione, vieppiù a seguito della sentenza 204 del 2025, risulta nientaffatto decisiva, apparendo invece financo doveroso prendere atto della realtà dei fatti e, dunque, con le parole della dottrina antecedente alla pronuncia, registrare che “tale situazione è già in essere, stante la sentenza della Corte costituzionale e la connessa mancanza di un intervento statale: onde non sarebbe l’esercizio della potestà legislativa regionale a provocare questo stato di cose”[8].
Venuta meno la consistenza delle citate obiezioni, è dunque possibile ipotizzare l’imminente avvento di una nuova stagione di iniziative legislative regionali in materia[9]. In questo senso, l’Associazione Luca Coscioni ha già provveduto ad una modifica del testo-base della proposta “Liberi Subito”, adeguandola alle indicazioni fornite da ultimo dal giudice costituzionale. Come si apprende dal sito www.liberisubito.it, raccolte firme a sostegno di proposte di legge regionali sul suicidio medicalmente assistito sono attualmente in corso in Calabria, Lazio, Lombardia e Piemonte.
Non è tuttavia opportuno cedere a facili entusiasmi. Come si è autorevolmente notato in sede di commento, la sentenza n. 204 del 2025 ha rappresentanto, per le Regioni, solamente una “mezza vittoria” [10]. Se, da un lato, la Consulta ha riconosciuto uno spazio possibile per la disciplina regionale sul fine-vita, dall’altro lato si è visto come il medesimo spazio risulti dalla stessa perimetrato entro stretti limiti. Tale rilievo, tuttavia, non sembra sufficiente ad annullare il valore, non solo giuridico ma anche simbolico, delle iniziative legislative regionali in materia di suicidio medicalmente assistito, nelle quali, com’è stato sottolineato in dottrina, è financo possibile intravedere “una forma di riscatto del criticato regionalismo italiano, nella direzione di una fattiva e collaborativa realizzazione di obiettivi di legalità e di attuazione costituzionale”[11].
* Dottorando in Diritto, Scuola Superiore Sant’Anna.
[1] Principio che, oltre a rinvenirsi nella costante giurisprudenza della Corte, trova un esplicito riconoscimento legislativo nell’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003, laddove si prevede che “nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”.
[2] Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 2025, Considerato in diritto, punto 2.2, laddove, con riferimento al caso di specie, si legge: “i principi fondamentali della materia relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze di questa Corte”.
[3] Per un commento alla decisione, con particolare riferimento ai limiti del riconoscimento della potestà legislativa regionale in materia di fine vita, si veda A. RUGGERI, “La “regionalizzazione” della disciplina del fine-vita: un bicchiere mezzo pieno per le fonti di autonomia e mezzo vuoto per la Costituzione (a prima lettura di Corte cost. n. 204 del 2025)”, in Consulta Online, editoriale del 3 gennaio 2026.
[4] Inerzia che sembra destinata a protrarsi ulteriormente: è notizia recente il ritorno in Commissione del DDL unificato S. 65 (“Modifica all’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019”), il cui esame nell’Assemblea del Senato era calendarizzato per il mese di aprile 2026.
[5] É il caso, ad esempio, della Regione Basilicata nella XI legislatura, dove la PDL regionale n. 180 è stata presentata da otto consigli comunali, a fronte dei cinque necessari ex art. 39, comma 1, dello Statuto regionale; o, ancora, della Regione Puglia, dove il progetto di legge n. 1 è stato presentato dal Consiglio della Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell’art. 15, comma 2, dello Statuto regionale.
[6] Significativo il caso abruzzese, laddove la presentazione della proposta di legge regionale “Liberi Subito” ha rappresentato il primo caso di ricorso all’istituto riconosciuto all’art. 31 dello Statuto regionale, nonostante il medesimo fosse stato disciplinato da quasi vent’anni (cfr. legge della Regione Abruzzo n. 44 del 2007), rappresentando un’importante occasione di rilancio dello strumento.
[7] Dall’audizione congiunta delle Commissioni consiliari II e III del 2 ottobre 2024 della Professoresa M. D’Amico, reperibile sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it.
[8] E. ROSSI, “Le Regioni di fronte all’inerzia del legislatore statale nella disciplina del suicidio assistito: un’ipotesi di “chiamata in sussidiarietà invertita”?”, in ASTRID Rassegna, n. 3, 2025, pp, 7 e 8, laddove parimenti si notava come, al contrario, “un intervento regionale potrebbe almeno creare una uniformità a livello regionale, mentre allo stato di cose è possibile un comportamento diverso da un’azienda sanitaria ad un’altra (…), se non addirittura caso per caso”.
[9] Si segnala volentieri l’utile strumento informativo messo a disposizione proprio dall’Associazione Luca Coscioni, e disponibile sul sito www.associazionelucacoscioni.it, mediante il quale è possibile consultare lo stato di avanzamento delle iniziative legislative sul fine-vita Regione per Regione.
[10] A. RUGGERI, cit., p. III.
[11] P. FONTANA, “La disciplina legislativa del fine vita tra ambiguità giurisprudenziali, inerzie statali e slanci regionali”, in Osservatorio costituzionale, fasc. 6, 2025, p. 30.


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