Virginia Lemme*
Nel marzo 2026 si è svolta la settantesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW), un appuntamento di particolare rilievo, sia per il valore simbolico della ricorrenza sia per la rilevanza dei temi trattati.
La CSW rappresenta il principale organo intergovernativo dedicato alla promozione dell’eguaglianza di genere, nonché alla tutela e al rafforzamento dei diritti delle donne.
Istituita nel 1946 quale commissione funzionale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), in forza della Risoluzione 11(II) del 21 giugno 1946, la CSW ha assunto sin dalle origini un ruolo centrale nella promozione e nel coordinamento delle iniziative internazionali volte alla tutela dei diritti delle donne. In tale ambito, si segnala in particolare come, nel 1972, la Commissione abbia sottoposto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite la proposta di proclamare il 1975 quale anno internazionale della donna e di
avviare un ciclo di conferenze mondiali dedicate alla condizione delle donne. Tali iniziative hanno trovato il loro momento culminante nella IV Conferenza, conclusasi con l’adozione della Piattaforma d’azione di Pechino del 1995, tuttora riconosciuta quale il più organico e sistematico quadro normativo internazionale per la promozione dell’eguaglianza di genere.
La Commissione ha altresì svolto una funzione determinante nell’elaborazione di strumenti giuridici di primaria rilevanza, tra cui la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), consolidando in tal modo il proprio ruolo quale attore chiave nello sviluppo della tutela internazionale dei diritti umani.
La Commissione ha progressivamente ampliato il proprio mandato istituzionale, consolidando una posizione centrale tanto nei processi di elaborazione quanto nelle attività di monitoraggio degli standard internazionali in materia di diritti delle donne. In tale prospettiva, con la Risoluzione 1996/6, il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) ha ulteriormente rafforzato le competenze della CSW, attribuendole, inter alia, il compito di vigilare sull’attuazione e di procedere al riesame periodico della Piattaforma d’azione di Pechino, nonché di promuovere l’integrazione trasversale della prospettiva di genere nell’ambito di tutte le attività del sistema delle Nazioni Unite.
Per l’adempimento delle proprie funzioni, la Commissione si riunisce annualmente a marzo con l’obiettivo di promuovere il confronto e il coordinamento multilivello tra gli Stati membri, le agenzie delle Nazioni Unite e i rappresentanti della società civile. Infatti, l’attività della CSW durante queste sessioni annuali si sviluppa non soltanto attraverso i lavori plenari, ma anche mediante una pluralità di iniziative collaterali. Tra queste, i cosiddetti side events, promossi da Missioni permanenti, organizzazioni intergovernative ed entità ONU, si
svolgono all’interno delle sedi dell’ONU e sono accessibili esclusivamente ai soggetti muniti del pass ufficiale; mentre i parallel events, pianificati dalle organizzazioni non governative, risultano completamente aperti al pubblico e contribuiscono ad ampliare il dibattito, rafforzando la dimensione partecipativa del processo decisionale.
Il principale esito di ciascuna sessione annuale è costituito dalle cosiddette Agreed conclusions, conclusioni concordate che sintetizzano l’analisi del tema prioritario individuato per l’anno e formulano raccomandazioni rivolte agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali e agli attori della società civile.
In tale cornice si colloca la settantesima sessione, svoltasi dal 9 al 19 marzo 2026. Il tema prioritario della CSW70 è stato individuato nel rafforzamento dell’accesso alla giustizia per tutte le donne e le ragazze, con particolare riferimento alla promozione di sistemi giuridici inclusivi ed equi, all’eliminazione delle normative discriminatorie e al superamento delle barriere strutturali che ostacolano la possibilità delle donne di far valere
i propri diritti. Questa scelta tematica riflette la consapevolezza che l’effettività dei diritti umani dipende in larga misura dalla concreta accessibilità ai meccanismi di tutela giurisdizionale e amministrativa, nonché dalla capacità degli ordinamenti giuridici di assicurare un’eguaglianza sostanziale.
Pur nel solco della continuità rispetto alle edizioni precedenti, la CSW70 si è caratterizzata per alcuni elementi di discontinuità che hanno inciso sul processo negoziale.
In primo luogo, le negoziazioni delle Agreed conclusion anziché seguire l’esito del dibattito, sono state ad esso anticipate, nel tentativo di arrivare all’adozione del documento finale già nei primi giorni della sessione. Tale anticipazione ha determinato una contrazione degli spazi di partecipazione della società civile, riducendo la possibilità per le organizzazioni femministe e per i movimenti di donne di seguire le trattative, interagire con
le delegazioni statali e influenzare il contenuto del testo. Questo restringimento degli spazi partecipativi appare particolarmente critico, ma testimonia anche la potenziale incidenza trasformativa della società civile.
Un ulteriore elemento di novità ha riguardato la modalità di adozione delle Agreed conclusions. Dal 1996, tali testi erano stati approvati secondo la regola del consenso; solo in due occasioni precedenti, nel 2003 e nel 2012, non si era pervenuti all’adozione del documento, ma mai si era fatto ricorso a una votazione formale. Nel 2026, per la prima volta nella storia della Commissione, le conclusioni sono state sottoposte a voto dai 45 membri eletti della CSW, segnando una cesura significativa rispetto alla prassi consolidata.
Il ricorso alla votazione è stato preceduto da un acceso confronto politico, originato dalla presentazione di otto emendamenti al testo da parte degli Stati Uniti, i quali ne contestavano il contenuto, ritenendolo problematico per la presenza di un linguaggio ambiguo che promuoveva l’ “ideologia gender” e di riferimenti alla salute sessuale e riproduttiva suscettibili di essere interpretati come un riconoscimento del diritto all’aborto.
In risposta, il Regno dei Paesi Bassi ha avanzato una mozione volta al respingimento degli emendamenti, proponendo che fossero esaminati congiuntamente come un unico pacchetto. Tale istanza è stata accolta e, sottoposti a votazione, gli emendamenti sono stati respinti con un solo voto favorevole (quello statunitense), ventisei contrari e quattordici astensioni.
L’esito della votazione ha consentito di proseguire con l’esame del testo originario delle Agreed conclusions, che è stato infine adottato mediante votazione, con trentasette voti favorevoli, sei astensioni e il solo voto contrario degli Stati Uniti.
L’analisi del testo adottato evidenzia che esso riafferma l’impegno degli Stati a garantire l’accesso alla giustizia per tutte le donne e le ragazze. Tra gli elementi positivi si segnala la riaffermazione del legame tra la Piattaforma di Pechino e il Programma d’azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, riconoscendo la natura complementare di tali strumenti nel garantire i diritti umani. Il testo include riferimenti,
seppur scarni, ai diritti sessuali e riproduttivi, riconosce la molteplicità e l’intersezionalità delle forme di discriminazione e mette in evidenza l’urgenza di implementare misure efficaci per contrastare la violenza di genere.
Particolare rilievo assume altresì l’attenzione alla violenza facilitata o amplificata dalle tecnologie digitali, fenomeno in crescita che richiede strumenti normativi adeguati. L’inclusione del tema dell’incarcerazione femminile costituisce un ulteriore elemento innovativo, aprendo la strada a possibili interventi volti a migliorare le condizioni delle donne detenute a livello globale.
Nonostante tali aspetti positivi, il documento presenta criticità rilevanti. In primo luogo, si rileva l’assenza di una formulazione esaustiva dei diritti sessuali e riproduttivi, nonché la mancata inclusione di riferimenti espliciti all’autonomia corporea. Tali diritti risultano inoltre disgiunti dal tema prioritario, con la conseguenza che il testo non affronta in modo adeguato il ruolo dei sistemi di giustizia nella prevenzione e nel rimedio delle
violazioni. Ulteriori omissioni riguardano la mancata menzione della violenza riproduttiva e della violenza sessuale connessa ai conflitti, nonché l’assenza di espliciti riferimenti alla comunità LGBTQIA+.
L’analisi della CSW70 e delle Agreed conclusions non può prescindere dal contesto attuale dei diritti delle donne e dal quadro geopolitico, il quale ha inciso in modo significativo sulle dinamiche negoziali e continuerà a determinare le modalità di attuazione del testo adottato. Nonostante i progressi conseguiti negli ultimi decenni, l’eguaglianza di genere rimane un obiettivo distante. All’apertura della sessione, il Segretario Generale António Guterres ha sottolineato come le disuguaglianze siano ancora profondamente radicate, evidenziando che il mondo continua a essere dominato da una cultura maschilista e che l’eguaglianza di genere resta intrinsecamente una questione di potere. Guterres ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che a livello globale le donne godono solo del 64% dei diritti riconosciuti agli uomini e che milioni di donne e ragazze incontrano ostacoli significativi nell’accesso alla giustizia, ostacoli amplificati da leggi discriminatorie, norme patriarcali, conflitti, cambiamenti climatici e crescenti disuguaglianze.
Il quadro si complica ulteriormente per via delle crescenti dinamiche di regressione democratica, come evidenziato dal report del 2026 di V-Dem, sollevando il problema di garantire il pieno coinvolgimento della società civile di fronte all’espansione di regimi autoritari. In questa prospettiva, risulta particolarmente attuale il monito di Simone de Beauvoir, che già nel 1949 osservava come crisi politiche, economiche o religiose possano minacciare i diritti delle donne, conferendo al contesto geopolitico attuale una vulnerabilità significativa rispetto alle conquiste ottenute in materia di eguaglianza di genere.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’azione dei movimenti anti-diritti, sempre più organizzati a livello transnazionale e in grado di influenzare tanto le politiche interne degli Stati quanto i processi multilaterali, sfruttando in maniera strategica il linguaggio dei diritti umani e dei movimenti femministi, anche in considerazione dell’incremento delle risorse finanziarie a loro disposizione.
All’opposto, le risorse destinate alla promozione dei diritti delle donne risultano sotto pressione, anche in relazione a proposte di riforma del sistema ONU (UN80) che potrebbero comprometterne l’efficacia. Tra le ipotesi discusse figura la possibile fusione di UN Women e UNFPA, proposta che ha suscitato preoccupazioni poiché potrebbe depotenziare l’azione delle due agenzie e ridurne la capacità di reagire all’espansione dei movimenti anti-diritti.
In tale cornice, la società civile assume una funzione di rilievo strategico: affinché le enunciazioni normative possano tradursi in effetti concreti, si rivela imprescindibile un attivismo consapevole e orientato, promosso in primo luogo dalle donne stesse e articolato attraverso i molteplici canali di partecipazione propri delle democrazie pluraliste.
Le organizzazioni femministe e i movimenti per i diritti delle donne contribuiscono, inoltre, in modo determinante ai processi di “vernacolarizzazione” dei diritti, ossia all’adattamento e alla rielaborazione dei principi giuridici internazionali alla luce delle specificità dei contesti locali. In tale prospettiva, accanto alle forme di mobilitazione “dal basso”, il diritto internazionale continua a configurarsi quale risorsa fondamentale per gli attori interni impegnati nella tutela e nel rafforzamento delle istituzioni democratiche. Come evidenziato da Kim Scheppele, esso può fungere da strumento di resistenza contro le derive autoritarie, offrendo parametri normativi e spazi di legittimazione per le rivendicazioni di diritti.
In conclusione, la CSW70 ha rappresentato una vera e propria cartina di tornasole del democratic backsliding che caratterizza la nostra epoca: le tensioni emerse durante le negoziazioni, così come il ricorso alla votazione assumono un valore emblematico, mettendo in luce le fratture esistenti all’interno del sistema multilaterale. Tuttavia, l’adozione delle Agreed conclusions con solo un voto contrario segnala anche la volontà politica dei governi di contrastare l’erosione democratica e di confermare i propri impegni nei confronti della tutela dei diritti delle donne. In questa prospettiva, la realizzazione dell’eguaglianza di genere appare indissolubilmente legata alla capacità della comunità internazionale e della società civile di agire congiuntamente e in modo sostenuto: solo attraverso un approccio bottom-up/top-down sarà possibile frenare la regressione democratica contemporanea, contrastando efficacemente le minacce ai diritti delle donne che riflettono più in generale il declino delle garanzie democratiche.
Si auspica che sia proprio su questo legame tra società civile e comunità internazionale che dovrà fondarsi la riforma UN80 e che già dal prossimo anno si possa applaudire la prima Segretaria Generale dell’ONU donna.
*Dottoranda di Ricerca in Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Siena.


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