A. Nicòtina, Lidia Poet e le altre avvocate. La storia del femminismo forense in Europa

Laura Lorello*

Il testo di A. Nicòtina, Lidia Poet e le altre avvocate. La storia del femminismo forense in Europa, prende spunto dalla vicenda di Lidia Poet, prima avvocata italiana, vissuta tra fine del 1800 e il 1900, per raccontarci il lento avanzare delle donne nell’esercizio della professione forense in alcuni paesi europei e, di riflesso, sull’intero continente.

L’Autore costruisce la narrazione attorno alle storie di quattro giovani donne, Lidia Poet, la belga Marie Popelin, la francese Jeanne Chavin e la rumena Sarmiza Bilcescu, tutte accomunate dalla passione per gli studi giuridici e desiderose di intraprendere la carriera forense. La ricostruzione è strutturata, in modo originale, sul carteggio che uno studioso belga, Louis Frank, intrattenne con ciascuna di esse, nell’intento di sostenere le loro ragioni e, più ampiamente, la causa emancipazionista in Europa. Il carteggio viene riportato in appendice al lavoro, permettendoci di vivere le vicende direttamente attraverso le parole dei protagonisti e di cogliere i caratteri della società di fine ottocento di Italia, Francia, Belgio e Romania. Una società nella quale andavano gradualmente affermandosi nuove idee e nuovi fermenti, espressione di un mutamento sociale e culturale, prima che giuridico, non più arrestabile.

Si parte proprio da Lidia Poet, che cresce in un contesto familiare aperto e disponibile a soddisfare la sua voglia di affrontare studi diversi da quelli solitamente destinati a una ragazza e di confrontarsi con discipline e con ruoli differenti da quelli assegnati alle donne del suo tempo. Con l’appoggio del fratello Enrico, già avvocato, Lidia si laurea all’Università di Torino e chiede l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino, dove trova un’accoglienza positiva, specie da parte dell’Avv. Saverio Francesco Vegezzi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino e favorevole all’accesso delle donne all’avvocatura. Nel ricevere l’istanza l’Avvocato riconosceva che “se la legge consente di iscriversi in Giurisprudenza, deve logicamente permettere il seguito e cioè l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati”. E nell’accogliere l’istanza di Lidia Poet e nel disporre la sua iscrizione egli precisava che a richiederla era una donna nubile.

Questo particolare viene ben messo in evidenza dall’Autore, che ce ne spiega la ragione.

L’anziano Avvocato, infatti, intendeva mettere in luce che l’autorizzazione maritale, ormai consolidata nella normativa del Regno d’Italia e che avrebbe impedito alla dottoressa Poet l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, non le era applicabile, in quanto la stessa non era sposata. E dato che la legge taceva sul punto, non vi erano ragioni giuridicamente fondate per negare l’iscrizione stessa: il silenzio della legge, in sostanza, non poteva essere interpretato come un divieto.

Sempre l’Autore ci racconta, poi, la diversa portata dell’autorizzazione maritale per come prevista nel Codice Civile del Regno d’Italia, richiamando la scelta del suo redattore Giuseppe Pisanelli, che, nell’introdurla, sentiva di tradire la più avanzata disciplina del Codice Civile Austriaco del 1811, utilizzato nei territori del Lombardo Veneto, in riferimento ai diritti delle donne, dovendo piegarsi alla impostazione patriarcale del Codice Napoleonico. A riguardo, egli decise di limitarne l’effetto, circoscrivendone l’applicazione, nell’art. 134, a casi specifici: «la moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito».

In tal modo l’autorizzazione maritale non operava in via generale per tutti gli atti delle donne, a conferma della loro incapacità, ma solo per quelli espressamente menzionati.

Tornando alla vicenda dell’avvocata Poet, la sua vittoria ebbe, però, breve durata. Dopo poco, infatti, il provvedimento di iscrizione all’Albo venne impugnato dal Procuratore generale del Re di fronte alla Corte d’Appello, che procedette ad annullarla nel 1883, decisione confermata poco dopo dalla Corte di Cassazione nel 1884.

Alla base della motivazione dell’annullamento, oltre alle note affermazioni relative alla incapacità delle donne a svolgere la professione forense, vi era anche il fatto che l’avvocato è un “ausiliario della Giustizia”, ambito precluso alle donne.

Era, ancora una volta, il ben noto tentativo di tenere le donne al di fuori della sfera pubblica o esterna, relegandole nella sfera privata e familiare, nella quale erano recluse come in una gabbia[1]. La cultura patriarcale e paternalista, dunque, aveva la meglio, sulla base delle solite argomentazioni tutt’altro che plausibili ma diffuse e consolidate.

Ma, nello svolgersi del racconto, si comprende che si tratta di una cultura destinata a tramontare, grazie al lento e inesorabile processo ormai avviato nella società dell’Europa di fine ottocento.

L’Autore ci conduce in questo cammino, raccontandoci, sempre attraverso la figura di Louis Frank, la storia di altre tre donne, che scelgono di dedicarsi allo studio del diritto e all’esercizio della professione forense.

Si tratta, come già ricordato, della belga Marie Popelin, della francese Jeanne Chavin e della rumena Sarmiza Bilcescu.

La prima viene sostenuta e convinta da Louis Frank a presentare la domanda per l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bruxelles. La sua richiesta viene, naturalmente, respinta, anche in questo caso sulla base del silenzio della legge, che nulla dispone a riguardo; Dunque, anche qui, silenzio equivale a divieto. A ciò si aggiunge la condizione di subordinazione della donna all’uomo e al marito, sancita dal Codice Civile belga (in tutto eguale al Codice Napoleonico), condizione inconciliabile con la libertà e l’indipendenza di cui deve godere un avvocato: “Un avvocato, al contrario, doveva essere libero e indipendente; come poteva conciliarsi ciò con lo stato di soggezione legale della moglie verso il marito?” (p. 77). Inoltre l’avvocatura, come già visto per il caso di Lidia Poet, è una funzione pubblica “ausiliaria della giustizia”, dato che gli avvocati possono essere chiamati a essere componenti dei collegi giudicanti, funzione che una donna non può svolgere, in quanto esclusa dalla sfera pubblica.

Vale qui la pena di richiamare le parole del Procuratore Generale Van Scoor: “La natura specifica della donna, la debolezza relativa della sua costituzione, la riservatezza dovuta al suo sesso, la protezione che le è necessaria, la speciale sua missione nell’umanità, le esigenze e le suggestioni della maternità, l’educazione ch’essa deve ai suoi bambini, la direzione della famiglia e del focolare domestico affidato alle sue cure, la pongono in condizioni poco conciliabili coi doveri della professione d’avvocato e non le danno né le soddisfazioni, né la forza, né le attitudini necessa­rie alla lotta ed alle fatiche del Foro” (p. 79).

Parole non dissimili da quelle utilizzate nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente, in riferimento alla possibilità dell’accesso delle donne alla magistratura, aspetto su cui si polarizzò il dibattito relativo in generale all’accesso delle donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

In proposito, va richiamata la formulazione originaria dell’art. 51 Cost, che così recitava: «tutti i cittadini d’ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite dalla legge»[2].

È noto come nel testo proposto la deputata Maria Federici ravvisava «un’intenzione particolare», cioè quella di introdurre dei limiti all’accesso delle donne agli uffici pubblici, ricordando come le attitudini non si provano se non svolgendo la funzione in concreto, per cui «escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli»[3].

Inoltre, anche le parole «secondo norme stabilite dalla legge», destava preoccupazione. Infatti, tale riferimento da un lato era «ozioso, poiché tutte le disposizioni della Costituzione dovranno tradursi in norme di legge, espresse dalla legislazione positiva»; dall’altro lato esso rappresentava il grimaldello per la previsione di limitazioni a danno delle donne, «all’unico fine di tagliare la via d’accesso a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive»[4]. La deputata Maria Federici propose di utilizzare un’altra formulazione[5], quella di «requisiti stabiliti dalla legge»[6]: i requisiti, diversamente dalle attitudini, avrebbero potuto giustificare una limitazione o la previsione di ulteriori elementi, in relazione allo svolgimento di particolari attività.

Tornando al caso di Marie Popelin, la Corte di Cassazione, nel decidere negativamente sul ricorso presentato contro il diniego della sua istanza di iscrizione, riconosce che la Corte d’Appello nella sua pronuncia aveva oltrepassato l’oggetto del giudizio, che verteva solo sulla verifica della validità dei titoli necessari per l’iscrizione, concentrandosi, invece, sulla legittimità o meno dell’accesso di una donna all’esercizio della professione forense. In ogni caso, la legge belga non prevedeva né disciplinava in alcun modo l’esercizio della professione forense per le donne, il giudice doveva però fermarsi, perché occorreva un intervento del Parlamento.

Anche alla francese Jeanne Chavin non toccò sorte migliore: la sua domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Parigi venne respinta, ricorrendo alle argomentazioni già conosciute: il silenzio della legge esclude le donne dall’avvocatura; nella storia non ci sono mai state donne avvocato e l’avvocatura è un ufficio pubblico, per il cui esercizio occorre godere dei diritti politici, dai quali le donne sono escluse. In chiusura, ancora una volta, viene richiamato il necessario intervento del legislatore.

In chiusura l’Autore ci conduce dentro la vicenda della rumena Samiza Bilcescu, che, lasciato il paese di origine si trasferì a Parigi, dove si laureò all’Università della Sorbonne.

La giovane dottoressa Bilcescu, già nella tesi di laurea, si era occupata della condizione giuridica della madre nel diritto romano, ponendo il problema della contraddizione tra la valorizzazione del ruolo della donna e della madre e la contestuale negazione dei diritti fondamentali alle donne. Tornata in Romania Samiza Bilcescu riuscì, prima donna in Europa, a ottenere l’iscrizione all’ordine degli Avvocati di Bucarest nel 1891.

È di particolare interesse, nella ricostruzione offerta dall’Autore, osservare come le protagoniste della battaglia per l’accesso delle donne all’avvocatura, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, abbiano deciso di profondere il loro impegno non solo a sostegno della causa emancipazionista, ma anche a sostegno delle categorie più deboli ed emarginate dalla società, come i minori e i carcerati.

Un impegno realizzato anche attraverso la partecipazione a organismi nazionali e internazionali operanti nell’ambito del sociale.

A conclusione del volume, si ritrovano considerazioni più generali dell’Autore sulla professione forense, sulle difficoltà di accedervi e di praticarla nell’epoca contemporanea.

Considerazioni che valorizzano ancora di più la battaglia condotta dalle donne per l’accesso all’avvocatura, una battaglia che, come spesso avvenuto nella storia, ha aperto percorsi per altre battaglie e per altri protagonisti, segnando un cammino di evoluzione, di cambiamento e di fiducia.

* Professoressa Ordinaria presso l’Università degli Studi di Palermo.


[1] S. Moller Okin, Diritti delle donne e multiculturalismo, Milano 2007, 8 ss.

[2] Assemblea Costituente, seduta del 22/5/1947, corsivo nostro

[3] Assemblea Costituente, seduta del 22/5/1947

[4] Assemblea Costituente, seduta del 22/5/1947

[5] Contenuta in un emendamento presentato da Costantino Mortati

[6] Introducendo così una riserva di legge assoluta

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