P.m.a. e autodeterminazione maschile

Con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, che prevede l’irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo.

Nell’ordinanza di rimessione è stato evidenziato come la norma censurata consenta di procedere all’impianto di embrioni crioconservati anche a grande distanza di tempo dalla fecondazione e anche laddove, come nel caso in questione, l’originario progetto di coppia sia venuto meno e l’uomo abbia cambiato idea in ordine al consenso precedentemente prestato.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che la norma si colloca al limite di “scelte tragiche”, ma ha escluso la fondatezza della questione, ritenendo ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore. La limitazione della libertà di autodeterminazione dell’uomo risulterebbe infatti giustificata dall’esigenza di tutelare preminenti interessi: la salute della donna che, facendo affidamento sul consenso dell’uomo, si sottopone al processo di p.m.a., fortemente invasivo per la sua integrità psico-fisica, e la tutela della dignità dell’embrione, che, sebbene non assoluta, è tuttavia costituzionalmente rilevante.

– Si ritiene opportuna la scelta legislativa di limitare la possibilità di autodeterminazione dell’uomo prevedendo l’irrevocabilità del suo consenso all’impianto dell’embrione dopo la fecondazione dell’ovulo?

– La pronuncia apre alla possibilità di fecondazione dopo la morte del partner? – È corretto considerare nel bilanciamento la dignità dell’embrione?

– È corretto considerare nel bilanciamento la dignità dell’embrione?

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