Recensione a S. Illari (a cura di), La riforma dell’attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia, in Federalismi.it, n. 11, 2025

LUCA BARTOLUCCI*

1. Il numero 11 del 2025 di Federalismi, curato da Silvia Illari e dal titolo La riforma dell’attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia, offre il più articolato e aggiornato contributo collettaneo sulle vicende del cognome dopo la sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale. Dalla sentenza ad oggi sono passati oltre tre anni e numerosi commenti[1], ma “di tutte le cose su cui si è scritto molto, c’è ancora moltissimo da scrivere”[2]. E la vicenda del cognome continua a essere non solo un’ottima cartina di tornasole per i rapporti tra Corte costituzionale e legislatore, ma anche – sul piano sostanziale – per la parità tra uomo e donna. La curatela – nata da un incontro di studio presso l’Università degli Studi di Pavia del 2024[3] – offre un quadro estremamente ricco, che non manca di mettere a nudo le persistenti ambiguità del sistema vigente e, soprattutto, l’inerzia ormai strutturale del legislatore. 

I fatti sono più che noti: la sentenza n. 131 del 2022 ha segnato il punto di arrivo di un lungo percorso giurisprudenziale, iniziato oltre trent’anni or sono, sul tema dell’attribuzione del cognome ai figli. Si potrebbe persino ritenere che la decisione sul cognome rappresenti l’ultima tappa della riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha introdotto l’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi. Dopo anni in cui la Corte costituzionale ha sollecitato più volte l’intervento legislativo e ha introdotto, con la sentenza n. 286 del 2016, la possibilità di affiancare il cognome materno a quello paterno, nel 2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della regola che imponeva il solo cognome del padre. La decisione ha introdotto il c.d. “doppio cognome” come modello di base (nell’ordine deciso dai genitori e salvo diverso accordo), superando definitivamente la visione patriarcale della famiglia e riconoscendo parità tra madre e padre nell’identità dei figli. 

Il giudice costituzionale ha deciso di procedere con uno schema in “tre tempi”: monito, incostituzionalità accertata ma non dichiarata e ulteriore monito, declaratoria di incostituzionalità. In questa dinamica, si assiste a una progressiva erosione della discrezionalità legislativa causata dall’inattività delle Camere[4] . La vicenda del cognome rappresenta un’evoluzione scandita da avanzamenti progressivi[5], frutto più di stratificazioni giurisprudenziali e non di interventi legislativi organici.

Nella sentenza del 2022 traspare quell’idea sempre più pervasiva in base alla quale l’esame di specifiche istanze di tutela attinenti ai diritti fondamentali “non può essere pretermesso, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale dovendo prevalere sull’altra di lasciare spazio (un qualche spazio) alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia”[6]. Vi è una “applicazione diretta” della Costituzione da parte della Corte[7], per tutelare diritti individuali, attraverso un vistoso riaccentramento del giudizio costituzionale e il passaggio dalle rime obbligate alle “rime adeguate”[8] e ai “versi sciolti”[9].

Peraltro, la Corte si è autorimessa la questione, sottoponendo a sé stessa il problema dell’automatismo patronimico[10]. Questa scelta è stata di per sé un segnale fortissimo: la Corte ha deciso di non aspettare un nuovo rinvio del giudice a quo o un’occasione esterna. Ma l’aspetto più notevole è stato un altro: questa autorimessione non ha generato alcuna reazione politica significativa. Nessuna polemica in Parlamento, nessun tentativo di anticipare o condizionare l’esito, nessuna volontà di rivendicare uno spazio legislativo.

Dopo la svolta del 2016 partono anni di immobilismo, attraverso tre legislature diverse, con maggioranze politiche profondamente differenti e governi di segno e composizione eterogenea (dal centrosinistra al governo gialloverde, dal governo Draghi a quello Meloni). Eppure, con nessuno di questi assetti politici si è riusciti a intervenire sul punto. L’inerzia non si può dunque ricondurre a un singolo schieramento politico o a un veto di parte: è stata, piuttosto, un’inerzia trasversale e di tipo istituzionale, segno che la classe politica – nel suo complesso – non è in grado di assumersi la responsabilità della riforma e che le istituzioni titolari dell’indirizzo politico sono sorde rispetto alle esigenze di cambiamento espresse dalla società e dalla giurisprudenza costituzionale. 

In Senato, anche nell’attuale legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge (AS nn. 2, 21, 131 e 918), il cui iter in Commissione giustizia, dopo una serie di audizioni, si è fermato nell’aprile 2025. Il 1° aprile scorso, in particolare, la Commissione ha deciso la rimessione in sede referente e l’8 aprile tutto si è interrotto, fors’anche a causa della proposta Franceschini che – attribuendo preminenza al cognome materno – ha “spaventato” la maggioranza.

2. Tutti questi nodi sono affrontati nella curatela da angolazioni diverse. I contributi permettono di leggere la vicenda da prospettive storiche, costituzionali, identitarie e applicative: è utile richiamare gli snodi principali dei saggi raccolti per evidenziare la completezza dell’analisi.

Il fascicolo si apre con il contributo di Marzia Lucchesi sulla figura di Salvatore Morelli, deputato ottocentesco e precursore ignorato, che già nel 1875 propose che la famiglia potesse scegliere il proprio cognome. Nella sua “lotta sfortunata”[11], a Morelli va riconosciuto il merito di avere sfidato paradigmi culturali, normativi e di costume radicati nei secoli a difesa della inoppugnabile cittadella famigliare, divenendo un precursore di tante battaglie civili. Lucchesi mostra con chiarezza come quelle proposte anticipassero questioni oggi centrali: libertà di scelta del cognome, rottura della gerarchia patriarcale nella trasmissione del nome, riconoscimento dell’identità materna. Il saggio restituisce così densità storica al dibattito attuale.

Segue il contributo di Ilaria De Cesare, che ricostruisce con precisione il dialogo sbilanciato tra Corte e Parlamento. La Corte attende, sollecita, rinvia e infine interviene. Il cognome diventa così un laboratorio del funzionamento della separazione dei poteri sotto stress: la vicenda può essere infatti “ritenuta un caso paradigmatico dei tentativi compiuti dalla Corte costituzionale di raggiungere, di volta in volta e a seconda delle circostanze, un sempre nuovo equilibrio tra il suo ruolo di garante della legalità costituzionale e il rispetto della discrezionalità legislativa” (p. 25). L’Autrice mette bene in luce anche come la tecnica della Corte si sia evoluta in progressione – dal monito alla declaratoria piena – rivelando un uso calibrato e crescente del controllo di costituzionalità in presenza di inerzia politica.

Due contributi centrali – quelli di Fabrizia Covino e Chiara Ingenito – danno forma ai due poli della sentenza n. 131 del 2022

Covino richiama l’eguaglianza genitoriale come regola costituzionale; il patronimico non è neutro, è un residuo simbolico della supremazia maschile, incompatibile con l’art. 3 Cost. La sua analisi si focalizza sui rapporti genitoriali a partire dai principi costituzionali che stabiliscono l’eguaglianza morale e giuridica dei soggetti che compongono la famiglia e che deve quindi prendere le mosse dal modello familiare presente nella Costituzione e analizzarlo attraverso l’apporto fornito dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legislazione (pp. 44-45). Il contributo evidenzia come la parità genitoriale non sia un portato solo formale, ma principio ad effetti concreti sullo status filiationis, oggi non più conciliabile con il patronimico automatico.

Ingenito si concentra invece sull’identità della prole: il cognome non è solo segno di appartenenza, ma dispositivo identitario attraverso cui il soggetto si colloca nel mondo familiare e sociale. La Corte, nella propria giurisprudenza più recente, ha infatti valorizzato il collegamento tra il cognome e tutta la discendenza familiare, “esaltando il doppio inquadramento del cognome come identificazione e identità del singolo e della famiglia” (p. 92). Interessante anche l’accento sul cognome come narrazione familiare intergenerazionale, che incide sull’autorappresentazione del soggetto e sul riconoscimento sociale della linea materna.

Susanna Schivo ricostruisce la sentenza n. 286 del 2016 come anticamera della n. 131 del 2022, mostrando la coerenza evolutiva della giurisprudenza e parlando dell’identità paritaria come di “dono sociale”: la parità di cognome non è solo un diritto del minore, ma un modo con cui la società riconosce entrambi i genitori, rompendo una lunga tradizione patriarcale. 

Questi saggi ricostruiscono egregiamente la dimensione sostanziale della questione: il patronimico non è neutro, ma segno di una genealogia maschile che ha a lungo reso invisibile la madre. La Corte lo qualifica come residuo patriarcale incompatibile con l’art. 3 Cost., rimuovendolo per ristabilire pari dignità genitoriale.

Seguono altri importanti contributi: Carla Bassu si occupa del cognome materno nella dimensione sovranazionale e internazionale europea; il quadro comparato mostra una tendenza europea consolidata, rendendo evidente il ritardo italiano e la pressione indiretta del diritto europeo come leva riformatrice.

Renzo Calvigioni analizza il ruolo dell’ufficiale di stato civile, cioè il soggetto chiamato a recepire la scelta sul cognome, al momento della formazione dell’atto di nascita o al momento dell’esecuzione di un provvedimento di adozione. Si tocca qui un tema pratico cruciale: la fase amministrativa della scelta del cognome. Il contributo evidenzia problemi applicativi, margini di discrezionalità e rischi di difformità tra uffici.

Il tema del cognome, peraltro, non solo interseca il piano dei diritti, ma anche irrinunciabili interessi pubblici e di certezza dei rapporti. I punti di tensione di questi due piani emergono nella giurisprudenza di merito, cui pure è stato dedicato un approfondimento da Martina D’Andrea e Salvatore Guiso. Gli autori mostrano come i giudici di merito abbiano avuto un ruolo di supplenza silenziosa nel gestire conflitti, cambi di cognome e bilanciamenti tra identità personale e certezza anagrafica.

Il saggio di Daniela Bellani fornisce un approccio di natura sociodemografica allo studio dei cognomi, analizzando anche i primi dati ufficiali disponibili. Si offre qui un dato decisivo: la percentuale di nati con il doppio cognome passa dal 2,4% nel 2020 al 6,2% nel 2023. Numeri ancora contenuti, che sembrano confermare come l’effetto della sentenza, pur significativo, resti sociologicamente superficiale senza un intervento normativo strutturale.

Completa il quadro l’analisi di Silvia Illari sui progetti di legge in discussione con uno sguardo alle possibili o necessarie innovazioni da prevedere nella legge attuativa di riforma. L’autrice ricostruisce i nodi tecnici ancora aperti – ordine dei cognomi, uniformità tra fratelli, rapporti con il cognome coniugale – e segnala i punti su cui una riforma dovrebbe intervenire per essere effettiva.

Il contributo conclusivo e disincantato di Roberto Bin, infine, restituisce la dimensione politica della questione. Il giudice ha fatto ciò che poteva, ma una società matura ha bisogno di leggi, non solo di sentenze. La sua conclusione rimette il tema al Parlamento: senza una legge, il doppio cognome resta un istituto costituzionalmente necessario ma socialmente incompiuto.

Nel complesso, il fascicolo offre una mappa completa delle questioni giuridiche e culturali che ruotano attorno alla vicenda. Proprio questa ricchezza permette di vedere con chiarezza quale sia il nodo gordiano: l’assenza di una legge. 

3. A ormai più di tre anni dalla sentenza si può affermare che la decisione non sia del tutto penetrata nel tessuto sociale, come dimostra il dato poc’anzi richiamato sulla ancora limitata applicazione del doppio cognome. Nei fatti, la mancanza di una disciplina organica sta producendo risultati chiari: una applicazione a “macchia di leopardo”, assenza di modulistica adeguata, impossibilità per il Ministero dell’Interno di informare appropriatamente i cittadini. Ci si ritrova quindi con un sistema lacunoso e poco conosciuto, applicato in modo non uniforme e retto soltanto da una circolare ministeriale. Come nota Illari, l’automatismo del patronimico è stato scardinato per via giurisprudenziale – e nel frattempo è pure intervenuta un’altra significativa sentenza in cui la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi del tema del cognome in riferimento all’adottato maggiorenne[12] – ma, da allora, perdura una disciplina lacunosa, che crea incertezza giuridica, confusione e disparità di trattamento.

Il fascicolo di Federalismi, in questo senso, mostra bene come l’intervento giudiziario sia stato necessario, ma non risolutivo: sebbene il tempo della giurisprudenza corra più veloce di quello della politica, solo il legislatore ha la capacità – e, in teoria, il dovere – di dare uniformità, coerenza e pienezza alla tutela dei diritti. Una legge sul cognome avrebbe anche una funzione pedagogica: come ricorda Bagehot, il Parlamento non si limita a rappresentare la società, ma contribuisce a orientarla[13]; e, come nota Waldron, vi è una dignità propria della legislazione che le sentenze non possono sostituire[14]. Senza un dibattito parlamentare e un confronto aperto, il cambiamento resta giuridicamente valido ma socialmente invisibile: la norma esiste, ma non diventa cultura condivisa. Al contrario, il dibattito parlamentare – e l’approvazione di una disciplina legislativa – avrebbe dato respiro alla questione e l’avrebbe resa visibile e conoscibile. Rifiutando di decidere, invece, il Parlamento rinuncia al suo ruolo di organo anche di garanzia costituzionale[15].

Si può ritenere che una parte delle forze politiche conservatrici tenda a non intervenire perché una legge avrebbe un impatto culturale più diretto e riconoscibile; l’inerzia può così diventare uno strumento per non far avanzare il cambiamento quando si ritiene che il Paese non sia “pronto”. È il rischio segnalato da Zanon: quando alla Corte è richiesto di incidere su aspetti profondi del costume e della coscienza sociale, ogni intervento eteronomo ed autoritativo – tanto più se non proveniente da un legislatore democraticamente legittimato – è delicato e rischia di essere (o apparire) incongruo o arbitrario[16]. In questa prospettiva, uno dei motivi più ricorrenti dell’inerzia parlamentare è proprio la percezione che la società non sia pronta ad accogliere l’innovazione: una valutazione spesso prudenziale, talvolta timorosa o conservatrice, che può rivelarsi esatta in presenza di rischi di polarizzazione, ma che in altri casi sottostima la maturità sociale. In ogni caso, l’effetto è sempre lo stesso: si blocca l’iniziativa politica, si sospende il dovere di regolazione e si rimette implicitamente alla Corte la responsabilità di sciogliere i nodi costituzionali.

Anche se questo tipo di argomento può avere un peso in materie sensibili o divisive, difficilmente è sostenibile sul tema del doppio cognome, ove, in primo luogo e come si è visto poc’anzi, maggioranze di diversi colori politici non sono state in grado di intervenire; ove, in secondo luogo, il cambiamento è già in atto grazie alle sentenze e non comporta sconvolgimenti etici o valoriali; ove, infine, si tratta di materia che riguarda l’adempimento di principi costituzionali ben definiti (uguaglianza, pari responsabilità genitoriale e identità personale e familiare).

Se nelle materie più controverse uno stallo può comprendersi, qui non può essere così, tanto più se si considera che ci sono diverse soluzioni tecniche già pronte. E, proprio per questo, l’inerzia appare ancora più evidente: non mancano gli strumenti, ma la volontà di decidere. I contributi del fascicolo lo suggeriscono con chiarezza: il terreno è stato preparato dalla Corte, ma senza l’approvazione di una legge la riforma rimane fragile, disomogenea e invisibile. Forse, come ha giustamente osservato Elisabetta Frontoni, la decisione della Corte – pur rendendo senza dubbio alcuno giustizia costituzionale – ha, al tempo stesso, anestetizzato il dibattito, non avendo consentito la metabolizzazione collettiva del cambiamento[17].

Sembra sempre più urgente, allora, l’individuazione di meccanismi in grado di smuovere un legislatore dormiente. Anche perché l’inefficienza del Parlamento in casi come questo è un “fatto gravissimo”, come sostiene Bin, dato che incide negativamente sull’opinione che i cittadini hanno della rappresentanza politica e del legislatore: che questa sia da mettere ai primi posti tra le cause dell’astensionismo elettorale? Con questa domanda, e col dispiacere di chi si accorge che il quadro non è per nulla roseo, si chiude il fascicolo curato da Silvia Illari, che è strumento prezioso per ricostruire la vicenda giuridica sul cognome. 

La riforma del cognome, peraltro, sarebbe solo il primo passo, posto che il diritto potrebbe dover presto affrontare temi ben più complessi. Se infatti il cognome veicola lo stato di figlio, la soluzione individuata dalla Corte potrebbe non soddisfare quella esigenza di tutela dell’identità personale che invece è protetta da soluzioni che permettono di dare il cognome anche del genitore sociale. Proprio perché il futuro richiede scelte sempre più complicate, è evidente che se il Parlamento non riesce nemmeno a completare la riforma minima e su spinta della Corte, sarà totalmente impreparato ad affrontare temi più avanzati. 

Il lavoro consegna a chi legge una consapevolezza chiara: il patronimico non è più sostenibile né sul piano costituzionale né su quello sociale. Quel che manca non è la giurisprudenza, ma la legislazione. Non la norma, ma la forma politica della norma. Finché il Parlamento non varcherà la porta aperta dalla sentenza n. 131 del 2022, il tema resterà avviato ma incompiuto e il doppio cognome continuerà a vivere nella tensione tra ciò che siamo diventati (per via giurisprudenziale) e ciò che non abbiamo ancora deciso di essere (per via legislativa).


[1] Nell’ampia letteratura su tale filone, cfr., per tutti, C. Bassu, Il diritto all’identità anagrafica, Napoli, 2021; C. Ingenito, Cognome e Costituzione: percorsi evolutivi delle identità della famiglia, Torino, 2023; F. Covino, Identità personale e trasmissione del cognome nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali, Napoli, 2023. Si segnalano anche due recenti pubblicazioni, ove si dedica specifica attenzione alla vicenda del cognome: cfr. M. D’Amico e B. Liberali, Manuale di diritto delle donne, Milano, 2025, spec. p. 249 s. e il capitolo di C. Bassu, Cognome materno: una questione di uguaglianza, dignità e identità, in Genere e diritti. Sfide, rappresentanza e discriminazioni nella società contemporanea, a cura di F. Savastano, Bari, 2025, p. 218.

[2] Ce lo ricorda A. Manzella, La “parlamentarizzazione” come filo progressivo della costituzione europea, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 2, 2024, p. 4.

[3] Si tratta, in particolare, dell’incontro di studio sul tema “La riforma del doppio cognome tra Corte costituzionale, Parlamento e genitori”, che apriva le lezioni del corso “Prevenzione alla violenza di genere: educare al rispetto”, insegnamento offerto a libera scelta per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo su iniziativa del Centro di ricerca interdipartimentale MERGED (Migrazione e Riconoscimento, Genere e Diversità), grazie al sostegno di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Prevenire la violenza di genere ed oltre: educare al rispetto”.

[4] Sul tema cfr. M. Ruotolo, La discrezionalità legislativa quale limite al sindacato della Corte costituzionale, in Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale, a cura di Id., Napoli, 2025, p. 9 s.

[5] Sul tema dei “piccoli passi” e del progresso incrementale in materia di pari opportunità, cfr. E. Catelani, Introduzione. Le pari opportunità e la teoria dei piccoli passi, in, Genere e diritti, cit., p. 17 s.

[6] E. Malfatti, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a sorpresa), in Nomos–Le attualità nel diritto, n. 1, 2021, p. 9.

[7] R. Bin, L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, in La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, a cura di Aa.Vv., Napoli, 2010, p. 219 s.

[8] Sull’abbandono della teoria delle c.d. rime obbligate cfr. almeno M. Ruotolo, Oltre le “rime obbligate”?, in Federalismi.it, n. 3, 2021. Sui problemi che pone l’orientamento della Corte sulle “rime possibili”, cfr. S. Catalano, La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza ‘rime obbligate’, in Osservatorio AIC, n. 2, 2020, p. 288 s., spec. p. 301 s.

[9] D. Tega, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020, spec. p. 101 s.

[10] Sul punto, cfr. P. Faraguna, La Corte costituzionale e l’autorimessione. Teoria, prassi, prospettive, Torino, 2025, spec. p. 109 s.

[11] P. Ungari, Le legislazioni familiari nell’800 italiano, in Salvatore Morelli (1824-1880). Emancipazione e democrazia nell’Ottocento europeo, a cura di G. Conti Odorisio, p. 91.

[12] Sentenza n. 135 del 2023. Sul punto, sia consentito un rinvio a L. Bartolucci, L’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età. Nota a Corte cost., sentenza n. 135 del 2023, in Osservatorio AIC, n. 2, 2024.

[13] P. W. Bagehot [1867], The English Constitution, Oxford, ed. a cura di M. Tylor, 2001, p. 125. Sul punto, cfr. anche C. Fasone, La funzione pedagogica-espressiva (e il rapporto con i mass e i social media), in Rassegna di diritto pubblico europeo (Le metamorfosi del Parlamento, a cura di N. Lupo), n. 1, 2019, p. 181 s.

[14] J. Waldron, Principio di maggioranza e dignità della legislazione, Milano, 2001. Come ricorda Waldron, si sono idealizzate le corti e trascurata la legislazione. La vicenda del cognome mostra bene il paradosso: i diritti sono stati affermati dai giudici, ma solo una legge può assumersi la responsabilità politica e simbolica della riforma.

[15] Cfr. N. Lupo, Il parlamento come organo (anche) di garanzia costituzionale. Alcuni spunti sul pensiero di Carlo Mezzanotte e sulla giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità parlamentare, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 3, 2024. Cfr. anche A. Gratteri, La funzione di garanzia costituzionale (e il rapporto con il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale), in Rassegna di diritto pubblico europeo (Le metamorfosi del Parlamento, a cura di N. Lupo), cit., p. 159. Più in generale, sul rapporto tra istituzioni della democrazia rappresentativa e garanzie costituzionali, cfr. R. Tarchi, Democrazia e istituzioni di garanziaUn rapporto dialettico o conflittuale?, Napoli, 2021. Sul punto, sia consentito infine un rinvio alla special issue di Federalismi.it su Le sedi dell’indirizzo politico costituzionale e dell’indirizzo di sistema nell’assetto attuale della forma di governo italiana, a cura di S. Barbareschi e L. Bartolucci, 1° novembre 2024.

[16] N. Zanon, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, n. 4, 2017, p. 4.

[17] Opinione espressa anche, di recente, nell’ambito del convegno su “La riforma dell’attribuzione del cognome alla prole”, che si è tenuto presso l’Università La Sapienza il 17 novembre 2025.

*Ricercatore tenure track in Diritto costituzione e pubblico presso l’Università eCampus

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