Tra consenso e dissenso: il disegno di legge in materia di violenza sessuale

Veronica Sicari*

Sebbene la norma che punisce penalmente la violenza sessuale sia sessualmente neutra, tanto la normativa sovranazionale[1], quando i dati di esperienza, così come rilevati dall’Istituto di Statistica[2] dimostrano come tale tipologia di reato abbia in verità una forte caratterizzazione di genere, colpendo in maniera sproporzionata le donne e le ragazze.                                                                                                                   

L’elaborazione sociologica e gli impulsi provenienti dallo stesso movimento femminista[3], hanno dimostrato come l’atto intrusivo nella sfera sessuale altrui più che contenere l’impulso al soddisfacimento di uno slancio erotico, sia da ascriversi a forme di disimmetria tra le parti, e dunque costituisca manifestazione di esercizio di potere. In estrema sintesi, lo stupro non è (soltanto o principalmente) un atto volto a soddisfare un desiderio di natura sessuale, ma si pone quale atto di esercizio del potere, volto ad addomesticare e sottomettere le donne[4].

Il 19 novembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 1715 che introduce il requisito del consenso libero e attuale quale elemento costitutivo della fattispecie di violenza sessuale: superando la formulazione frutto della riforma del 1996 che – riformando l’impostazione del Codice del 1930, che inseriva i reati sessuali nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume – aveva circoscritto gli atti sessuali penalmente rilevanti nel paradigma cd. costrittivo.

Benché l’attuale disegno di legge fosse stato approvato con accordo bipartisan dalla Camera dei deputati, il 22 gennaio 2026 è stato presentato un emendamento (il cd. emendamento Bongiorno, dal nome della Presidente della Commissione Giustizia al Senato) che ha riformulato la fattispecie già oggetto di approvazione, sostituendo l’elemento del consenso con quello del dissenso.

Alla luce dell’impasse che ha di fatto interrotto l’iter parlamentare di approvazione della riforma,  dal mese di aprile è stato istituito un comitato ristretto a cui spetta il compito di riformulare la norma utilizzando la nozione di consenso riconoscibile. I lavori di tale comitato sono ancora in corso.

Aderire all’uno o all’altro modello (consenso o dissenso) è scelta legislativa di non poco momento, e ha sin da subito destato accesi dibattiti, che hanno coinvolto non soltanto esponenti dei partiti politici di maggioranza ed opposizione, ma anche la dottrina penalistica.

Alcuni sono intervenuti in favore delle due opzioni in sede di audizione al Senato della Repubblica, e i loro interventi sono accessibili alla pagina web dedicata.

Appare necessario soffermarsi sulle proposte attualmente sottoposte al vaglio parlamentare, tracciando delle coordinate ermeneutiche di massima in relazione ai due prospettati e antinomici modelli, tenuto conto della giurisprudenza delle corti nazionali e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, anche in una prospettiva comparata, a partire dalla norma allo stato vigente.

Il modello vigente: l’art. 609 bis cod. pen.

Frutto dell’intesa parlamentare raggiunta con la legge 15 febbraio 1996, l’attuale formulazione dell’art. 609 bis cod. pen. punisce a titolo di violenza sessuale chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali[5].

La novella ha profondamente riformato l’impianto codicistico dei delitti sessuali[6]. Con l’introduzione delle norme relative ai reati sessuali in due differenti sezioni del capo III (Dei delitti contro la personalità individuale)[7], il legislatore ha superato l’impostazione accolta dal Codice penale del 1930, che inquadrava i reati sessuali tra quelli in danno alla moralità collettiva[8]. Il nuovo complesso di norme riconosce, quindi, la centralità – e la tutela penale – della lesione di un interesse attinente non ad un valore superindividuale, ma concernente la persona offesa, facendo rientrare la personalità sessuale della vittima tra le espressioni della capacità relazionale, modo di essere nella società dell’individuo, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.[9]

Attraverso l’unificazione in un’unica norma delle distinte ipotesi di “violenza carnale” e “atti di libidine violenti” prevista dalla vecchia normativa, il legislatore del ‘96 intendeva sottrarre la persona offesa ad estenuanti e particolarmente penosi accertamenti in fase di indagini ed esami testimoniali nel corso del giudizio, volti a verificare la sussistenza dell’una o dell’altra fattispecie[10].

Nei procedimenti penali pre-riforma oggetto di accertamento erano più che le asserite azioni dell’imputato, gli atti, i comportamenti e abitudini di vita della persona offesa, dando dunque ingresso, all’interno delle aule di giustizia, a stereotipi sessisti e colpevolizzazioni nei confronti delle vittime[11].

Tuttavia, anche alla luce delle pronunce sovranazionali che hanno condannato l’Italia per l’utilizzo di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne “suscettibili di impedire l’effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere[12], appare pressoché evidente che tale obiettivo non sia stato raggiunto.

Nonostante le declaratorie di principio, la formulazione legislativa accolta dalla novella del 1996, pone la fattispecie in continuità con le precedenti.

Infatti, sebbene il bene giuridico oggetto di tutela sia, come già detto, la personalità sessuale della persona, e dunque la sua autodeterminazione, la controversa formulazione accolta all’art. 609 bis cod. pen. non soltanto non contempla, tra gli elementi espliciti della fattispecie, la volontà del soggetto passivo, ma ripropone – quale modalità della condotta –  il modello coercitivo violento, minaccioso o fraudolento già contenuto nelle norme abrogate.

Detto altrimenti, se il bene giuridico tutelato è l’autodeterminazione e la libertà sessuale del soggetto passivo, la fattispecie avrebbe dovuto prevedere, quale modalità del fatto tipico, la lesione della sua volontà, discrimine per la rilevanza penale delle condotte contestate.

Già all’indomani della sua entrata in vigore, la norma era stata oggetto di cesure da parte della dottrina penalistica che, nel sottolinearne la lacunosità[13], ne auspicava una riscrittura tesa a superare il modello costrittivo, attribuendo centralità alla volontà della persona offesa, in termini di consenso[14].

Secondo l’interpretazione letterale del dettato normativo, infatti, ad aver rilevanza penale sono le condotte sessualmente intrusive compiute secondo i parametri preesistenti (costrizione/induzione con violenza/minaccia) e non anche qualsivoglia atto sessuale compiuto senza il consenso della vittima, a prescindere dalle modalità effettive della condotta.

Proprio la natura controversa della formulazione adottata, incapace di leggere e intercettare il fenomeno della violenza sessuale nella sua complessità, ha spinto la giurisprudenza a fornirne un’interpretazione evolutiva, spesso al di là dei limiti del dettato normativo.

Estendendo l’ambito applicativo della locuzione atti sessuali, la giurisprudenza ha considerato tali anche contatti intrusivi meno invasivi rispetto all’atto penetrativo (come i baci sulle labbra)[15], introducendo in via interpretativa, quale elemento costitutivo della fattispecie, il concetto di volontà/consenso della persona, attraverso la valorizzazione  libertà negativa della vittima, ossia  libertà da indebite interferenze e sopraffazioni da parte di terzi[16]

Alla luce di tale attività interpretativa, viene quindi considerata tipica la violenza c.d. impropria, ossia compiuta senza impiego di forza o energia fisica, dando rilievo ad ogni elemento idoneo a cagionare nella vittima un effetto di coartazione[17].

Tali operazioni ermeneutiche — sebbene parte della dottrina ne abbia evidenziato la tensione con il divieto di analogia in malam partem[18] — si sono rese necessarie in virtù degli obblighi sovranazionali progressivamente intervenuti nella materia[19].

Esse rispondono all’esigenza di superare un’impostazione giudiziaria spesso distante dall’effettiva dinamica delle aggressioni sessuali e ancora ancorata a modelli narrativi conformi ai cosiddetti miti dello stupro[20], già oggetto di censura da parte delle Corti internazionali.

Ci si riferisce, in particolare, ad un insieme di credenze che stereotipizzano la sessualità (maschile e femminile), e che sulla scorta di un doppio standard di genere, classificando ruoli e comportamenti, applica criteri di giudizio asimmetrici alla medesima condotta a seconda che sia attuata da un uomo o da una donna[21]

Tali stereotipi includono da una parte la naturalizzazione dell’aggressività sessuale maschile, ritenuta biologicamente predatoria, per cui lo stupro sarebbe motivato da un irrefrenabile impulso sessuale, e dall’altra la naturale inclinazione alla sottomissione femminile, che comporterebbe il desiderio di essere sessualmente costrette. Accanto questi, altri stereotipi sessisti di segno opposto definiscono gli stupratori come uomini mentalmente disturbati e/o sessualmente frustrati – di fatto invisibilizzando la componente strutturale e culturale delle disuguaglianze di genere – e le donne inaffidabili per natura, portate a denunciare stupri e molestie sessuali per vendetta nei confronti dei propri partner o per il rimpianto di aver consumato un rapporto sessuale non moralmente accettabile[22].

Da quanto fin qui emerso, si comprende la necessità, quindi, di riformulare l’attuale disposto codicistico, tenuto conto del forte impatto di tale fattispecie come reato spia della violenza di genere[23].

Modello del consenso e del dissenso a confronto.

Riformulando il testo vigente, la fattispecie così come licenziata dalla Camera prevede che la condotta penalmente rilevante di violenza sessuale si sostanzi nel compiere o far compiere o subire ad un’altra persona atti sessuali senza il consenso libero e attuale di quest’ultima, prevedendo al comma due che la medesima pena prevista per l’ipotesi base si applichi anche nel caso cui l’atto sia commesso con le modalità costrittive (e induttive) già previste nella norma allo stato vigente[24].

A tenore del successivo emendamento proposto al Senato, invece, gli atti sessuali penalmente rilevanti sarebbero quelli compiuti contro la volontà di una persona. La norma inoltre fornisce un criterio ermeneutico teso a circoscrivere l’effettiva volontà contraria all’atto sessuale, che deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso, precisando al secondo comma chel’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso[25].

I due testi presentano differenze di non poco momento.

Il primo appare prima facie più aderente non soltanto al dato giurisprudenziale ormai consolidatosi, ma altresì alle raccomandazioni e sollecitazioni derivanti dagli obblighi internazionali. Il secondo, invece, introduce quale elemento costitutivo della fattispecie il dissenso della persona offesa, prevedendo da una parte, la regola generale del suo accertamento (situazione e del contesto in cui il fatto è commesso) e dall’altra un’ipotesi – parrebbe – di dissenso presunto nei casi di atti compiuti a sorpresa o approfittando di circostanze del caso concreto che impediscano alla stessa di esprimerlo.

Entrambi i modelli trovano precedenti in altre legislazioni. Il modello consensualistico (yes means yes) è presente nella legislazione spagnola[26], ed è stato introdotto di recente in quella francese[27]. Secondo tale impostazione, solo un’espressa adesione all’atto sessuale sarebbe in grado di configurare un consenso in grado di rendere l’approccio sessuale lecito.

Il modello del dissenso (no means no) è stato accolto in ordinamenti come quello tedesco nel 2016.  Con riferimento alla Germania, tale impianto è stato introdotto nel 2016, sull’onda dell’indignazione mediatica prodotta dalle molestie di gruppo perpetrate nel corso del Capodanno 2016 a Colonia[28]. Secondo tale seconda impostazione, invece, la volontà della persona offesa rileva – ed è in grado di determinare l’eventuale rilevanza penale del fatto – quando si concretizza in un dissenso (volontà contraria all’atto sessuale) esternamente riconoscibile.

L’uno e l’altro modello trovano sostenitori all’interno della dottrina penalistica italiana.

In particolare, già all’indomani dell’approvazione del testo alla Camera, durante le audizioni in Senato, diversi esponenti della dottrina avevano sollevato dubbi, anche piuttosto articolati, sull’efficacia della nuova formulazione della norma, in punta di tenuta anche costituzionale.

In particolare, secondo taluno[29] più che il consenso ciò che andrebbe valorizzato – già in sede di formulazione della norma – è la sua mancanza, ritenendo maggiormente adeguato al nostro ordinamento il modello del dissenso. Secondo tale impostazione, l’eventuale accertamento giudiziario del consenso, infatti, produrrebbe un’inaccettabile inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato[30].

Per contro, altri hanno affermato che la formulazione della norma che pone il consenso della persona offesa come elemento esplicito (e centrale) della fattispecie è non soltanto in linea con i dettami sovranazionali, ma recepisce in pieno l’orientamento giurisprudenziale in materia, in ossequio al principio di legalità e ai suoi corollari[31].

Infatti, giova sottolineare che l’art. 36 della Convenzione di Istanbul al primo comma fa espresso riferimento al consenso liberamente dato dalla persona offesa, e al successivo comma 2, inoltre, lo colora di attributi[32].

In effetti, la valorizzazione dell’elemento del consenso possiede un portato simbolico non indifferente, se solo si pensi alle già citate criticità emerse, nel corso del tempo e dunque sotto la vigenza dell’attuale normativa, in ordine all’accertamento dei fatti.

Non di meno, tale scelta si tradurrebbe in una applicazione concreta al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che al primo comma espressamente prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, dandone quindi piena efficacia, in una materia attinente diritti personalissimi quale quella concernente la tutela della libertà e autodeterminazione sessuale.

Infatti, la valorizzazione del consenso della persona offesa comporterebbe un onere di accertamento della sussistenza di un reale consenso in capo a chi intenda intraprendere un atto sessuale che coinvolga la sfera intima altrui, superando le visioni stereotipate e sessiste della sessualità fondate sul genere dei soggetti coinvolti, e valorizzando la volontà di ambo le parti in un piano di parità.

Non da ultimo, e proprio per quanto fin qui affermato, una valorizzazione dell’elemento del consenso potrebbe tradursi in un cambio di passo anche di natura processuale, in grado di contenere il fenomeno della vittimizzazione secondaria[33], anche tenuto conto dell’attuale scarsa efficacia sul punto delle norme del codice di rito già vigenti[34].

Al contrario, l’adesione al modello no means no, comporterebbe – in sede di accertamento penale – la necessaria valutazione ex post di ciò che è (stato) riconoscibile a terzi[35], con il rischio di recuperare modelli stereotipati di comportamento relativi al modo corretto ed efficace di rifiutare approcci sessuali non desiderati. Peraltro, l’espresso riferimento alla sussistenza della volontà contraria fondata sulla valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso, espressamenteprevisto nel testo emendato appare quanto meno controverso, non essendo chiaro se la locuzione intenda riferirsi ad eventuali comportamenti della persona offesa immediatamente precedenti all’aggressione che, secondo la giurisprudenza in materia, non possono essere considerati indici di volontà adesiva all’atto sessuale tout court[36].

A ciò si aggiunga che anche le ipotesi di volontà contraria presunta di cui al secondo comma, quando l’atto sia commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso, pongono dubbi interpretativi di non poco momento.

In particolare, in relazione alla natura dell’impossibilità di manifestare il dissenso, non si comprende se tale condizione debba intendersi in senso assoluto (come nello stato di incoscienza o nel sonno) o anche relativo. In quest’ultimo caso, il dissenso risulterebbe impossibile a causa di un blocco psicofisico della vittima, ovvero la tanatosi (freezing), indotto dal contesto, dalla situazione specifica o dalle dinamiche relazionali pregresse. Se così non fosse, tali ipotesi rimarrebbero prive di rilevanza penale, benché si tratti di eventualità che ricorrono nella maggior parte delle aggressioni, che impongono un’attenta considerazione della dinamica coercitiva, al di là di una resistenza fisica attiva da parte della persona offesa[37].

Si è già fatto cenno alle statistiche sui procedimenti aventi ad oggetto reati di violenza nei confronti delle donne – e di violenza sessuale nello specifico; statistiche che non riescono ad intercettare un sommerso di mancate denunce, derivanti dalla ritrosia delle persone offese a rivolgersi alle Autorità, in ragione di quei miti dello stupro già citati, che spesso si traducono – nelle prassi giudiziarie – in colpevolizzazioni e vittimizzazioni delle sopravvissute.

L’auspicata riforma in materia di consenso realizzerebbe, in una materia delicata quale è quella dei diritti sessuali, una delle funzioni proprie del diritto penale, quella general-preventiva, il cui effetto non è soltanto di natura dissuasiva (ossia spingere i consociati a non commettere atti considerati penalmente rilevanti, pena l’inflizione di una sanzione) ma anche di orientamento culturale[38], permettendo il superamento di una cultura ancora fortemente ancorata a stereotipi sessisti.

A ciò si aggiunga che l’accoglimento della nozione di consenso nella fattispecie penale permetterebbe di riconoscere anche formalmente i mutamenti storico-sociali maturati negli ultimi decenni, in relazione alla nozione di violenza sessuale[39], nonché di tener conto dell’effettiva posizione di sopraffazione da parte di chi esercita un abuso sessuale, quale dispositivo di controllo e di disciplinamento della vittima[40].


*Dottoranda di ricerca in Studi di genere presso l’Università degli Studi di Palermo

[1] Tra tutte, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), ratificata in Italia con l.n. 77 del 27 giugno 2013,  la quale all’art. 3 indica la violenza sessuale tra le forme di violenza nei confronti delle donne, intesa espressamente quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). Nel testo della Convenzione viene indicato espressamente il legame tra l’obiettivo della eliminazione della violenza nei confronti delle donne e il raggiungimento della parità tra i due sessi.

[2] Si fa espresso riferimento alla recente rilevazione ISTAT “Sicurezza delle donne”, prevista dalla Legge 53/2022 sulle Disposizioni statistiche per misurare la violenza contro le donne (art.2), nonché dalla Convenzione di Istanbul (2011) e dalla Direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (art. 44). L’indagine è stata resa pubblica il 21 novembre 2025, e il relativo report è consultabile alla pagina web https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/

[3] Sul punto, si rimanda a Boiano I., Cosa significa consenso, su inGenere, 26 gennaio 2026, https://www.ingenere.it/articoli/cosa-significa-consenso.

[4] In tal senso, Bronwmiller S., Against Our Will: Men, Women, and Rape, Simon & Schuster, 1975.

[5] Art. 609 bis cod. pen.: “co. 1 Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Co. 2 Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Co. 3 Nei casi di minor gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

[6] La citata legge di riforma del 1996 aveva, tra i propri presupposti, il superamento dell’impostazione contenuta nel Codice penale del 1930, che  distingueva tra “violenza carnale” e “atti di libidine violenta”. In particolare, l’art. 519 cod. pen. (violenza carnale) prevedeva che: “co. 1 Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Co. 2 Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l’ascendente o il tutore, ovvero è un’altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”. Il successivo art. 521 cod. pen. (atti di libidine violenti), invece, statuiva: “Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri”.

[7]In particolare: prima sezione, delitti contro la personalità individuale, artt. 600 bis – 600 septies.2 cod. pen.; seconda sezione, delitti contro la libertà personale, artt. 609 bis – 609 duodecies cod. pen.

[8] Nell’originale impianto codicistico, il Titolo IX era dedicato ai Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

[9] Seminara S., Delitti contro la personalità sessuale, in Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bartoli R., Pelissero M. e Seminara S. (a cura di), Giappichelli, IV edizione, 2025.

[10] Goisis L., La violenza sessuale: profili storici e criminologici, in Dir. Pen. cont., 31 ottobre 2012, n. 15.

[11] Di particolare rilievo la testimonianza contenuta nel documentario trasmesso dalla RAI nel 1979, “Processo per stupro”, di Loredana Dordi, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, nel quale le telecamere della televisione nazionale seguirono un procedimento penale per violenza carnale svoltosi a Latina.

[12] Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 maggio 2021 – Ricorso n. 5671/16 – Causa J.L contro l’Italia.

[13] In tal senso, Romano B., Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una lunga attesa, in Dir. Fam. persone, fasc. 4, 1996.

[14] Sul punto, è stato sottolineato come il paradigma consensuale, tanto nel senso di atto sessuale contro la volontà o contro il consenso della vittima, con esclusione di qualsivoglia riferimento alla violenza e alla minaccia, avrebbe avuto quale esito l’accoglimento già in sede legislativa di una nozione di “consenso femminile libero di formarsi ed esprimersi, consentendo di superare definitivamente quella concezione settecentesca di una donna incapace di volere e di responsabilità. Ciò in piena coerenza con il fatto che spetti solo alla donna nominare come violento l’atto non voluto”, Goisis, La violenza sessuale: profili storici e criminologici, cit.

[15]Si considera atto sessuale anche il bacio, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica (Cass. pen., Sez. III, n. 2201/2019).

[16] Si veda A. Cadoppi, Art. 609 bis c.p. (Violenza sessuale), in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia, IV edizione aggiornata alla legge n. 38 del 2006.

[17] In tal senso, Cass. Pen., III sez., 4 marzo 2021, n. 19611). È stata altresì accolta la nozione di  violenza potenziale, quando il fatto si compie in maniera insidiosa o rapidamente (Cass. Pen., III sez., 13 novembre 2017, n. 51581) e di violenza implicita, quando effettuata in contesti di luogo, tempo o socio-familiari che impediscono o rendono impossibile alla vittima manifestare il proprio dissenso. Si pensi al caso della violenza sessuale esercitata dal coniuge in un contesto di condotte rilevanti anche ai sensi dell’art. 572 cod. pen. Su tali approdi ermeneutici, Maugeri A., Osservazioni sulle proposte in materia di reati sessualmente connotati del gruppo di lavoro dell’AIPDP, in La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell’AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale (a cura di), Edizioni DiPLaP, Sezione Atti, Milano 2023.

[18] Sul punto, oltre a Maugeri, già citata, anche Romano B., Il necessario superamento dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale: tra consenso e dissenso, in Sistema penale, 29 gennaio 2026.

[19] Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione di Istanbul e alla recente La Direttiva UE/2024/1385, adottata nell’aprile 2024 e in vigore da giugno 2024.

[20] Di Nicola Travaglini P., Chi tace acconsente? Il crepuscolo dell’uomo cacciatore e della donna preda. La riforma dell’art. 609-bis del Codice penale banco di prova culturale, in Sistema penale, 1/2026.

[21] C. Volpato, Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne, in Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, C. Pecorella (a cura di), Giappichelli, 2020.

[22] Ibidem, pag. 24.

[23] Si rimanda sul punto al dossier presentato per l’esame del disegno di legge, reperibile alla pagina web https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/gi0068a.pdf

[24] La norma espressamente prevede che: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

[25] Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità”.

[26] La Ley organica 10/2022 de Garantìa Integral de la Libertad Sexual (la cd. Ley Solo sì es sì) ha eliminato la precedente distinzione tra abusi sessuali compiuti senza violenza e aggressioni sessuali compiute con violenza o intimidazione, introducendo nel sistema spagnolo l’art. 178.1, che qualifica come sessuale qualsiasi atto contro la libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso. La normativa prevede che il consenso in parola debba essere prestato liberamente, mediante atti che sulla base delle circostanze del caso concreto, esprimano chiaramente la volontà della persona offesa.

[27] La legge 2025/1057 ha introdotto nel Codice penale francese l’art. 222-22-1 che espressamente prevede il requisito del consenso (consensement), introducendo altresì una norma specifica per il reato di molestie sessuali. La riforma francese si è resa necessaria non soltanto a seguito della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 24 aprile 2025 (Affaire l. et autres c. France) ma anche in ragione dell’impatto mediatico del caso Pelicot. Per un’analisi di quest’ultimo, anche in relazione alla particolare forma di violenza sessuale mediante sottomissione chimica e dell’impatto della vicenda nell’opinione pubblica francese, si richiama Manon G., Vivere con gli uomini. Che cosa ci insegna il caso Pelicot, Einaudi, Torino, 2025.

[28] Tale modello prevede la punibilità degli atti sessuali compiuti contro la volontà riconoscibile della vittima, nonché di quelli commessi a sorpresa (come nel caso delle aggressioni sessuali compiute a Colonia nel 2016); si veda MACRI Francesco, La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale, su Diritto penale contemporaneo, 24 novembre 2016.

[29] Cadoppi A., Violenza sessuale e “riconoscibile” mancanza di consenso. Brevi spunti per una redazione della norma in linea con gli obiettivi politici condivisi, in Sistema penale, 13 gennaio 2026. Secondo l’Autore, la riconoscibilità del dissenso della persona offesa renderebbe la norma compatibile con il principio di colpevolezza e di offensività: “Se un dissenso, nel caso concreto, non fosse “riconoscibile” dal partner, come potrebbe questi comprendere tale rifiuto all’atto sessuale, e dunque come potrebbe essere rimproverabile per il fatto commesso? Ma altri principi entrano in gioco: ad esempio, quale offensività avrebbe un atto sessuale compiuto nei confronti di un soggetto il cui dissenso fosse “irriconoscibile”? Come si potrebbe parlare di offesa al bene giuridico – consistente nell’autodeterminazione della persona in materia sessuale – quando l’espressione di questa autodeterminazione fosse “irriconoscibile” dal reo?”.

[30] Cadoppi A., Violenza sessuale e “riconoscibile” mancanza di consenso. Brevi spunti per una redazione della norma in linea con gli obiettivi politici condivisi, cit.

[31] In tal senso, Gatta G.,  Sul disegno di legge in tema di violenza sessuale e consenso (“riconoscibile”): alcune riflessioni, per superare lo stallo al Senato cit., il quale, pur prediligendo il modello del dissenso alla tedesca, in relazione al testo approvato alla Camera, fa espresso riferimento alla riaffermazione del principio di legalità.

[32] Ai sensi del secondo comma dell’art. 36 Conv. Istanbul il consenso deve essere “dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.

[33] La “vittimizzazione secondaria” si configura come un’ulteriore lesione dei diritti della persona offesa, causata non dall’illecito penale in sé (vittimizzazione primaria), bensì dalle modalità di interazione con le istituzioni preposte alla sua tutela. In conformità con la Direttiva 2012/29/UE e la Convenzione di Istanbul, lo Stato ha il preciso dovere di proteggere le vittime di violenza di genere e domestica — soggetti intrinsecamente vulnerabili — evitando prassi lesive, come audizioni reiterate, che possano rinnovare il trauma subito. Sul punto, si rimanda a P. Di Nicola Travaglini, Il divieto di vittimizzazione secondaria, in Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, C. Pecorella (a cura di), Giappichelli, 2020.

[34] Ci si riferisce all’art. 472, co. 3 bis c.p.p., a tenore del quale: “In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto” e alla norma di cui all’art. 499, co. 6 bis c.p.p., introdotto dalla legge 181/2025 (sul femminicidio), a tenore della quale: “Quando si procede per i delitti previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria”.

[35] Sul punto, Di Nicola Travaglini P., Chi tace acconsente?, cit.; tale argomentazione è posta anche alla base del documento dell’associazione delle giuriste tedesche del 18.11.2024, nel quale vengono prese in esame le diverse criticità applicative della riforma tedesca.

[36] In tal senso, giova qui richiamare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, resa nella causa J.L contro l’Italia già citata, e le relative cesure mosse in ordine alla valorizzazione, nella motivazione della sentenza di assoluzione, del comportamento sessualmente disinibito della vittima, nonché delle pregresse esperienze lavorative nell’ambito del sex work.

[37] Sul punto, si veda la sentenza Corte di Cassazione, III sez. penale, n. 42821 del 14 ottobre-22 novembre 2024, che ha riconosciuto come lo “stato di tanatosi” tenuto dalla persona offesa nel corso dell’aggressione sessuale, e dunque la sua mancata reazione attiva, non esclude la penale responsabilità a titolo di violenza sessuale, perché la reazione di immobilità derivante dalla condotta costrittiva all’atto sessuale da parte dell’agente non può essere considerata come collaborativa, e quindi consensuale, ma quale conseguenza della condotta violenta.

[38] Parte della dottrina penalistica sostiene tale funzione general-preventiva morale pedagogica (Padovani, Pagliaro), ossia della capacità della minaccia della sanzione con il portato di riprovevolezza sociale, favorisce la diffusione tra i consociati di valori protetti dall’ordinamento giuridico. Sul punto, in chiave critica, soprattutto con riferimento ad eventuali applicazioni di tale funzione in chiave repressiva, con lesione del principio di frammentarietà e extrema ratio del diritto penale Fiandaca G., Musco E., Diritto penale, parte generale, Zanichelli, VI edizione, 2012.

[39] Sull’interpretazione della legge e l’interazione tra il testo normativo e il contesto, si veda Vitarelli F., Il disvalore penale tra testo e contesto. Prolegomeni per una formalizzazione degli ‘indici di tipicità, Giappichelli, 2025

[40] Di Nicola Travaglini P., Chi tace acconsente?, cit., che richiama Priulla G., Violate. Sessismo e cultura dello stupro, Catania, 2019, p. 79.

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