Giulia Bazzoni*
L’ordinanza n. 3534 del 17 febbraio 2026 della Corte di Cassazione affronta un tema che, pur collocandosi formalmente nel perimetro del diritto al nome e dell’identificazione anagrafico-elettorale, investe in realtà un tema ben più ampio, vale a dire il rapporto tra identità personale, uguaglianza tra i sessi, funzione pubblica dell’identificazione elettorale e persistenza di modelli normativi di ascendenza patriarcale. La questione sottoposta alla Suprema riguarda, infatti, la legittimità dell’identificazione della donna coniugata, nelle liste elettorali e nella tessera elettorale, mediante l’aggiunta del cognome del marito, nonostante la donna avesse chiesto di essere individuata esclusivamente con il proprio nome e cognome anagrafico.
Il punto di diritto non consiste, dunque, soltanto nello stabilire se l’aggiunta del cognome maritale sia compatibile con l’art. 6 c.c. o con l’art. 7 c.c., ma soprattutto nel verificare se tale automatismo possa ancora ritenersi conforme ai principi di eguaglianza e non discriminazione, al diritto all’identità personale, alla disciplina del voto come diritto personale e alle fonti sovranazionali che impongono l’eliminazione di trattamenti differenziati fondati sul sesso nell’ambito dei diritti personali.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una donna ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Padova, con il quale veniva dedotta la lesione del proprio diritto al nome in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Recatasi al seggio per esercitare il diritto di voto, la ricorrente era stata identificata dallo scrutatore non soltanto con il proprio nome e cognome, ma anche con il cognome del marito, pronunciato ad alta voce.
A seguito dell’episodio, ella aveva richiesto il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, nel quale il cognome del coniuge non compariva, e successivamente l’estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale, invece, risultava la dicitura comprensiva del cognome del marito.
Sulla base di tale divergenza, la signora aveva chiesto, tramite ricorso, l’accertamento del diritto a essere individuata, anche nelle attività elettorali, senza l’aggiunta del cognome del marito, la rettifica dei dati contenuti nelle liste elettorali sezionali, il risarcimento del danno quantificato in euro 5.150 e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 7, comma 3, c.c. Il Ministero dell’interno si era costituito, rivendicando la propria legittimazione passiva sul rilievo che la tenuta dei registri elettorali integra funzione statale delegata al sindaco quale ufficiale del Governo. Il Comune era rimasto contumace.
Il Tribunale di Padova rigettava integralmente le domande della ricorrente, escludendo la sussistenza dei presupposti per la tutela ex art. 7 c.c. In particolare, il giudice osservava che non ricorrevano i presupposti né per l’azione di reclamo né per quella di usurpazione del nome e che, nel caso concreto, non vi era alcun impedimento all’uso del nome proprio della ricorrente, essendosi soltanto aggiunto il cognome del marito, in coerenza, secondo il Tribunale, con l’art. 143-bis c.c. Affermava inoltre che il Comune si era attenuto al d.P.R. n. 223 del 1967, ritenuto non abrogato dalla legge n. 120 del 1999, e che la richiesta di rettifica delle liste elettorali avesse ad oggetto un atto amministrativo, come tale estraneo alla cognizione del giudice ordinario.
La Corte d’appello di Venezia confermava tale esito, escludendo, da un lato, che tra l’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 e l’art. 13 della l. n. 120 del 1999 sussistesse un’incompatibilità idonea a determinare un’abrogazione implicita e ritenendo, inoltre, che le due discipline perseguissero finalità distinte, organizzativa quanto alle liste elettorali e funzionale all’esercizio del voto individuale quanto alla tessera elettorale.
È in questo preciso contesto che si colloca l’ordinanza, di carattere indubbiamente dirompente, della Cassazione.
Investita della questione, la Corte muove da una ricostruzione diacronica e sistematica della disciplina. Rileva, anzitutto, che l’aggiunta del cognome del marito nelle liste elettorali trova il proprio antecedente nell’art. 4 della l. n. 1058 del 1947 e viene poi trasfusa nell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 223 del 1967. Tale previsione viene ricondotta al diritto di famiglia anteriore alla riforma del 1975, nel quale il cognome maritale assolveva una funzione identificativa del nucleo familiare e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie.
La Corte individua, poi, un significativo mutamento di prospettiva nell’art. 13 della l. n. 120 del 1999, istitutiva della tessera elettorale personale, il quale prescrive l’indicazione dei dati anagrafici del titolare, del luogo di residenza e degli estremi della sezione elettorale, senza contemplare l’obbligatoria aggiunta del cognome del coniuge. In attuazione di tale disciplina, il d.P.R. n. 299 del 2000 prevede che, per le donne coniugate, il cognome possa essere seguito da quello del marito.
In specie, la Cassazione attribuisce rilievo decisivo proprio al verbo ‘può’, ritenendolo incompatibile con qualsiasi automatismo e idoneo, invece, a configurare una mera facoltà rimessa alla libera determinazione dell’interessata. Da qui la Corte fa emergere una chiara antinomia interna al sistema, poiché, mentre la disciplina delle liste elettorali continuava a fondarsi sulla regola dell’aggiunta necessaria del cognome maritale, quella della tessera elettorale risultava già costruita secondo un modello facoltativo, più coerente con il principio di identità personale dell’elettrice.
I giudici integrano, quindi, tale ricostruzione con il richiamo alla circolare del Ministero dell’interno n. 75 del 6 settembre 2024, la quale rilegge criticamente il precedente orientamento amministrativo, riconoscendo che, nel mutato contesto storico-sociale, tale prassi non è più coerente con una lettura costituzionalmente orientata della normativa elettorale. Pertanto, la Corte conclude che, sulla tessera elettorale, il cognome del marito debba comparire soltanto su espressa richiesta della donna interessata. Difatti, sebbene formalmente riferita alla sola tessera elettorale, tale indicazione assume una valenza sistematica più ampia, giacché tanto la tessera quanto le liste assolvono la medesima funzione di identificazione dell’elettore ai fini dell’esercizio del voto.
A conferma finale di tale esito ermeneutico, la Cassazione richiama anche l’intervento del legislatore del 2025, che ha soppresso, dall’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967, la previsione relativa all’indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali.
La Corte rileva, inoltre, che tale ricostruzione si pone in linea con i vincoli sovranazionali che impongono la rimozione di ogni discriminazione di genere nell’ambito dei diritti personali. In questa prospettiva richiama, da un lato, l’art. 16, par. 1, della CEDAW, che garantisce piena parità tra i coniugi anche con riguardo alla scelta del cognome; dall’altro, l’orientamento del Consiglio d’Europa, costantemente contrario a discipline differenziate in materia di cognome familiare. Su tali basi, l’ordinanza corregge la lettura dell’art. 143-bis c.c. accolta dalla Corte d’appello, escludendo che da esso possa desumersi un obbligo di aggiunta del cognome del marito.
La Corte respinge, altresì, l’argomento fondato sull’unità familiare. L’esercizio del diritto di voto costituisce infatti, per espressa previsione dell’art. 48 Cost., un atto personale, eguale, libero e segreto, rispetto al quale le formazioni sociali di appartenenza, inclusa la famiglia, restano estranee. Ne consegue che l’identificazione dell’elettrice non può essere mediata da un indice relazionale, quale il cognome del marito, poiché ciò introdurrebbe un elemento di etero-identificazione proprio nel contesto in cui la Costituzione esige la massima personalizzazione del rapporto tra cittadino e funzione elettorale.
L’ordinanza si raccorda, infine, alla giurisprudenza costituzionale in materia di cognome, e segnatamente a Corte cost. n. 131/2022, dalla quale riprende l’idea che unità ed eguaglianza non possano coesistere quando la prima si traduca nella copertura di sacrifici imposti unilateralmente, e che il residuo di una visione discriminatoria veicolata attraverso il cognome non sia più tollerabile. La Cassazione trasferisce così sul terreno elettorale la medesima critica costituzionale al modello familiare storicamente costruito sul primato del cognome maschile. In tale quadro, la Corte enuncia il principio secondo cui, in attuazione del postulato di eguaglianza e non discriminazione, immanente nell’ordinamento in forza degli artt. 3 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali e sulla tessera elettorale le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito.
Su questa base accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
La portata dell’ordinanza, tuttavia, eccede la rimozione di un automatismo lessicale ormai anacronistico. Essa afferma, a ben vedere, un criterio generale, secondo cui l’identificazione amministrativa della persona, tanto più in un procedimento sensibile quale quello elettorale, deve coincidere con la sua identità anagrafica e personale, senza sovrastrutture relazionali che trasformino lo stato coniugale della donna in un elemento necessario di qualificazione pubblica.
In tale prospettiva, la decisione si colloca al crocevia tra diritti della personalità, diritto antidiscriminatorio, interpretazione convenzionalmente orientata e revisione culturale del diritto di famiglia. Proprio per questo, l’ordinanza assume particolare rilievo, poiché mostra come il giudice di legittimità possa ricomporre una disciplina storicamente stratificata alla luce dei principi supremi dell’ordinamento. La pronuncia conferma, infatti, che il cognome non costituisce un dato meramente descrittivo, bensì un elemento essenziale dell’identità personale, rispetto al quale non possono più ritenersi tollerabili automatismi fondati su logiche ancora, almeno in parte, patriarcali.
Assegnista di ricerca presso l’Università di Verona*


Lascia un commento