Lorenza Violini*
1. E’ profondamente sbagliato ritenere per certo che l’attuazione dell’art. 116, III comma della Costituzione sia ora la fonte ora la soluzione di tutti i mali del regionalismo italiano. Così ragiona chi cerca solo consensi e così sarà anche per il passo compiuto ieri in Consiglio dei Ministri, ovvero la firma dell’intesa tra Governo e Presidenti di 4 Regioni (tutte del Nord e tutte governate dal Centro-destra) che prevede l’attribuzione di alcune funzioni a dette Regioni che le avevano richieste. Che cosa ora val la pena di osservare senza cadere nella trappola della polarizzazione politica che si scatenerà in Parlamento quando queste intese saranno presentate al Parlamento stesso affinchè le converta in legge (con la maggioranza assoluta dei votanti)?
In primo luogo: guardando l’elenco delle funzioni, occorre rendersi conto che NON si tratta, in prima battuta, della devoluzione di funzioni legislative. Le “materie” a cui tali funzioni fanno riferimento sono già regolamentate da leggi dello Stato (sanità, protezione civile, professioni, coordinamento della finanza pubblica) e tali resteranno. Al più, le leggi regionali potranno regolamentare le forme e i procedimenti con cui dare attuazione a queste singole funzioni (cosa che potranno fare anche con regolamenti di Giunta) ma, nella maggior parte dei casi, questo non succederà, trattandosi di funzioni residuali e relative a bisogni propri dei singoli territori. Quindi: niente terremoto legislativo, niente trasformazione surrettizia delle Regioni ordinarie in Regioni speciali.
Secondo: va ricordato che, nei settori oggetto dell’intesa, le leggi nazionali non solo esistono ma prevedono regole molto stringenti per tutta l’amministrazione pubblica, compresa quella regionale. Questa forma estremamente centralizzata della nostra legislazione non è in nulla simile da quanto prevedeva in origine la nostra Costituzione che subordinava la legislazione regionale a leggi cd. “quadro” contenenti principi generali a cui le Regioni dovevano attenersi ma rispetto alle quali residuava loro un discreto spazio per interventi legislativi autonomamente conformati e rispondenti alle necessità dei singoli territori e anche alle loro caratteristiche geografiche, demografiche, economiche etc… Nella maggior parte dei casi le intese prevedono la facoltà per le Regioni richiedenti di prevedere delle eccezioni alla regolamentazione nazionale, il che è positivo. Si aprono infatti spazi per una regolamentazione più adeguata ai singoli territori e alla singola organizzazione regionale (ad esempio nel settore della sanità, in cui le regolamentazioni regionali sono anche parecchio diverse); si potranno sperimentare modi innovativi di esercitare le funzioni regionali che potrebbero essere di esempio non solo per le altre Regioni ma anche per lo Stato. La Francia – emblema del centralismo – non ha esitato a creare a livello regionale delle enclaves in cui i territori possono “sperimentare” forme innovative anche alternative alle regole generali vigenti. Non la chiamano “autonomia” ma non è molto diversa da quanto si prevede con le nuove intese.
Terzo: se invece di “autonomia” questo tentativo di regolazione differenziata per alcuni territori e per alcune funzioni venisse chiamata “forme di sperimentazione di regionalismo cooperativo” forse farebbe assai meno problema. La cooperazione Stato Regioni è un modo di governare assai ben sperimentato e da lungo tempo nel nostro sistema. Che i due livelli di governo cooperino non è dunque una novità; in alcuni casi la Corte Costituzionale ha persino imposto a Stato e Regione di collaborare nel prendere alcune decisioni (alcune anche molto importanti per il welfare, ad esempio quella relativa all’attuazione della clausola sui livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali). Purtroppo non sempre si tratta di vera “collaborazione”; spesso si tratta di accettazione unilaterale di decisioni prese dal centro e sotto la pressione di ricatti finanziari. Una intesa richiede bilateralità oltre che a capacità di reciproche concessioni; richiede inoltre regole e principi stabiliti in anticipo, come ha fatto la Corte Costituzionale con la sentenza 192/2024 la quale, ad onta di chi sosteneva essere stata la tomba del regionalismo differenziato, ha creato un percorso e dei limiti chiari che hanno poi consentito di giungere a questo risultato.
E, infine: niente esultanza fuori tempo. Occorre adesso la legge nazionale e speriamo che, una volta tanto, non sia l’occasione per fare campagna elettorale. Una volta tanto sarebbe necessario un po’ di buon senso e una buona dose di competenza specifica, che troppo spesso non c’è.
*Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano Statale.


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